# REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2004

recante misure specifiche nel settore dei cavolfiori

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

**(1)** La produzione di cavolfiori è caratterizzata da forti fluttuazioni dei conferimenti di prodotto sul mercato in funzione delle condizioni climatiche. D'altro canto, anche la domanda di cavolfiori è soggetta alle stesse fluttuazioni in funzione delle condizioni climatiche, ma con un andamento inverso a quello dell'offerta. Ne consegue che il mercato dei cavolfiori freschi è caratterizzato da mutamenti repentini, imprevedibili e cospicui dei prezzi del prodotto fresco, non destinato alla trasformazione. Tale fenomeno si ripete ogni anno, con frequenza e gravità irregolari e provoca difficoltà permanenti nel settore dei cavolfiori.

**(2)** Il regime degli interventi di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96, attuato dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli [^2] prevede che i quantitativi ritirati non possono superare, in qualsiasi momento della campagna della campagna, il 10 % dei quantitativi commercializzati. L'entità dei cambiamenti congiunturali a breve termine che subisce il settore dei cavolfiori è tale per cui il suddetto limite del 10 % impedisce alle organizzazioni produttori di procedere ad una regolazione efficace del mercato semplicemente ricorrendo agli strumenti generali di intervento.

**(3)** Per migliorare la competitività del settore occorre attuare disposizioni che consentano di attenuare le fluttuazioni congiunturali favorendo, attraverso il versamento di un aiuto specifico, la trasformazione di determinati quantitativi inizialmente destinati al mercato del prodotto fresco e rispondenti a determinati requisiti qualitativi, nei casi in cui un'eccedenza congiunturale dell'offerta provochi un crollo dei prezzi. Per evitare, tuttavia, che tale meccanismo comporti un aumento della produzione, l'importo dell'aiuto deve rimanere nettamente al di sotto della differenza di prezzo tra i cavolfiori destinati al mercato del prodotto fresco e il cavolfiori destinati alla trasformazione.

**(4)** È d'altro canto opportuno accertarsi che le organizzazioni di produttori mobilizzino le proprie risorse per prevenire e gestire eventuali crisi congiunturali. Di conseguenza, per prevenire e gestire una crisi congiunturale le organizzazioni di produttori devono farsi carico, senza beneficio dell'aiuto, dei quantitativi minimi conferiti alle imprese di trasformazione.

**(5)** Poiché lo scopo dell'operazione è quello di livellare i picchi di produzione episodici, è necessario che la quota della produzione ammessa beneficiare delle nuove disposizioni, o del meccanismo tradizionale dei ritiri dal mercato, continui ad essere limitata complessivamente al 15 %.

**(6)** Le organizzazioni di produttori che intendono avvalersi di tali disposizioni sono tenute a garantire nell'ambito di contratti stipulati con i trasformatori con cui operano, la consegna di quantitativi minimi nell'arco dell'intera campagna, in modo da evitare che l'attività delle imprese di trasformazione dipenda esclusivamente dalle crisi sul mercato dei cavolfiori freschi.

**(7)** Per la constatazione della situazione di crisi occorre stabilire, da una parte, la quotazione di riferimento per la sorveglianza delle fluttuazioni congiunturali sul mercato dei cavolfiori freschi e, dall'altra, il livello di prezzo al di sotto del quale, per tale quotazione, occorre considerare che il mercato dei cavolfiori freschi è in crisi ed è quindi possibile avviare l'applicazione di misure specifiche.

**(8)** Per permettere il controllo dei quantitativi complessivi trasformati il ricorso a un simile sistema presuppone l'obbligo, per i produttori, di comunicare tutti i conferimenti di cavolfiori all'industria di trasformazione, compresi quelli che non beneficiano dell'aiuto previsto.

**(9)** Le misure specifiche sono una novità rispetto agli strumenti generali delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In questa fase è pertanto opportuno limitare la portata di tali disposizioni sia sul piano finanziario, che quantitativo, che temporale per poterne valutare con precisione gli effetti prima di una loro eventuale estensione. Per evitare superamenti di bilancio è quindi necessario prevedere un dispositivo di comunicazione trimestrale delle domande di aiuto per poter fissare, se del caso, una percentuale di riduzione delle stesse. Il funzionamento di tale dispositivo di comunicazione implica che ogni ritardo nella comunicazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori rende l'operazione inammissibile.

**(10)** I controlli dei quantitativi complessivi trasformati devono riguardare sia le partite presentate fisicamente, per verificare la conformità del peso dichiarato, sia, a posteriori, la concordanza tra i flussi fisici dichiarati e i flussi contabili registrati presso le organizzazioni di produttori e presso i trasformatori. I controlli devono essere accompagnati da misure sanzionatorie proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

**(11)** Infine, per permetterle di sorvegliare con precisione l'attuazione della misura, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in tempi rapidi le informazioni pertinenti.

**(12)** Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Oggetto

**1.** Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, le organizzazioni di produttori beneficiano di un aiuto pari a 50 EUR per tonnellata di cavolfiori raccolti nella Comunità, di cui al codice NC ex 0704 10 00 , da esse conferiti alla trasformazione in caso di degradazione dei prezzi sul mercato dei cavolfiori freschi.

**2.** L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato con cadenza trimestrale, in base ai periodi di cui all'articolo 3, secondo comma, per determinati quantitativi di cavolfiori conferiti ai trasformatori e da essi accettati, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, in ordine ai prezzi.

**3.** Per ogni trimestre e fermo restando il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è versato per la parte dei quantitativi consegnati ai trasformatori, e da essi accettati, eccedente i quantitativi minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c). La somma dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dei quantitativi ritirati in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96 non può tuttavia superare il 15 % dei quantitativi commercializzati nel corso dello stesso trimestre.

## **Articolo 2**

Requisiti minimi di qualità

I prodotti conferiti alla trasformazione sono prodotti interi, di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione. Sono esclusi i prodotti colpiti da marciume.

## **Articolo 3**

Domanda preliminare delle organizzazioni di produttori

Per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori devono:

**a)** essere riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96;

**b)** aver preventivamente concluso contratti con uno o più trasformatori per la consegna di cavolfiori;

**c)** presentare una domanda preliminare alle autorità competenti dello Stato membro al massimo 15 giorni prima dell'inizio del primo periodo richiesto, tra quelli elencati al secondo comma.

La domanda è corredata in particolare delle copie dei contratti di cui al primo comma, lettera b) e riguarda uno o più dei seguenti periodi:

**a)** dal 1 o novembre 2004 al 31 gennaio 2005;

**b)** dal 1 o febbraio 2005 al 30 aprile 2005;

**c)** dal 1 o maggio 2005 al 31 luglio 2005;

**d)** dal 1 o agosto 2005 al 31 ottobre 2005.

## **Articolo 4**

Contratti

**1.** I contratti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), sono conclusi per iscritto. Essi coprono i periodi di cui all'articolo 3, secondo comma, oggetto della domanda preliminare dell'organizzazione produttori.

**2.** I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori; b) il nome e l'indirizzo del trasformatore; c) la quantità minima di materia prima da conferire alla trasformazione, eventualmente suddivisa in partite, e le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del contratto, nonché l'impegno del produttore di conferire dette quantità e qualità; d) il periodo coperto; e) la quantità massima di materia prima conferita che il trasformatore si impegna a trasformare per contratto; f) il prezzo da versare all'organizzazione di produttori per le materie prime, mediante bonifico bancario o postale, nonché la fase di consegna a cui si applica; g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo specificato nel contratto, i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali massimi e minimi.

