# REGOLAMENTO (CE) N. 2172/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo [^1] , in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 417/2002 si fonda sulle norme e sulle definizioni descritte nell’allegato I della convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (in appresso «la convenzione MARPOL»).

**(2)** Il 4 dicembre 2003 il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato una serie di emendamenti all’allegato I della convenzione MARPOL, che entreranno in vigore il 5 aprile 2005.

**(3)** A seguito dell’adozione di tali emendamenti è opportuno aggiornare i rinvii all’allegato I della convenzione MARPOL contenuti nel regolamento (CE) n. 417/2002.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

| 1) | a): al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005». | a) | al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005». | b) | al punto 7), è aggiunta la seguente frase:<br>«Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).». | c) | «10): “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». — a) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure — b) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».<br>a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure<br>b): petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | «10) | a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;<br>oppure | b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». |
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| a) | al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | al punto 7), è aggiunta la seguente frase:<br>«Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | «10): “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». — a) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure — b) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».<br>a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure<br>b): petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | «10) | a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;<br>oppure | b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». |  |  |  |  |  |  |
| «10) | a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;<br>oppure | b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;<br>oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) all’articolo 6, il rinvio alla «risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell’11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003».

3) all’articolo 11, il rinvio alle «risoluzioni MEPC 94(46) e 95(46)» è sostituito dal rinvio alle «risoluzioni MEPC 111(50) e risoluzione MEPC 94(46), nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50)».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vice presidente*

[^1] [GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_064_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 ( [GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_249_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 ().