# REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

**(1)** Il 19 maggio 2004 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1008/2004 [^2] (di seguito denominato «il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

**(2)** In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure compensative provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

**(3)** La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

**(4)** Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

**(5)** Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**(6)** Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 12-16 del regolamento provvisorio.

D. SOVVENZIONI

**1.** Sistema di credito sui dazi d'importazione ( *Duty Entitlement Passbook Scheme* — DEPB)

**(7)** In seguito alle comunicazioni dopo l’istituzione delle misure provvisorie nonché alla comunicazione delle informazioni definitive, la Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni da parte del governo dell’India e dei produttori esportatori. Queste parti interessate hanno affermato in primo luogo che il DEPB post-esportazione è un regime di restituzione del dazio e che, di conseguenza, l'eventuale vantaggio derivante dal regime dovrebbe essere limitato all’eventuale remissione in eccesso dei dazi all'importazione accordata. Hanno poi sostenuto che la quantificazione dell’eventuale vantaggio dovrebbe basarsi sulla data di ricevimento delle licenze DEPB e non sulla data in cui queste ultime sono state utilizzate o vendute, come invece ha fatto la Commissione. Infine, hanno sostenuto che l’importo del vantaggio dovrebbe essere ridotto perché, sempre secondo quanto affermano, l’aliquota DEPB per il prodotto in esame era stata ridotta dal 19 % all’11 % nel febbraio 2004, cioè dopo il termine del periodo dell'inchiesta.

**(8)** Per quanto riguarda la prima affermazione, al considerando 33 del regolamento provvisorio si osserva che «il regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva)».

**(9)** Occorre sottolineare, a questo proposito, che il governo indiano non aveva applicato un meccanismo o una procedura che consentisse di verificare efficacemente quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Per di più, il governo indiano non aveva condotto un esame successivo all’esportazione, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo, e questo sebbene un simile esame fosse necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 5, e l’allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Inoltre, al considerando 37 del regolamento provvisorio si è stabilito che «il DEPB post-esportazione non può essere considerato come un sistema di restituzione o restituzione sostitutiva autorizzato (allegato III) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base». Per questi motivi, le conclusioni illustrate al considerando 38 del regolamento provvisorio, cioè che «il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione totali normalmente dovuti su tutte le importazioni» sono confermate.

**(10)** Per essere ammissibile a beneficiare dei vantaggi concessi nell’ambito di questo regime, una società deve esportare beni. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale esportazione avviene nell’ambito del regime DEPB. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, prima della loro esportazione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPB che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. Al momento dell'esportazione, la società è a conoscenza del vantaggio che riceverà. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPB. Si è inoltre accertato che eventuali modifiche delle aliquote DEPB intervenute tra il momento in cui l’esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPB non incidono in alcun modo sull’importo del vantaggio concesso. La pertinente aliquota DEPB è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione alle autorità. Non c'è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato. Di conseguenza, nel momento in cui è effettuata l'operazione di esportazione, il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

**(11)** L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che «Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa […] [per… qualsiasi prodotto] la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio». La logica sottesa all’imposizione del dazio è la seguente: i prezzi delle merci importate risultano inferiori in conseguenza delle sovvenzioni ricevute, e tali prezzi più bassi sono causa di pregiudizio. In questo caso, quando gli esportatori di sistemi di elettrodi di grafite negoziano i prezzi per una vendita all’esportazione del prodotto, essi sono consapevoli che la vendita in questione beneficerà di una sovvenzione concessa a titolo del regime DEPB. Poiché sanno già che riceveranno tale sovvenzione, e anzi anche una serie di vantaggi nell’ambito di altri regimi, le società esportatrici si trovano già in una posizione concorrenziale più vantaggiosa al momento di negoziare i loro prezzi per il prodotto da esportare: in altre parole, esse sono in grado di «riflettere» le sovvenzioni ricevute sui loro prezzi, il che consente loro di offrire prezzi più bassi.

**(12)** Secondo i principi contabili in uso in India, crediti quali quelli ricevuti a titolo del regime DEPB vengono registrati come entrate, in base alla contabilità per competenza, una volta che i) detti vantaggi siano stati acquisiti, e ii) vi sia la ragionevole certezza che verrà effettuata la riscossione definitiva dei proventi dell’operazione di esportazione. Il punto essenziale è il momento in cui i «vantaggi sono stati acquisiti». Come viene spiegato al considerando 10, una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPB che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione, e neppure in merito all’importo della sovvenzione medesima. Inoltre, come spiegato sempre allo stesso considerando, eventuali modifiche delle aliquote DEPB intervenute tra il momento in cui l’esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPB non hanno un effetto retroattivo sull’importo del vantaggio concesso. Infine, come spiegato al considerando 11, si ritiene che i prezzi delle operazioni di vendita all’esportazione siano il «riflesso» delle sovvenzioni di cui tali operazioni possono beneficiare, e che questo comporti la possibilità di applicare prezzi più bassi. Dato questo contesto, si ritiene che i vantaggi vengano acquisiti nel momento in cui è realizzata l’operazione di esportazione. Pertanto le società esportatrici, conformemente ai principi contabili in uso in India, possono registrate il credito DEPB come entrata al momento dell'operazione di esportazione.

**(13)** A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato per il periodo dell'inchiesta. Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del regime in questione corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate, a titolo del regime in questione, durante il periodo dell'inchiesta. Si tratta quindi di un’impostazione diversa da quella seguita nel regolamento provvisorio, nel quale si era stabilito che il vantaggio corrispondeva alla somma dei crediti utilizzati. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base.

**(14)** Quanto all’ultima affermazione delle parti interessate circa la presunta riduzione dell’aliquota DEPB, la Commissione ha accettato gli elementi di prova presentati e a prima vista sufficienti a dimostrare che l’aliquota DEPB per il prodotto in esame era stata ridotta all’11 % con effetto a decorrere dal 9 febbraio 2004. Tuttavia, dal momento che l'importo del vantaggio viene calcolato sulla base dell'importo dei vantaggi acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell'inchiesta, la riduzione dell’aliquota DEPB intervenuta dopo il termine di tale periodo non modifica in alcun modo il livello della sovvenzione determinato come sopra.

**(15)** Alla luce delle modifiche illustrate precedentemente, il vantaggio conferito a titolo del presente regime per le due società che hanno cooperato è stato riveduto e corrisponde, rispettivamente, al 16,6 % e al 14,4 %.

**2.** Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali ( *Export Promotion Capital Goods Scheme* — EPCGS)

**(16)** Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 56-58 del regolamento provvisorio.

**3.** Sistema di licenze preliminari ( *Advance Licence Scheme* — ALS)

**(17)** Nella fase provvisoria dell’inchiesta la Commissione aveva ritenuto che un produttore esportatore indiano avesse ricevuto un vantaggio compensabile a titolo del regime in questione. I rappresentanti di detto produttore esportatore hanno sostenuto che i) il regime in questione non è compensabile; e che ii) in ogni caso, l’eventuale vantaggio ricevuto era stato concesso unicamente a una divisione commerciale della società che non fabbricava il prodotto in esame e che era stata liquidata dalla società stessa dopo il termine del periodo dell’inchiesta. Pertanto, detti rappresentanti sostenevano che al produttore esportatore in questione non si sarebbe dovuto attribuire nessun vantaggio a titolo del regime ALS.

**(18)** Per quanto riguarda la prima argomentazione addotta, non sono stati presentati nuovi elementi di prova che dimostrino che il sistema ALS non costituisce una sovvenzione all’esportazione compensabile. Si deve ricordare, a questo proposito, che il governo indiano non aveva applicato un meccanismo o una procedura che consentisse di verificare efficacemente quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Per di più, il governo indiano non aveva condotto un esame successivo all’esportazione, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo, e questo sebbene un simile esame fosse necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 5, e l’allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Per questi motivi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 64-70 del regolamento provvisorio.

**(19)** Quanto alla seconda argomentazione addotta, si è accertato che durante il periodo dell’inchiesta il produttore esportatore in questione aveva beneficiato del regime ALS ricevendo, di conseguenza, un vantaggio compensabile. Inoltre, il fatto che la divisione commerciale di produzione di quest’altro prodotto sia stata venduta dopo il PI non è rilevante per determinare se la società abbia beneficiato di una sovvenzione durante il PI. A parte ciò, nel contesto della determinazione del livello delle sovvenzioni ricevute dalla società considerata nel suo complesso, non si ritiene rilevante che il regime di sovvenzioni sia stato applicato ad una divisione della società che di per sé non fabbricava il prodotto in esame. Infatti, oggetto dell’esame è la società nel suo insieme, cosicché qualsiasi vantaggio accordato ad una delle sue divisioni è ritenuto costituire un vantaggio per tutta la società. A tal fine si conferma che, durante il PI, la divisione commerciale che ha beneficiato del regime ALS e le divisioni commerciali che hanno fabbricato il prodotto in esame formavano giuridicamente un’unica entità economica. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio.

**4.** Zone di trasformazione per l'esportazione ( *Export Processing Zones* — EPZ)/Unità orientate all'esportazione ( *Export Oriented Unit* — EOU)

**(20)** Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 72 del regolamento provvisorio.

**5.** Esenzione dall'imposta sul reddito ( *Income Tax Exemption* — ITE)

**(21)** Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio.

**6.** Importo delle sovvenzioni compensabili

**(22)** Alla luce delle conclusioni suesposte, l’importo delle sovvenzioni compensabili è confermato in via definitiva nel modo seguente:

| Tipo di sovvenzione | DEPB | EPCGS | ALS | EPZ/EOU | ITE | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graphite India Limited (GIL) | 16,6 % | 0,1 % |  |  |  | 16,7 % |
| Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | 14,4 % | 0,3 % | 0,2 % |  |  | 14,9 % |
| Tutte le altre società |  |  |  |  |  | 16,7 % |

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

**(23)** In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 76-79 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

**(24)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, gli esportatori indiani hanno sottolineato la differenza tra il margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito per un particolare tipo di prodotto in esame e i margini di sottoquotazione di tipi simili di prodotto. L’affermazione è stata adeguatamente esaminata ed è emerso che la differenza era dovuta ad un errore nella rilevazione di un certo numero di note di accredito e di sconti di un particolare produttore comunitario. La richiesta degli esportatori è stata pertanto accolta e il margine di sottoquotazione di questo particolare tipo di prodotto è stato opportunamente corretto, come pure, se del caso, i margini di sottoquotazione di altri tipi di prodotto.

**(25)** Si è constatato inoltre che alcune operazioni di vendita compiute dall’industria comunitaria sono state computate due volte nel calcolare la sottoquotazione. Di conseguenza, per correggere tale errore, si sono dovuti modificare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Non vi era stato invece duplice computo nel determinare i dati necessari alla valutazione degli indicatori di pregiudizio, cosicché questi indicatori non hanno richiesto modifiche.

**(26)** In conseguenza del nuovo calcolo, dal confronto è emerso che durante il periodo dell’inchiesta i prezzi del prodotto in esame originario dell'India e venduto nella Comunità risultavano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 3 % e l’11 %.

**(27)** In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 80-116 del regolamento provvisorio, fatta eccezione per le conclusioni del considerando 86 (cfr. i considerando 24-26 del presente regolamento).

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

**1.** Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello

**(28)** Gli esportatori indiani hanno reiterato la loro argomentazione secondo cui la determinazione di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si basa su dati che non sarebbero attendibili a causa dell’esistenza di un cartello in vigore fino ai primi mesi del 1998. Gli esportatori indiani, tuttavia, non hanno fatto pervenire nuove informazioni entro il termine stabilito per presentare osservazioni su questo particolare punto.

**(29)** In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 117-137 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**(30)** Un’associazione rappresentativa degli utilizzatori e una società utilizzatrice hanno ribadito la loro principale preoccupazione: ossia che, escludendo i fornitori indiani dal mercato comunitario, l’istituzione di eventuali misure determini una diminuzione del livello complessivo di concorrenza su detto mercato per il prodotto in esame, comportando quindi inevitabilmente un aumento dei prezzi. Tuttavia, secondo la valutazione di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, l’incidenza di un eventuale aumento del prezzo del prodotto simile sugli acquirenti finali dovrebbe probabilmente essere minima. Si ricorda inoltre che l’obiettivo di qualsiasi misura compensativa non è affatto quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni di prodotti provenienti dall’India, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Infine, la Commissione ritiene che il livello delle misure non sia tale da comportare l’esclusione dei produttori indiani dal mercato comunitario.

**(31)** In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 138-151 del regolamento provvisorio.

I. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

**(32)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che il margine di profitto del 9,4 % — considerato dalla Commissione rappresentativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell’India — era troppo elevato. Hanno affermato che era prassi consueta fissare una percentuale di utile del 5 % per i settori dei prodotti di base come quello siderurgico, dei tessili e dei prodotti chimici di base. Le medesime parti interessate hanno poi chiesto una spiegazione dettagliata ed esaustiva del metodo usato per calcolare il summenzionato margine di profitto del 9,4 %.

