0.946.294.411

RU **1951** 1409

Traduzione*[^1]* 

# Scambio di note del 26 dicembre 1951 tra il Governo irlandese e il Governo svizzero circa la conclusione di un accordo commerciale

(Stato 26  dicembre 1951)

In data del 26 dicembre 1951, il Delegato della Svizzera per gli accordi commerciali e il Ministro d’Irlanda hanno proceduto a uno scambio di note concernente la conclusione di un accordo commerciale tra il Governo svizzero e il Governo d’Irlanda. La lettera svizzera, il cui contenuto è identico a quello della lettera irlandese, è del seguente tenore:

| Il Delegato per gli accordi commerciali | Berna, 26 dicembre 1951<br>A Sua Eccellenza<br>Signor William Warnock<br>Inviato straordinario<br>e Ministro plenipotenziario d’Irlanda<br>Berna |
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Signor Ministro,

Ho l’onore di confermare ricevimento della Sua lettera in data odierna, nella quale Ella ha voluto indicare i punti sui quali potè essere raggiunta un’intesa nel caso delle trattative che ebbero luogo recentemente circa le relazioni commerciali tra l’Irlanda e la Svizzera.

Questi punti sono:
1. Nello spirito della convenzione per la cooperazione economica europea[^2], il Governo dell’Irlanda e il Governo della Confederazione Svizzera desiderano intensificare gli scambi di merci e di servizi e, in particolare, sviluppare gli scambi commerciali che hanno un’importanza essenziale per le loro economie.
2. A tale scopo, il Governo irlandese s’impegna a concedere ogni facilitazione adeguata per l’importazione in Irlanda di prodotti svizzeri non liberati e in particolare ad esaminare benevolmente le domande intese ad ammettere all’importazione merci alla cui esportazione il Governo svizzero attribuisce una importanza speciale.
3. Il Governo svizzero s’impegna a concedere ogni facilitazione adeguata per l’importazione in Svizzera di prodotti irlandesi non liberati e in particolare ad esaminare benevolmente le domande intese ad ammettere all’importazione merci alla cui esportazione il Governo irlandese attribuisce un’importanza speciale.
4. Ciascuno dei due Governi s’impegna ad esaminare con benevolenza la concessione di ogni agevolazione necessaria per la fornitura di merci e materie che sono d’importanza essenziale per l’economia dell’altro paese.
5. Allo scopo di facilitare il funzionamento del presente accordo, i due Governi si sono scambiati delle informazioni sui prodotti previsti negli articoli 2, 3 e 4. Essi si terranno reciprocamente informati su tutti gli altri prodotti che desidererebbero comprendere negli scambi tra i due paesi.
6. Le navi commerciali dei due paesi potranno essere usate indifferentemente per il trasporto di merci tra i due paesi.
7. I pagamenti relativi al traffico commerciale e alle transazioni invisibili tra l’Irlanda e la Svizzera saranno eseguiti in modo analogo a quello in uso per i pagamenti tra la Svizzera e gli altri membri dell’area della sterlina.
8. Ciascuno dei due Governi ha preso atto del desiderio dell’altro, secondo cui, per sviluppare le relazioni commerciali dirette tra i due paesi, le ditte irlandesi e svizzere trattano per quanto possibile i loro affari con la Svizzera e con l’Irlanda per il tramite di agenti residenti nell’uno o nell’altro paese.
9. Ciascuno dei due Governi può chiedere in ogni tempo un colloquio con l’altro Governo circa i principi e le disposizioni contenute nel presente accordo.
10. Il presente accordo, conchiuso per un anno, entrerà in vigore immediatamente. Se non sarà disdetto prima o alla sua scadenza, esso sarà prorogato per tacita intesa fino a tanto che non sarà disdetto da uno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi.

Ho l’onore di confermarLe che il Governo svizzero accetta le predette dichiarazioni sul risultato delle trattative ed è pronto a considerare la Sua nota e la presente risposta come un accordo conchiuso tra i nostri due Governi sui punti di cui si tratta.

Voglia gradire, signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Il Delegato per gli accordi commerciali:<br>Schaffner |
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[^1]: Dal testo originale inglese.
[^2]: [RU  **1949**  26,35,40.RS  **0.970.4** ]