# REGOLAMENTO (CE) N. 2113/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione [^2] prevede che gli aiuti agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, siano concessi unicamente sotto forma di prestiti specifici. Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, in particolare delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per mettere in atto tale modalità d'aiuto garantendo al contempo ai beneficiari il livello di finanziamento comunitario dei costi ammissibili degli investimenti previsto dall’articolo 8 dello stesso regolamento, è opportuno rendere possibile il versamento di un contributo diretto in conto capitale.

**(2)** È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:

| 1) | a): il titolo è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 4 Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento» | a) | il titolo è sostituito dal titolo seguente:<br>«Articolo 4<br>Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento» | b) | a): direttamente in conto capitale; o | a) | direttamente in conto capitale; o | b) | indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.» |
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| a) | il titolo è sostituito dal titolo seguente:<br>«Articolo 4<br>Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | a): direttamente in conto capitale; o | a) | direttamente in conto capitale; o | b) | indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.» |  |  |  |  |
| a) | direttamente in conto capitale; o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | —: il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, | — | il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, | — | il 30 % nelle altre regioni.» |
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| — | il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, |  |  |  |  |
| — | il 30 % nelle altre regioni.» |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_286_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: .