0.946.297.141

CS **14** 622

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione provvisoria sulle relazioni commerciali fra la Svizzera e la Svezia

Conchiusa mediante scambio di note del 20 marzo 1924

Entrata in vigore il 25 aprile 1924

(Stato 25  aprile 1924)

## Nota svedese {#lvl_u1}
Signor Ministro,
Riferendomi alla sua nota in data d’oggi, ho l’onore d’informarla che il Governo svedese, accettando le proposte del Governo svizzero riprodotte in essa nota, è parimente disposto a regolare provvisoriamente, nell’attesa che sia concluso un trattato di commercio in buona e debita forma, le relazioni commerciali fra la Svezia e la Svizzera, sulle basi seguenti:
1. Il Governo svedese s’impegna ad applicare alle merci e ai cittadini svizzeri e il Governo svizzero s’impegna ad applicare alle merci e ai cittadini svedesi il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne l’importazione e l’esportazione delle merci e il regime dei viaggiatori di commercio. La Svizzera non avrà però la facoltà di richiedere i favori che sono stati o saranno accordati dalla Svezia alla Danimarca o alla Norvegia, o a questi due paesi, fintanto che gli stessi favori non saranno stati consentiti ad un altro Stato. Sono parimente eccettuati i privilegi conferiti o che potessero essere conferiti più tardi da una delle Parti contraenti ad altri Stati limitrofi per agevolare il traffico di confine, nonché quelli risultanti da un’unione doganale già conchiusa o che potesse venir conchiusa da una delle Parti contraenti.
2. Il Governo svedese s’impegna a riconoscere ai viaggiatori di commercio svizzeri e il Governo svizzero s’impegna a riconoscere ai viaggiatori di commercio svedesi, provvisti di regolare patente, il diritto di far fruire i campioni di merci che importano, della franchigia temporanea di dazio. La riesportazione dei campioni entro il termine di sei mesi dovrà essere garantita, sia depositando all’ufficio doganale d’entrata l’importo dei dazi applicabili, sia con una cauzione valevole, salve rimanendo le disposizioni dei due paesi concernenti la prova di identità. Il termine stabilito per la riesportazione potrà, ove lo richiedessero le circostanze, essere prorogato a non più d’un anno.
 I viaggiatori di commercio svizzeri provvisti di regolare patente avranno il diritto di viaggiare nella Svezia con campioni non bollati di articoli d’oro e d’argento consistenti in orologi, parti d’orologi o accessori (compresi i braccialetti) attinenti strettamente agli orologi o necessari perchè questi possano essere adoperati conforme al loro scopo. Questi campioni dovranno essere riesportati entro il termine summenzionato di sei mesi o, dato il caso, d’un anno. La riesportazione degli articoli che, pur essendo sottoposti alla bollatura nella Svezia, non sono bollati, dovrà essere garantita depositando una somma che non potrà superare, se si tratta di articoli d’argento, il doppio e, se si tratta d’articoli d’oro, il quintuplo dell’importo dei dazi. Il sequestro della somma depositata come garanzia non escluderà il procedimento penale contro le contravvenzioni alle disposizioni in vigore relative al commercio degli articoli di metalli preziosi.
 La clausola della nazione più favorita s’applica anche al trattamento dei campioni di viaggiatori di commercio, compresi quelli in metalli preziosi.
 È inteso che per ciò che concerne i viaggiatori di commercio, le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili se non ai viaggiatori in grosso (cioè a quelli che cercano ordinazioni presso le persone o ditte che rivendono i loro articoli o se ne servono per i propri bisogni professionali). Ciascuna delle Parti si riserva invece l’intera libertà, della sua legislazione per ciò che concerne l’esercizio delle industrie ambulanti, del commercio girovago e la cerca di ordinazioni presso le persone che non esercitano nè industria nè commercio.
3. La presente Convenzione provvisoria entrerà in vigore il giorno in cui il Governo svedese ne notificherà l’approvazione da parte della Dieta svedese e rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore d’un trattato di commercio conchiuso in buona e debita forma o fino allo spirare d’un termine di tre mesi a contare dal giorno della disdetta della Convenzione da parte d’una delle Parti contraenti.
Considerando quindi la Convenzione qui sopra come realmente conchiusa e da attuarsi al momento previsto nel capoverso precedente, Le porgo, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.
(Segue la firma)

[^1]: Dal testo originale francese.