# REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2004

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quando segue:

**(1)** L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingentale 2004/2005 che inizia il 1 o luglio 2004.

**(2)** L’importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è subordinata ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^2] . Il contingente tariffario dovrebbe essere ripartito tra le due categorie di prodotti summenzionate tenendo conto dell’esperienza maturata in passato con importazioni analoghe.

**(3)** Per evitare speculazioni, è opportuno consentire l'accesso al contingente solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [^3] , oppure, per quanto riguarda i trasformatori che operano nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia, agli operatori autorizzati ad esportare nella Comunità prodotti trasformati a base di carne conformemente alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [^4] .

**(4)** Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. È opportuno applicare ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^5] , e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [^6] .

**(5)** Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, è opportuno disporre che, all’atto di presentazione della domanda di diritti d'importazione, sia depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione per quantitativi equivalente ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [^7] .

**(6)** Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione di quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dovrebbe essere limitata ai trasformatori che hanno convertito in titoli d’importazione tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti.

**(7)** L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d'importazione.

**(8)** È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l’importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

## **Articolo 2**

**1.** Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 , 1602 50 31 , 1602 50 39 o 1602 50 80 , che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina. Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina è determinato secondo il metodo ISO 3496-1994. Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione [^8] . Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi. Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano passante per la parte di maggior spessore.

**2.** Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai: a) prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure b) prodotti specificati al paragrafo 1. Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

## **Articolo 3**

**1.** Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti: a) 40 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A; b) 10 700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.

**2.** Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti: — 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a); — 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

**3.** Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono fissati nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

## **Articolo 4**

**1.** Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente gli stabilimenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE che hanno svolto almeno una volta dal 1 o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina; b) stabilimenti di trasformazione ubicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia e riconosciuti, a norma dei capitoli IV e V della direttiva 72/462/CEE, per l’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1 o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.

**2.** All'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 euro/100 kg.

**3.** Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d'importazione. L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.

## **Articolo 5**

**1.** Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

**2.** Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B devono pervenire all'autorità competente entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* .

**3.** Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quarto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* , un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

**4.** La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.

## **Articolo 6**

**1.** Le importazioni di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

**2.** Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti ma non assegnati.

**3.** Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere titoli d'importazione sino al 18 febbraio 2005 al più tardi.

**4.** I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente: a) nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione; b) da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

**5.** All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione. Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

## **Articolo 7**

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

## **Articolo 8**

**1.** La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il paese d'origine; b) alla casella 16, uno dei codici NC di cui all’articolo 1; c) alla sezione 20, perlomeno una delle diciture di cui all’allegato IV.

**2.** La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2005.

**3.** In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

## **Articolo 9**

**1.** I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti d’importazione entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli entro il 18 febbraio 2005 costituiscono oggetto di una nuova assegnazione di diritti d'importazione. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 25 febbraio 2005, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.

**2.** La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione assegnati per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

**3.** I quantitativi residui vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

**4.** Gli articoli da 4 a 8 si applicano all'importazione dei quantitativi residui. Tuttavia, in tal caso la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata al 18 marzo 2005 e la data della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è fissata al 25 marzo 2005.

## **Articolo 10**

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

## **Articolo 11**

**1.** La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data d’importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione. Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

**2.** Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.

## **Articolo 12**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ( [GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) ).

[^3] [GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_026_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^4] [GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_302_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^5] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 ( [GU L 100 del 6.4.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_100_R_TOC) ).

[^6] [GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 ( [GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_063_R_TOC) ).

[^7] [GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 ( [GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^8] [GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_210_R_TOC) .

— Fax CE: (32 2) 299 85 70

— E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004

Prodotto A — Numero d'ordine 09.4057

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGRI-D.2 SETTORE DELLE CARNI BOVINE DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE Data:Periodo: Stato membro: Numero del richiedente Richiedente (nome e indirizzo) Numero di riconoscimento Quantitativo (in tonnellate di peso non disossato) Totale Stato membro: Fax: Tel.: E-mail: Numero progressivo.

— Fax CE: (32 2) 299 85 70

— E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004

Prodotto B — Numero d'ordine 09.4058

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGRI-D.2 SETTORE DELLE CARNI BOVINE DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE Data:Periodo: Stato membro: Numero del richiedente Richiedente (nome e indirizzo) Numero di riconoscimento Quantitativo (in tonnellate di peso non disossato) Totale Stato membro: Fax: Tel.: E-mail: Numero progressivo.

IMPORTI DELLA CAUZIONE [^1]

| Prodotto<br>(codice NC) | Per la fabbricazione di prodotti A | Per la fabbricazione di prodotti B |
| --- | --- | --- |
| 0202 20 30 | 1 414 | 420 |
| 0202 30 10 | 2 211 | 657 |
| 0202 30 50 | 2 211 | 657 |
| 0202 30 90 | 3 041 | 903 |
| 0206 29 91 | 3 041 | 903 |

[^1] Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

— **in spagnolo** : Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) n o 1206/2004

— **in ceco** : Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

— **in danese** : Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

— **in tedesco** : In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

— **in estone** : Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

— **in greco** : Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

— **in inglese** : Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

— **in francese** : Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) n o 1206/2004

— **in italiano** : Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

— **in lettone** : Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

— **in lituano** : Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

— **in ungherese** : Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

— **in neerlandese** : Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

— **in polacco** : Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

— **in portoghese** : Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n. o 1206/2004

— **in slovacco** : Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

— **in sloveno** : Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

— **in finnico** : Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

— **in svedese** : Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004

[^1]: Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 ().
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 ().
[^7]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 ().
[^8]: .