**3.** Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in materia di contratti.

## **Articolo 5**

Prezzo limite

**1.** Per ciascuna regione di produzione lo Stato membro propone alla Commissione un luogo di quotazione e le caratteristiche di calibro e di presentazione del prodotto di categoria I che serve da riferimento per la constatazione della situazione del mercato dei cavolfiori freschi in tale regione.

**2.** Lo Stato membro propone alla Commissione, per periodi di durata non inferiore a un mese, il prezzo medio del prodotto di cui al paragrafo 1 nelle ultime cinque campagne, escludendo il corso medio più elevato e il corso medio più basso di uno dei cinque anni considerati.

**3.** Lo Stato membro propone alla Commissione un prezzo limite per regione di produzione, pari all'80 % del prezzo medio di cui al paragrafo 2.

**4.** La Commissione fissa, in base alle proposte di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e di ogni altro elemento pertinente di cui disponga, il prezzo limite di cui al paragrafo 3 e lo comunica allo Stato membro interessato.

**5.** L'aiuto di cui all'articolo 1 può essere versato solo se il corso constatato nel luogo di quotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si è mantenuto al di sotto del prezzo limite fissato a norma del paragrafo 4 per due giorni consecutivi di quotazione. L'aiuto non viene più versato a partire dal giorno successivo al primo giorno in cui il corso constatato è di nuovo pari o superiore al prezzo limite fissato a norma del paragrafo 4.

## **Articolo 6**

Accettazione della domanda preliminare

**1.** Lo Stato membro accetta la domanda preliminare di cui all'articolo 3 se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 e dopo aver proceduto alle fissazioni e ai calcoli degli importi di cui all'articolo 5.

**2.** Lo Stato membro informa l'organizzazione di produttori delle condizioni alle quali è subordinato il versamento dell'aiuto. In particolare, lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il prezzo limite fissato a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, per la regione di produzione in cui l'organizzazione opera, nonché tutte le necessarie informazioni relative al luogo di quotazione e alle caratteristiche del prodotto oggetto della quotazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

## **Articolo 7**

Comunicazione delle consegne

**1.** A partire dall'inizio dei periodi di cui all'articolo 3, secondo comma, l'organizzazione di produttori comunica alle autorità competenti dello Stato membro, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente, ogni conferimento ai trasformatori titolari dei contratti di cui all'articolo 4, compresi i quantitativi per i quali successivamente non sarà presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 8. Nella comunicazione si precisa in particolare il quantitativo da consegnare, il luogo e l'ora della consegna e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce. La comunicazione è inoltrata per via elettronica e le autorità destinatarie ne conservano traccia scritta per almeno tre anni. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni supplementari che ritengano necessarie per il controllo fisico delle consegne.

**2.** Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di una partita consegnata in forza di un contratto, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue: a) la data e l'ora dello scarico; b) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce; c) il peso netto. Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso è firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione. L'organizzazione di produttori e il trasformatore conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna.

**3.** Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna l'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 2 mediante comunicazione elettronica. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, l'organizzazione di produttori trasmette la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna.

## **Articolo 8**

Domande e pagamento degli aiuti

**1.** Le organizzazioni di produttori presentano ogni trimestre le domande di aiuto alle autorità competenti degli Stati membri, entro il 15 del mese successivo alla fine del trimestre a cui si riferisce la domanda. Non sono concessi aiuti qualora la domanda sia presentata oltre questo termine.

**2.** Le domande di aiuto relative ad un dato trimestre recano in particolare le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori; b) il quantitativo complessivo di cavolfiori consegnati e accettati dai trasformatori nel corso del trimestre in esame, ripartito per trasformatore; nella domanda di aiuto sono indicate separatamente le quantità corrispondenti a consegne effettuate in presenza delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma; c) la quantità minima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c); d) la quantità di cavolfiori ritirati dal mercato a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96; e) il quantitativo commercializzato di cavolfiori, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 103/2004; f) la quantità oggetto della domanda di aiuto.

