# REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l’articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione [^2] . A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell’offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.

**(2)** A causa delle difficoltà connesse all’organizzazione del mercato dopo l’attuazione della riforma della PAC, derivanti dalla limitazione dei quantitativi ammissibili all’intervento nel settore del riso e dalla fissazione di coefficienti di attribuzione, gli organismi d’intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito per la consegna dei prodotti. Tale situazione giustifica, per la campagna 2003/2004 in corso, una deroga al termine di consegna suddetto, fissato per la fine del secondo mese.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all’organismo d’intervento a titolo della campagna 2003/2004 deve essere effettuata entro il 31 agosto 2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( [GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ).

[^2] [GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_098_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ( [GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_211_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ().