# REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sottocontingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 [^2] , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2341/2003 della Commissione, ha fissato a 5 742 tonnellate il quantitativo del sottocontingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 3 al 7 maggio 2004. Detto quantitativo è stato ridotto a 5 708,65929 tonnellate dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 385/2004. Dato che i titoli d'importazione richiesti superano il quantitativo disponibile, occorre fissare un coefficiente di riduzione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2341/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 780/2003 [^3] nel periodo dal 3 al 7 maggio 2004 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,67984 % dei quantitativi richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 346 del 31.12.2003, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 385/2004 ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^3] [GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_114_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 385/2004 ().
[^3]: .