# REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l’impiego prolungato delle sostanze elencate nell’allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [^2] prevede misure temporanee per poter approntare altre soluzioni concernenti le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione che è assolutamente necessario continuare a utilizzare la sostanza attiva e che manca una valida soluzione alternativa.

**(2)** La Francia ha presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di ulteriori utilizzazioni essenziali. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme ad esperti dello Stato membro.

**(3)** Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate alla lotta contro gli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2002.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002, la riga relativa alla sostanza attiva 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente:

| «4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) | Grecia | uva (senza semi) |
| --- | --- | --- |
| Spagna | pomodoro, melanzana |  |
| Francia | pomodoro, melanzana» |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004. *Per la Commissione* David BYRNE *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^2] [GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_319_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2004 ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2004 ().