# REGOLAMENTO (CE) N. 2059/2004 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan [^1] è entrato in vigore il 1 o luglio 1999.

**(2)** L’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III di detto accordo, ad eccezione dell’articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

**(3)** Il 22 luglio 2002 la CECA e il governo della Repubblica del Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di taluni prodotti di acciaio [^2] (in seguito denominato «l'accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/654/CECA della Commissione [^3] .

**(4)** Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della CECA.

**(5)** A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che quest'ultimo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

**(6)** Le parti hanno avviato consultazioni come previsto nell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Gli aumenti hanno formato oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma [^4] .

**(7)** È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione, dell’8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan [^5] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IV della decisione n. 1469/2002/CECA, i limiti quantitativi stabiliti per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004. *Per il Consiglio* A. J. DE GEUS *Il presidente*

[^1] [GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_196_R_TOC) .

[^2] [GU L 222 del 19.8.2002, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

[^3] [GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

[^4] Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

[^5] [GU L 222 del 19.8.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

LIMITI QUANTITATIVI

| SA. Prodotti laminati piatti |  |
| --- | --- |
| SA1. Arrotolati | 55 228 |
| SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione | 5 500 |
| SA2. Lamiera pesante | 852 |
| SA3. Altri prodotti laminati piatti | 80 082 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
[^5]: .