**(33)** Come già spiegato al considerando 154 del regolamento provvisorio, al margine di profitto del 9,4 % si era arrivati sulla base di una valutazione ponderata che teneva conto di un certo numero di elementi, tra i quali: i) l’utile realizzato dall’industria comunitaria nel 1999, quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi; ii) le condizioni del mercato in quello stesso periodo; e infine iii) le informazioni tratte da una base di dati statistici sui conti societari. La base di dati in questione riunisce informazioni sui conti delle società, informazioni che vengono dapprima raccolte dalle Banche centrali dei maggiori paesi industrializzati — vale a dire di gran parte degli Stati membri dell'Unione europea, del Giappone e degli Stati Uniti — e in seguito aggregate, per settori, dal Comitato europeo delle centrali dei bilanci ( *European Committee of Central Balance Sheet Data Offices* — ECCB) e dai servizi della Commissione europea. La base di dati è stata aggiornata nel periodo di tempo trascorso tra la determinazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive. Dall’analisi dei dati aggiornati relativi agli Stati membri dell’UE, agli Stati Uniti e al Giappone, risulta che l’utile medio, al netto delle sopravvenienze, per le società appartenenti al settore economico più simile a quello in esame per il quale erano disponibili i dati, era pari al 7,5 % nel 2002 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati nella base).

**(34)** Si è inoltre ritenuto che, nel determinare il livello di profitto che l’industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle sovvenzioni, occorresse tenere in debita considerazione tutti i pertinenti fattori sia qualitativi che quantitativi. In particolare, come è stato fatto al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato accuratamente i livelli di profitto realizzati dall'industria comunitaria quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi (cioè nel 1999), come pure eventuali altre cause e circostanze che potrebbero aver inciso sulla rappresentatività di detto periodo. Va osservato, per finire, che il prodotto in esame viene usato per applicazioni particolarmente difficili e impegnative, e che deve rispondere a determinati e rigorosi parametri, segnatamente in termini di resistenza elettrica. Ciò comporta al tempo stesso un processo di fabbricazione del prodotto ad alta intensità di capitale e costi non trascurabili di ricerca e sviluppo. Il fatto che solo un numero limitato di produttori al mondo padroneggi questa particolare tecnologia è un’ulteriore riprova che il prodotto in esame non può certamente essere considerato un prodotto di base.

**(35)** Tenuto conto di tutte le circostanze e fattori suesposti, si conclude in via definitiva che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, il margine di profitto che si può ragionevolmente considerare rappresentativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell’India debba essere fissato all’8 %.

**(36)** Alla luce di quanto sopra, nonché delle conclusioni relative al margine di sottoquotazione (cfr. i considerando 24-26), i margini di pregiudizio sono stati riveduti come segue:

| Graphite India Limited (GIL) | 15,7 % |
| --- | --- |
| Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | 7,0 % |

J. MISURE DEFINITIVE

**(37)** Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al fine di impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Le misure definitive dovrebbero essere istituite al livello del margine di sovvenzione accertato, ma non dovrebbero essere superiori al margine di pregiudizio calcolato e indicato sopra, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato che il livello complessivo di collaborazione per l'India era elevato, il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 16,7 %.

K. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

**(38)** In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione accertati per i produttori esportatori dell’India, e tenuto conto inoltre del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché il dazio compensativo definitivo per la Graphite India Limited (GIL) è superiore al dazio compensativo provvisorio, gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio sono definitivamente riscossi. Per contro, poiché il dazio compensativo definitivo per la Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited è inferiore al dazio compensativo provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio compensativo definitivo.

**(39)** Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(40)** Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

L. IMPEGNI

**(41)** Nel corso dell’inchiesta i due produttori esportatori indiani, Graphite India Limited e Hindustan Electro Graphite Limited, hanno offerto impegni relativi ai prezzi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, differenze significative sono state osservate tra il periodo d’inchiesta e il momento presente per i costi della materia prima, differenze motivate dalla volatilità generale di questo mercato particolare. Ne consegue che, se gli impegni fossero accettati in questo caso sulla base di prezzi minimi d'importazione calcolati soltanto alla luce dei dati raccolti durante il periodo d’inchiesta, come attualmente proposto, questo fatto avrebbe conseguenze negative sull'efficacia dei detti impegni, che non sarebbero in grado di eliminare la sovvenzione pregiudizievole. Inoltre, uno dei produttori esportatori interessati, successivamente alla sua proposta d’impegno, ha acquistato un impianto di produzione di elettrodi di grafite situato nella Comunità, fatto che genera un rischio di elusione della sua proposta d’impegno. Alla luce di entrambi gli sviluppi, non è stato possibile concludere impegni realizzabili, e dunque efficaci, entro le scadenze dell'attuale inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

**2.** Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio definitivo Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal 15,7 % A530 Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh 7,0 % A531 Tutte le altre società 15,7 % A999

**3.** Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India, sono riscossi in via definitiva come indicato di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. R. BOT

[^1] [GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_288_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.2.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_183_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .