# REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 708/98 per quanto concerne i quantitativi massimi della terza quota dell’intervento per la campagna 2003/04

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l'articolo 8, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l'articolo 32, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Le condizioni della presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento sono state fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare [^3] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha ristretto a 100 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquisiti dagli organismi di intervento tra il 1 o aprile e il 31 luglio 2004. Tali quantitativi possono essere modificati sulla base di un bilancio che rispecchi la situazione del mercato.

**(3)** È emerso che in diversi Stati membri i quantitativi offerti all’intervento sono largamente superiori ai quantitativi di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98. Di conseguenza, tenuto conto della situazione del mercato quale emerge dal bilancio sopramenzionato, è opportuno aumentare di 45 000 tonnellate i quantitativi in questione e di modificare i quantitativi massimi della terza quota d’intervento della campagna 2003/04.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/98.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98, nella colonna «quota n. 3», la cifra «0» è sostituita da «45 000».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile.

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^3] [GU L 98 del 31.03.1998, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_098_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 ( [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile.
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 ().