0.946.296.142

CS **14** 517

Traduzione[^1]

# Accordo commerciale fra la Svizzera e la Nuova Zelanda

Scambio di note il 5 maggio 1938

Entrato in vigore il 5 maggio 1938

(Stato 5  maggio 1938)

Con Scambio di il note 5 maggio 1938 fra il Consolato di Svizzera a Wellington e il Ministro delle dogane della Nuova Zelanda, è stato conchiuso un Accordo commerciale tra i due paesi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

## Nota svizzera {#lvl_u1}
Signor Ministro,
Con riferimento alle nostre conversazioni relative allo sviluppo delle relazioni commerciali fra la Nuova Zelanda e la Svizzera, mi pregio proporvi di conchiudere un Accordo commerciale sulle seguenti basi:
 1. a) Le merci d’origine svizzera di cui nell’elenco allegato alla presente nota[^2]non godranno, alla loro entrata nella Nuova Zelanda, per tutto quel che concerne i dazi, le imposte o altre tasse riscosse sulle merci importate, nonché per le formalità doganali, di un trattamento più sfavorevole di quello accordato ai prodotti dello stesso genere originari di un qualsiasi altro paese. b) Il Governo neozelandese s’impegna ad esaminare con benevolenza le eventuali domande del Governo svizzero intese ad ottenere il trattamento della nazione più favorita per altre merci svizzere diverse da quelle enumerate nell’elenco di cui al N. 1a) e, se possibile, a prendere in considerazione queste domande. Resta inteso che potrà trattarsi solo di merci alla cui esportazione l’industria svizzera è particolarmente interessata.
 2. a) Il Governo svizzero garantisce al Governo neozelandese un contingente annuale di 1500 tonnellate metriche por l’importazione di mele e di pere della Nuova Zelanda, b) I permessi rilasciati per l’importazione di mele e di pere della Nuova Zelanda non possono, per principio, essere rilasciati anche ad altri paesi per l’importazione di prodotti dello stesso genere. Il Governo svizzero potrà procedere al rilascio di siffatti permessi ad altri paesi solo col consenso del Governo neozelandese o del rappresentante ufficiale da esso designato. Per la ripartizione dei contingenti di mele e di pere della Nuova Zelanda fra gli importatori, il Governo svizzero terrà conto del carattere stagionale delle importazioni di mele e di pere in Svizzera.
    c) Il Governo svizzero subordinerà il rilascio dei permessi per l’importazione di mele e di pere della Nuova Zelanda alla condizione che gli importatori eseguiscano i loro acquisti direttamente presso il «New Zealand Fruit Export Control Board» o presso l’agente da esso designato.
    d) Il Governo svizzero s’impegna ad accordare ai prodotti della Nuova Zelanda, per tutto quel che concerne la procedura applicabile alle domande d’importazione e in modo speciale le tasse da pagarsi per ottenere i permessi, un trattamento che non sia più sfavorevole di quello garantito al paese più favorito per dei prodotti dello stesso genere.
    e) Il Governo svizzero s’impegna ad esaminare con benevolenza e a prendere in considerazione, se possibile, le eventuali domande del Governo neozelandese intese ad ottenere la concessione di contingenti per altre merci che non siano le mele o le pere e la cui importazione in Svizzera sia limitata.
    f) Alla loro entrata in Svizzera, le merci d’origine neozelandese non godranno, per tutto quel che concerne i dazi, le imposte o altre tasse riscosse sulle merci importate, nonché per le formalità doganali, di un trattamento più sfavorevole di quello accordato ai prodotti dello stesso genere originari di un qualsiasi altro paese.
3. So dopo la conclusione del presente Accordo dovessero sorgere divergenze circa l’interpretazione di una delle sue disposizioni, queste divergenze saranno regolate mediante negoziati fra i due Governi o fra i mandatari ufficiali da loro designati.
4. Nel caso in cui una delle Parti contraenti non ottenesse, dall’applicazione dell’Accordo, i vantaggi economici sui quali faceva assegnamento, oppure se essa si considerasse lesa nei suoi interessi a seguito dell’evoluzione delle relazioni commerciali fra i due paesi o a seguito di misure d’ordine economico prese dall’altra Parte, essa avrà il diritto di chiedere l’apertura immediata di negoziati affinché la questione possa essere regolata in modo soddisfacente per le due Parti. So non sarà stata raggiunta un’intesa entro tre mesi dal giorno in cui è stata ricevuta la domanda, la Parte che si considererà lesa nei suoi interessi potrà denunziare il presente Accordo, affinché esso abbia fine sei settimane dopo il ricevimento del preavviso da parte dell’altra Parte.
5. Con riserva delle disposizioni del N. 4 di cui sopra, il presente Accordo è conchiuso per un anno a contare dal giorno della sua entrata in vigore. Se uno dei due Governi non avrà informato l’altro della sua intenzione di denunziarlo tre mesi prima che l’Accordo spiri, questo resterà in vigore per tre mesi a contare dalla data in cui uno dei due Governi avrà informato l’altro della sua intenzione di por fine all’Accordo.
Nel caso in cui il vostro Governo accettasse le proposte che precedono, è previsto che la presente Nota e la risposta con la quale mi comunichereste l’accettazione del vostro Governo costituiranno un Accordo commerciale fra la Nuova Zelanda e la Svizzera, e che l’Accordo entrerà in vigore alla data della vostra risposta.
Gradite, Signor Ministro, i sensi della mia più distinta considerazione.
(Segue la firma)

[^1]: Dal testo originale inglese.
[^2]: Questo elenco non è stato pubblicato nella RU.