# REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2004

che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] , in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quando segue:

**(1)** L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce il metodo di calcolo per il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 in base all’utilizzazione dei titoli di importazione per tali operatori durante un anno di riferimento.

**(2)** Conformemente alle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la somma dei quantitativi di riferimento così determinati per il 2005 è di 2 200 897,786 t per tutti gli operatori tradizionali A/B e di 666 870,980 t per tutti gli operatori tradizionali C. Al fine di consentire l’adozione delle misure appropriate giustificate nel caso di situazioni particolarmente difficili, occorre pertanto fissare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali A/B e C.

**(3)** Tenuto conto delle scadenze previste dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2005 è fissato come segue:

— per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00049,

— per ogni operatore tradizionale C: 1.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 30 novembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in virtù del presente articolo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ().