0.946.294.542.1

RU **1970** 475

Testo originale

# Scambio di lettere del 18 luglio 1969 tra la Svizzera e l’Italia concernente l’aumento del contingente dei vini della Valtellina

(Stato 1° novembre 1968)

Signor Presidente,

ho l’onore di accusare ricevuta della lettera della S. V. in data odierna del seguente tenore:

«Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma di due convenzioni italo-svizzere riguardanti i problemi posti dall’esportazione di determinati vini italiani verso la Svizzera (esportazione di vini della Valtellina e di Moscato d’Asti), la delegazione svizzera si era dichiarata disposta a esaminare la possibilità di aumentare il contingente contrattuale dei vini della Valtellina da 25 000 hl a 30 000 hl.

Ho l’onore di confermarLe che la Autorità svizzera ha aderito a questo aumento di contingente e ha deciso che produrrà i suoi effetti retroattivamente dal 1° novembre 1968.

Per quanto riguarda i vini bianchi di qualità, sono state regolarmente autorizzate importazioni dall’Italia fino a concorrenza delle quantità importate in Svizzera durante l’annata più favorevole, 1948 o 1949, conformemente all’articolo 4 dell’Accordo Commerciale italo‑svizzero dei 21 ottobre 1950[^1]. Tali quantità che non raggiungevano i 15000 hl, saranno ragguagliate a questo ammontare che rappresenterà il nuovo contingente contrattuale.

Tenuto conto delle modificazioni in argomento come pure di quelle che sono intervenute nel corso degli ultimi anni, i contingenti di base di cui dispone l’Italia per l’esportazione in Svizzera di vini contingentati (in botti o in fiaschi di una capacità superiore a 1 litro ammontano alle quantità seguenti, rimanendo inteso che l’importazione di vini in bottiglie ordinarie, di vini dolci e di specialità, di vini spumanti e di vermuth può essere fatta senza alcuna restrizione.

| No. della Tariffa doganale svizzera^[^2]^ | Merci | Contingente |
| --- | --- | --- |
| 2205.10 e 20 | Vino e mosto, in fusti: rosso | 340 000 hl[^3] |
| 2205.10 e 20 | Vino rosso della Valtellina | 30 000 hl |
| ex 2205.30[^4] | Vino rosso in fiaschi ordinari di capacità superiore a 1 litro e fino a 1,9 litri; vino bianco di qualità, in fiaschi, di capacità superiore a 1 litro e fino a 2 litri | 20 000 hl[^5] |
| 2205.12 e 22 | Vino bianco di qualità | 15 000 hl |

I saldi eventuali non utilizzati di uno di questi contingenti non possono essere trasferiti a un altro contingente.

La predetta lettera e la risposta della S.V. fanno parte integrante dell’Accordo commerciale italo-svizzero del 21 ottobre 1950[^6].»

Ho l’onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

[^1]: RS  **0.946.294.542**
[^2]: Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS  **632.10**  all.).
[^3]: È compreso in questo contingente l’aumento annuo di 15.000 hl che è stato concesso in occasione del Kennedy Round con lo scambio di note del 29 giugno 1967 tra il Presidente della Delegazione della CEE e il Presidente della Delegazione svizzera.
[^4]: Lo sdoganamento dei vini rossi si effettua al lasso cui sono soggetti i vini in fusti della posizione 2205.10 e 20.
[^5]: Scambio di note di Berna del 24 agosto 1964.
[^6]: RS  **0.946.294.542**