# DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’aprile 2002 la Commissione ha inserito nell’allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinture per capelli con i numeri d’ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinture per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l’impiego delle tinture per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.

**(2)** Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinture per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinture per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinture per capelli nella parte 2 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.

**(3)** La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

**(4)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nella parte 2 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE, la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d’ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1 o ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione ( [GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_238_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione ().