# REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

**(1)** L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione [^2] stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell’evoluzione del prezzo di mercato e dei prezzi di vendita del latte scremato in polvere d’intervento, è opportuno che l’importo dell’aiuto sia ridotto.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

**(3)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto è fissato a: a) 3,23 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; b) 2,85 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %; c) 40,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; d) 35,28 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_340_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 ( [GU L 322 del 23.10.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_322_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 ().