# REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [^2] , in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone [^3] , la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.

**(2)** A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto.

**(3)** In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a: — 1 055 000 tonnellate per la Grecia, — 324 518 tonnellate per la Spagna, — 951 tonnellate per il Portogallo.

**2.** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a: — 35,185 EUR/100 kg per la Grecia, — 29,658 EUR/100 kg per la Spagna, — 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (G [U L 148 dell’1.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) ).

[^2] [GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) .

[^3] [GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_210_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ( [GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_223_R_TOC) ).

[^1]: Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (G).
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ().