0.946.296.411

RU **1955** 295

Traduzione*[^1]* 

# Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

Conchiuso il 20 luglio 1953

Entrato in vigore il 21 ottobre 1954

(Stato 21  ottobre 1954)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--1}
Le alte Parti contraenti, animate dal desiderio di consolidare i vincoli tradizionali di amicizia che uniscono i due paesi, allo scopo di promuovere lo scambio dei loro prodotti e di rafforzare i legami economici che le uniscono, convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionale e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi e gli oneri doganali accessori, le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, le formalità e le procedure amministrative ai quali sono sottoposti nel loro territorio l’importazione, l’esportazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione delle merci e dei prodotti.

Per conseguenza, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi e le facilitazioni che sono stati o saranno concessi in avvenire, dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica del Perù, per i prodotti originari di terzi paesi o ad essi destinati saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Perù oppure ad essi destinati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--2}
Sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita, previsto nell’articolo 1, le facilitazioni i favori, i privilegi e le esenzioni concessi o che saranno concessi dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù ai paesi limitrofi, come pure quelli derivanti da un’unione doganale con chiusa o che potesse essere conchiusa dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--3}
Per tutto quanto concerne i pagamenti internazionali relativi alle operazioni commerciali, finanziarie e altre fra i due paesi, i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù convengono di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello che, a parità di condizioni e circostanze, essi concedono a qualsiasi altro paese.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--4}
I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù s’impegnano a esaminare con la massima attenzione ogni proposta concernente una migliore applicazione delle disposizioni del presente accordo che fosse fatta dal Governo dell’altra alta Parte contraente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--5}
Le alte Parti contraenti convengono, inoltre, che il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale[^2]in vigore.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.296.411--6}
Il presente accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile. Esso è conchiuso per un periodo indeterminato e ciascuna delle alte Parti contraenti è libera di disdirlo con preavviso di almeno tre mesi.

*In fede di che* , i sottoscritti plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù firmano e sigillano il presente accordo, in doppio esemplare, redatto nelle lingue francese e spagnuola, a Lima, Perù, il venti luglio millenovecentocinquantatrè.

| Per il <br>Consiglio, federale svizzero:<br>Hans Adolf Berger | Per la <br>Repubblica del Perù:<br>Ricardo Rivera Schreiber |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.631.112.514**