0.946.298.181

RU **1948** 960

Traduzione*[^1]* 

# Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia

Conchiuso il 27 settembre 1948

Approvato dall’Assemblea federale il 10 febbraio 19491949[^2]

Entrato provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 1948[^3]

(Stato 1° ottobre 1948)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia,

animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere un trattato di commercio ed hanno designato a tal uopo loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--1}
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente un trattamento benevole per tutto quanto concerne il commercio tra i due paesi. Esse prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, tutte le misure adeguate per facilitare ed intensificare gli scambi reciproci di merci e di servizi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--2}
Le Parti contraenti s’accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi, le imposte e la tasse doganali, il modo di riscuotere i dazi, come pure per le norme, le formalità e gli oneri cui sono sottoposte o potessero essere sottoposte ulteriormente le operazioni di sdoganamento, di trasbordo e d’immagazzinamento di merci.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--3}
I prodotti agricoli e industriali originari del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro entrata nel territorio dell’altra parte, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, nè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.

Parimente, i prodotti agricoli ed industriali del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro esportazione nel territorio dell’altra parte, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, nè prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli od industriali esportati in qualsiasi altro paese.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--4}
I vantaggi, le agevolazioni, i privilegi o favori già accordati o che potessero essere accordati in avvenire dall’una delle Parti contraenti, in quanto concerne le materie menzionate negli articoli 2 e 3 suindicati, ai prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese o destinati ad essere esportati nel territorio di qualsiasi altro paese, saranno accordati immediatamente e senza compensazione agli stessi prodotti originari del territorio o destinati ad essere esportati nel territorio dell’altra parte contraente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--5}
I prodotti agricoli ed industriali originari del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, dopo la loro importazione nel territorio dell’altra parte, ad alcun’imposta o tassa interna diversa o più elevata di quella che viene riscossa o potrebbe essere riscossa in avvenire per gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--6}
Sono eccettuati dagli impegni stipulati negli articoli dal 2 al 5 suindicati, i favori già accordati o che potrebbero essere accordati ulteriormente dall’una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, nonchè quelli risultanti da una unione doganale già conchiusa o che potrebbe essere conchiusa in avvenire dall’una delle Parti contraenti.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--7}
A condizione che le prescrizioni temporanee su l’importazione o l’esportazione siano osservate, è accordata la franchigia dai dazi e dalle tasse d’entrata e d’uscita per:
a. i campioni di merci;
b. gli oggetti destinati alle prove ed agli esperimenti, come pure gli utensili serventi a lavori di montaggio;
c. gli oggetti destinati alle esportazioni, alle fiere ed ai concorsi;
d. gli oggetti da riparare;
e. gli imballaggi ed i recipienti marcati, usati in commercio, destinati al trasporto delle merci.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--8}
Nel caso in cui l’una delle parti contraenti applicherà misure di divieto o di limitazione quantitativa dell’importazione o dell’esportazione, essa lo farà in modo che non ne risulti alcuna discriminazione a detrimento dell’altra parte.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--9}
Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, le misure appropriate per agevolare il traffico ferroviario, marittimo ed aereo, come pure le comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche tra i due paesi.

Le Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita quanto all’ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto in transito.

Le navi mercantili battenti bandiera svizzera saranno messe al beneficio, all’entrata, all’uscita e durante il soggiorno nei porti marittimi della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, dello stesso trattamento delle navi mercantili della nazione più favorita.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--10}
Le persone giuridiche e le società commerciali costituite conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti e aventi la loro sede sul suo territorio, saranno parimente riconosciute come tali sul territorio dell’altra parte.

Le persone giuridiche e le società commerciali, come pure i cittadini di una delle Parti contraenti, avranno libero accesso ai tribunali dell’altra parte, sia in qualità di attori, sia di convenuti.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--11}
Le sentenze arbitrali relative alle contestazioni che potessero sorgere dall’esecuzione dei contratti commerciali, stipulati dalle persone fisiche o giuridiche e dalle società commerciali domiciliate sul territorio delle Parti contraenti saranno esecutive, se il regolamento arbitrale della vertenza è stato previsto nel contratto o in una convenzione speciale, fatta nella forma esigibile per il contratto stesso.

L’esecuzione di una sentenza arbitrale potrà essere rifiutata soltanto nei casi seguenti:
a. se la sentenza arbitrale non ha acquisito forza di cosa giudicata conformemente alle leggi del paese in cui è stata pronunziata.
b. se la sentenza arbitrale obbliga una delle Parti interessate al processo ad un atto contrario alle leggi in vigore nel paese in cui l’esecuzione della sentenza è richiesta;
c. se la sentenza arbitrale è contraria all’ordine pubblico del paese in cui la sua esecuzione è richiesta.

Le sentenze arbitrali saranno eseguite conformemente alle leggi del paese in cui la loro esecuzione è richiesta.

Gli accordi transazionali fatti davanti al tribunale arbitrale competente e approvati da quest’ultimo avranno gli stessi effetti delle sentenze arbitrali menzionate nel presente articolo.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--12}
Il presente trattato estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintanto che quest’ultimo sarà vincolato alla confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale[^4].

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.298.181--13}
Il presente trattato sostituisce il trattato di commercio tra la Svizzera e la Serbia del 28 febbraio 1907[^5]ed è concluso per la durata di cinque anni.

Esso sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica, che avrà luogo a Belgrado.

Se, sei mesi prima della scadenza del termine di 5 anni indicato qui sopra, nessuna Parte contraente comunica per iscritto all’altra la sua intenzione di disdire il trattato, quest’ultimo rimarrà in vigore fintanto che non sia stato denunziato dall’una o l’altra parte con un preavviso di sei mesi.

*In fede di che,* i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.Steso a Berna, il 27 settembre 1948, in due esemplari originali, uno in lingua francese e l’altro in lingua serbo-croata; ambedue i testi fanno parimente fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Troendle | Per il Governo <br>della Repubblica federativa popolare <br>di Jugoslavia:<br>Ing. M. Filipovic |
| --- | --- |

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: Art. 1 del DF del 10 febbraio 1949 (RU  **1949**  317).
[^3]: RU  **1948**  959
[^4]: RS  **0.631.112.514**
[^5]: CS **14** 504