# DIRETTIVA 2004/96/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [^1] , in particolare l’articolo 2 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma della direttiva 76/769/CEE, quale modificata dalla direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [^2] , il nickel e i suoi composti non possono essere usati in alcuni oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate e in alcuni altri prodotti se non sono conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

**(2)** Il rischio di sensibilizzazione dell’organismo umano al nickel contenuto in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate è stato nuovamente analizzato nel contesto di una valutazione mirata dei rischi, in base alla quale si è concluso che per i metalli usati nelle parti perforate sarebbe più appropriato un limite di migrazione rispetto a un tenore limite.

**(3)** Il nuovo tasso di cessione di nickel (limite di migrazione) va adeguato mediante il fattore di moltiplicazione indicato nella norma EN 1811, al fine di compensare le variazioni tra diversi laboratori e le inesattezze nelle misurazioni. Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è invitato a riesaminare la norma EN 1811, in particolare per quanto concerne il fattore di aggiustamento, e a preparare una norma riveduta senza tale fattore o, se del caso, con un fattore di aggiustamento ridotto.

**(4)** Ai fini di una revisione tra pari, la valutazione dei rischi è stata trasmessa al comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA), il quale ha confermato che un limite di migrazione per il nickel può ridurre maggiormente i rischi di sensibilizzazione rispetto ad un tenore limite di nickel.

**(5)** Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze, della scienza e della tecnica.

**(6)** La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, segnatamente la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^3] e la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [^4] .

**(7)** Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 agosto 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri attuano tali disposizioni a decorrere dal 1 o settembre 2005. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione ( [GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_057_R_TOC) ).

[^2] [GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_188_R_TOC) .

[^3] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284, del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^4] [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) .

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28, “Nickel”, seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm 2 per settimana (limite di migrazione);».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^4]: .