**3.** Entro il 20 del mese successivo alla fine del trimestre considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi complessivi oggetto di domande di pagamento, ripartiti per organizzazione di produttori richiedente.

**4.** Qualora la somma dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso dei trimestri precedenti e dei quantitativi di cui al paragrafo 3 non superi le 50 000 tonnellate, la Commissione autorizza gli Stati membri a versare l'aiuto richiesto. Qualora la somma dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso dei trimestri precedenti e dei quantitativi di cui al paragrafo 3 superi le 50 000 tonnellate, la Commissione fissa una percentuale di riduzione delle domande da applicare ai quantitativi di cui al paragrafo 3.

**5.** Le autorità competenti degli Stati membri versano l'aiuto dopo aver applicato le disposizioni del paragrafo 4, compiuto i controlli di cui all'articolo 9, lettera a) e verificato la concordanza tra la domanda di aiuto e i certificati di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

## **Articolo 9**

Controlli

**1.** Per ogni organizzazione di produttori e ogni trasformatore sono eseguiti seguenti controlli: a) controlli fisici per verificare la concordanza tra i certificati di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti all'articolo 2, riguardanti come minimo: i) il 5 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma; ii) il 50 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma; b) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare: i) per quanto riguarda l'organizzazione di produttori, la concordanza tra i quantitativi totali commercializzati, la quantità totale conferita alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il totale dei quantitativi indicati nelle domande di aiuto, da una parte, e i pagamenti ricevuti dal trasformatore, dall'altra; ii) per quanto riguarda il trasformatore, la concordanza tra la quantità dei prodotti finiti ottenuti dalle materie prime ricevute con le quantità di prodotti finiti venduti.

**2.** Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i trasformatori firmatari di contratti con le organizzazioni produttori conservano per almeno tre anni i seguenti dati: a) i quantitativi complessivi di materia prima ricevuta; b) la quantità di prodotto ricevuto dalle organizzazioni produttori che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, ripartita per organizzazione di produttori; c) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui al primo trattino; d) le quantità di ciascun prodotto finito giacenti in magazzino all'inizio del trimestre e alla fine del trimestre.

## **Articolo 10**

Recupero e sanzioni

**1.** Si procede al recupero degli aiuti indebitamente versati alle organizzazioni di produttori, maggiorati degli interessi, compresi gli aiuti con riferimento ai quali siano emerse irregolarità all'atto dei controlli di cui all'articolo 9. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni della legislazione nazionale e non è inferiore al tasso d'interesse generalmente previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.

**2.** Salvo in caso di errore palese, se emergono irregolarità relative all'applicazione del presente regolamento il beneficiario/richiedente è tenuto: a) se l'aiuto è già stato versato, oltre al recupero di cui al paragrafo 1: i) in caso di frode, a versare un importo pari all'importo indebitamente percepito; ii) negli altri casi, a versare il 50 % dell'importo indebitamente percepito; b) se sono state presentate domande di aiuto a norma dell'articolo 8, ma l'aiuto non è stato versato: i) in caso di frode, a versare un importo pari all'importo indebitamente richiesto; ii) negli altri casi, a versare il 50 % dell'importo indebitamente richiesto.

**3.** In caso di falsa dichiarazione lo Stato membro esclude l'organizzazione di produttori dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento e ne informa la Commissione.

**4.** Gli importi recuperati, i relativi interessi e gli importi dovuti a titolo di sanzione sono versati all'organismo pagatore competente e sono dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG.

## **Articolo 11**

Informazione della Commissione

**1.** Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni trimestre, le seguenti informazioni: a) l'elenco delle organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda preliminare, accettata dallo Stato membro a norma dell'articolo 6; b) le proposte di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per ciascuna delle organizzazioni di produttori interessate; c) i quantitativi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) ed e). Le informazioni devono pervenire alla Commissione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio del relativo trimestre.

**2.** Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione non appena ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, per una data organizzazione di produttori.

## **Articolo 12**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_016_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: .