# DIRETTIVA 2005/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

**(1)** La parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE comprende un elenco di filtri UV che possono essere contenuti in prodotti cosmetici.

**(2)** Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori ritiene che l’impiego dell’acido benzoico, «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester», in concentrazioni fino al 10 %, nei prodotti per la protezione solare, da solo o unitamente ad altre sostanze che assorbono gli UV, sia sicuro. Per tale motivo l’acido benzoico «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester» deve essere incluso nell’allegato VII, parte 1 della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 28.

**(3)** La direttiva 76/768/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

**(4)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato VII della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/93/CE ( [GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_300_R_TOC) ).

Nella parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero d’ordine 28:

Numero d’ordine Sostanze Concentrazione massima autorizzata Altre limitazioni e prescrizioni Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta a b c d e «28 Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7) 10 % nei prodotti per la protezione solare»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/93/CE ().