# REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano.

**(3)** Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1 o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1 o luglio 2006.

**(4)** Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

**(5)** Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] , per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione ( [GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_323_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

A. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

**2.** Composti organici

| Sostanza/e farmacologicamente attiva/e | Specie animali |
| --- | --- |
| « **Salicilato di sodio** | Bovina, suina [^1] |

B. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

**2.** Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Piretroidi

| Sostanza/e farmacologicamente attiva/e | Residuo marcatore | Specie animali | LMR | Tessuti campione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « **Fenvalerato** [^2] | Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) | Bovina | 25 μg/kg | Muscolo |
| 250 μg/kg | Grasso |  |  |  |
| 25 μg/kg | Fegato |  |  |  |
| 25 μg/kg | Rene |  |  |  |
| 40 μg/kg | Latte |  |  |  |

[^1] Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»

[^2] I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»

[^1]: Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»
[^2]: I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»