# REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1 o luglio 2001 al 30 giugno 2004.

**(2)** Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

**a)** 100 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1 o luglio 2001 al 30 giugno 2004, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;

**b)** 23,7020 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_159_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( [GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ().