# DIRETTIVA 2005/26/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2005

che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull’etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

**(2)** In conformità con la direttiva 2000/13/CE, la Commissione può temporaneamente escludere taluni ingredienti o prodotti a base di questi ingredienti dall’allegato III *bis* della direttiva, mentre le ditte di prodotti alimentari o le loro associazioni conducono studi scientifici per stabilire se tali ingredienti o prodotti siano conformi alle condizioni relative alla loro esclusione da tale allegato.

**(3)** La Commissione ha ricevuto 27 domande che riguardano 34 ingredienti o prodotti, 32 dei quali rientrano nel campo di applicazione della direttiva, e tali domande sono state presentate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per ottenere un parere scientifico.

**(4)** Sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e di altre informazioni disponibili, l’EFSA ha concluso che taluni prodotti non dovrebbero provocare effetti indesiderati in persone sensibili. In alcuni casi l’EFSA ha concluso che non è possibile arrivare ad una conclusione definitiva, anche se non sono stati riportati casi particolari.

**(5)** I prodotti o ingredienti che si trovano in questa situazione dovrebbero quindi essere provvisoriamente esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli ingredienti o sostanze elencati nell’allegato della presente direttiva saranno esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 settembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 25 novembre 2005. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( [GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_308_R_TOC) ).

Elenco degli ingredienti e sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE

| Ingredienti | Prodotti temporaneamente esclusi |
| --- | --- |
| Cereali contenenti glutine | —: Sciroppi di glucosio a base di grano compreso destrosio [^1] |
| Uova | —: Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo nel vino |
| Pesce | —: Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine e aromi |
| Soia | —: Olio e grasso di soia raffinato [^1] |
| Latte | —: Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcol |
| Noci | —: Noci utilizzate nei distillati di alcol |
| Sedano | —: Sedano e olio di semi di sedano |
| Senape | —: Olio di senape |

[^1] E prodotti simili, sempre che il processo a cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto da cui sono derivati.

[^1]: E prodotti simili, sempre che il processo a cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto da cui sono derivati.