# REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1 o luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [^2] fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Per tenere conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato è necessario modificare tali importi.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.

**(3)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 10 EUR/t per le spese fisse; b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: — 0,32 per il formaggio Grana Padano, — 0,52 per il formaggio Parmigiano Reggiano, — 0,26 per il formaggio Provolone.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_284_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2003 ( [GU L 120 del 15.5.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_120_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2003 ().