# REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità [^2] , in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 639/2004 prevede, per la gestione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche della Comunità, alcune deroghe di durata limitata al 31 dicembre 2006. Tali deroghe riguardano il piano di entrata/uscita all’interno della flotta peschereccia, di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, nonché gli aiuti al rinnovo e all’ammodernamento della flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio [^3] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 639/2004 stabilisce che i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo siano gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali IV («POP IV») alla fine del 2002.

**(3)** Per le isole Canarie i livelli specifici di riferimento devono essere determinati conformemente alla procedura adottata per la determinazione degli obiettivi nell’ambito dei POP IV, pur tenendo conto dei limiti delle possibilità di pesca a disposizione delle flotte interessate. A tale scopo il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha emesso il proprio parere nel suo resoconto della sessione di marzo-aprile 2004 sulle possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie. La Spagna e la Commissione, inoltre, hanno esaminato le possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie ed operanti nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali. Secondo la Commissione, dall’esame dei suddetti esami e relazioni non si può desumere che esista una possibilità di espansione delle flotte attualmente registrate nelle isole Canarie.

**(4)** Gli Stati membri debbono rendere conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche nella relazione annuale prevista dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [^4] .

**(5)** La Commissione ha tenuto conto della sua dichiarazione in margine al Consiglio del 30 marzo 2004 [^5] relativa alle disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004, segnatamente per quanto riguarda la segmentazione più appropriata in funzione dei tipi di pesca, i pareri scientifici sulla situazione degli stock interessati e la parità di trattamento delle flotte che sfruttano gli stessi stock.

**(6)** Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Livelli specifici di riferimento

I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.

Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

## **Articolo 2**

Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento

Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.

## **Articolo 3**

Consolidamento dei livelli di riferimento

Al 31 dicembre 2006 la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro, la somma delle capacità in termini di GT e di kW delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e delle entrate in tali flotte, decise in base alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004 che non sono registrate a tale data.

Questa somma si aggiunge ai livelli di riferimento della flotta metropolitana. A decorrere dal 1 o gennaio 2007 il risultato così ottenuto corrisponderà ai livelli di riferimento della flotta dello Stato membro.

## **Articolo 4**

Contributo alle relazioni annuali

Nella relazione annuale prevista dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003, gli Stati membri interessati rendono conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche.

Le informazioni relative all’anno 2003 sono incluse nella relazione annuale per il 2004.

## **Articolo 5**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2003.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_102_R_TOC) .

[^3] [GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_337_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 ( [GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_260_R_TOC) ).

[^4] [GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_204_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

[^5] Documento del Consiglio n. 7520/04 ADD1 del 19 marzo 2004.

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

| Segmento di flotta | Codice del segmento | GT | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE | CA1 | 2 878 | 23 202 |
| Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE | CA2 | 4 779 | 16 055 |
| Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi | CA3 | 51 167 | 90 680 |
| Totale |  | 58 824 | 129 937 |

| Segmento di flotta | Codice del segmento | GT | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m | 4FC | 1 050 | 14 000 |
| Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m | 4FD | 9 705 | 24 610 |
| Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m | 4FF | 400 | 5 250 |
| Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto | 4FG | 6 526 | 19 726 |
| Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d'altura | 4FH | 3 500 | 5 000 |
| Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m | 4FJ | 2 800 | 65 500 |
| Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m | 4FK | 1 000 | 3 000 |
| Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m | 4FL | 4 100 | 105 000 |
| Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m | 4FM | 500 | 1 750 |
| Totale |  | 29 581 | 243 836 |

| Segmento di flotta | Codice del segmento | GT | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Madeira. Specie demersali. Lunghezza < 12 m | 4K6 | 680 | 4 574 |
| Madeira. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m | 4K7 | 5 354 | 17 414 |
| Madeira. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m | 4K8 | 253 | 1 170 |
| Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m | 4K9 | 2 721 | 20 815 |
| Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m | 4KA | 14 246 | 36 846 |
| Totale |  | 23 254 | 80 819 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 ().
[^5]: Documento del Consiglio n. 7520/04 ADD1 del 19 marzo 2004.