# DIRETTIVA 2005/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d’analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all’alimentazione umana [^1] , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che stabilisce i tenori massimi ammissibili di taluni contaminanti presenti in prodotti alimentari [^2] , fissa i tenori massimi di ocratossina A nel caffè torrefatto, nel caffè torrefatto macinato, nel caffè solubile, nel vino e nel succo d’uva.

**(2)** Il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di ocratossina A. La direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari [^3] , dovrebbe includere disposizioni relative al caffè torrefatto, al caffè torrefatto macinato, al caffè solubile, al vino e al succo d’uva.

**(3)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/26/CE.

**(4)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato I della direttiva 2002/26/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_372_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_077_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/2005 ( [GU L 16 del 20.1.2005, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_016_R_TOC) ).

[^3] [GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_075_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/43/CE ( [GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

L’allegato I della direttiva 2002/26/CE è modificato come segue:

| a) | \| Prodotto \| Peso della partita<br>(in tonnellate) \| Peso o numero delle sottopartite \| Numero di campioni elementari \| Peso del campione globale (kg) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Cereali e prodotti derivati \| ≥ 1 500 \| 500 tonnellate \| 100 \| 10 \|; \| > 300 e < 1 500 \| 3 sottopartite \| 100 \| 10 \| \|; \| ≥ 50 e ≤ 300 \| 100 tonnellate \| 100 \| 10 \| \|; \| < 50 \| — \| 3-100 \| 1-10 \| \|; \| Uve secche (uva spina, uva fusa e uva sultanina) \| ≥ 15 \| 15-30 tonnellate \| 100 \| 10 \|; \| < 15 \| — \| 10-100 \| 1-10 \| \|; \| Caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato e caffè solubile \| ≥ 15 \| 15-30 tonnellate \| 100 \| 10 \|; \| < 15 \| — \| 10-100 \| 1-10 \| \| |
| --- | --- |

| b) | \| Forma di commercializzazione \| Peso della partita (in litri) \| Numero minimo di campioni elementari da prelevare \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| Sfuso (succo d’uva, vino) \| … \| 3 \|; \| Bottiglie/confezioni di succo d’uva \| ≤ 50 \| 3 \|; \| Bottiglie/confezioni di succo d’uva \| 50-500 \| 5 \|; \| Bottiglie/confezioni di succo d’uva \| > 500 \| 10 \|; \| Bottiglie/confezioni di vino \| ≤ 50 \| 1 \|; \| Bottiglie/confezioni di vino \| 50-500 \| 2 \|; \| Bottiglie/confezioni di vino \| > 500 \| 3 » \| |
| --- | --- |

In funzione del peso della partita - cfr. tabella 2 del presente allegato.

In funzione del peso della partita - cfr. tabella 3 del presente allegato.

[^1]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/2005 ().
[^3]: . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/43/CE ().