# REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2004

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 [^2] . Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

**(2)** Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione [^3] , quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_084_R_TOC) .

[^3] [GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_358_R_TOC) .

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo

| Stato membro | Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento | Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento |
| --- | --- | --- |
| GERMANIA | 744,8 t di dark air cured (gruppo III) | 489,4 t di flue cured (gruppo I) |
| 147,1 t di light air cured (gruppo II) |  |  |
| SPAGNA | 2 458,5 t di dark air cured (gruppo III) | 1 187,4 t di flue cured (gruppo I) |
| 974,1 t di light air cured (gruppo II) |  |  |
| FRANCIA | 2 593,5 t di dark air cured (gruppo III) | 1 364,7 t di flue cured (gruppo I) |
| 763,7 t di light air cured (gruppo II) |  |  |
| GRECIA | 1 662 t di light air cured (gruppo II) | 10 111 t di flue cured (gruppo I) |
| 4 361 t di sun cured (gruppo V) |  |  |
| 6 718 t di Kaba Koulak (gruppo VIII) |  |  |
| 1 204 t di Katerini (gruppo VII) | 1 941 t di Basma (gruppo VI) |  |
| 1 518 t di Kaba Koulak (gruppo VIII) |  |  |
| ITALIA | 200,0 t di sun cured (gruppo V) | 71,9 t di flue cured (gruppo I) |
| 90,0 t di light air cured (gruppo II) |  |  |
| 100,0 t di fire cured (gruppo IV) | 87,9 t di flue cured (gruppo I) |  |
| PORTOGALLO | 50,0 t di light air cured (gruppo II) | 39,9 t di flue cured (gruppo I) |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ().
[^2]: .
[^3]: .