# REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , stabilisce che i titoli d’esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere attribuiti in base ad un’apposita procedura da esso stabilita.

**(2)** Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2005 e stabilire ulteriori modalità in materia.

**(3)** Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano attribuiti tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».

**(4)** Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le richieste si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

**(5)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») devono essere presentate alle autorità competenti dal 26 al 29 ottobre 2004 al più tardi.

**2.** Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti a cui si fa riferimento in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato II.

**3.** Il titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 4, e per il relativo contingente.

**4.** La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Se il richiedente presenta in uno o più Stati membri più domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono considerate inammissibili.

**5.** Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 ottobre 2004.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e se del caso per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.

**2.** Tale notifica comprende per ciascun gruppo e se del caso per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice del prodotto della nomenclatura combinata e al codice corrispondente secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)»; c) i quantitativi dei prodotti di cui trattasi esportati dal richiedente nell’ultimo triennio; d) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.

## **Articolo 4**

In applicazione dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 30 novembre 2004.

## **Articolo 5**

La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).

Formaggi da esportare nel 2005 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1847/2004]

| Numero della nota | Gruppo | (t) | (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 | 363,550 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 | 1 378,400 |  |  |
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 | 140,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 | 420,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 | 440,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 | 810,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 | 157,202 |
| 22 — Uruguay | 380,000 | 152,000 |  |  |
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 | 1 601,268 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 | 968,000 |  |  |

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell' articolo 20, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1847/2004: Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1847/2004: Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round ( 1 ) Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la Nomenclatura Combinata Quantitativo richiesto Richiesto ( 2 ) Esportazioni negli USA Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente ( 3 ) Si No 2001 2002 2003 Media 20012003 Si No Totale ( 1 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 2 ) In conformità con l'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999. ( 3 ) O considerata una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999.

Comunicazione degli Stati membri a norma dell' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1847/2004

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1847/2004 Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1847/2004: Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round ( 1 ) Numero Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la Nomenclatura Combinata Quantitativo richiesto Richiesto ( 2 ) Esportazioni negli USA Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente ( 3 ) Si No 2001 2002 2003 Media 2001-2003 Si No 1 Totale 2 Totale 3 Totale 4 Totale ( 1 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 2 ) In conformità con l'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999. ( 3 ) O considerata una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).