0.946.293.941

CS **14** 481

Traduzione*[^1]* 

# Accordo commerciale provvisorio tra la Svizzera e la Repubblica di Haiti

Scambio di note il 23 dicembre 1936

Entrato in vigore il 23 dicembre 1936

(Stato 23  dicembre 1936)

Con Scambio di note del 23 dicembre 1936 fra il Consolato di Svizzera a Port-au-Prince e la Segreteria di Stato delle relazioni estere della Repubblica di Haiti, è stato conchiuso un Accordo commerciale provvisorio tra i due Paesi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

 **Nota Svizzera** 

Signor Ministro,

Ho l’onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che nella attesa dell’entrata in vigore di un Trattato di commercio definitivo, il Consiglio federale della Confederazione Svizzera è disposto a regolare le relazioni commerciali tra la Svizzera e la Repubblica di Haiti mediante un Accordo commerciale provvisorio le cui disposizioni sono riprodotte qui sotto:
a) Le alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto quanto concerne le tasse doganali e tutte le altre tasse accessorie, il modo di riscuotere le tasse, come pure le regole, le formalità e gli onori a cui potrebbero essere sottoposte le operazioni di sdoganamento.
b) Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari e di provenienza diretta o indiretta da ciascuna delle alte Parti contraenti, non saranno in nessun caso sottoposti, nei rapporti suddetti, a dazi, tasse o oneri diversi o maggiori, né a regole o formalità diverse o più onerose di quelle a cui sono o saranno sottoposti i prodotti della stessa natura originari o provenienti da un terzo paese qualsiasi.
c) Parimente, i prodotti naturali o fabbricati esportati dal territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti a destinazione del territorio dell’altra Parte, non sono in nessun caso sottoposti, sotto gli stessi rapporti, a dazi, tasse o oneri diversi o maggiori, né a regole o formalità più onerose di quello a cui sono o saranno sottoposti gli stessi prodotti destinati al territorio di un altro paese qualsiasi.
d) Tutte le facilitazioni, i favori, i privilegi e le immunità che sono stati o saranno concessi da una delle due Parti contraenti nella suddetta materia ai prodotti naturali o fabbricati, originari o provenienti da un altro paese qualsiasi o destinati al territorio di un altro paese qualsiasi, saranno immediatamente e senza compensazione applicati ai prodotti della stessa natura originari o provenienti dall’altra Parte contraente o destinati al territorio di questa Parte.
e) Sono tuttavia eccettuati dagli impegni formulati nel presente articolo, i favori concessi o che potessero essere concessi ulteriormente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, come pure quelli risultanti da un’unione doganale già conchiusa da una o dall’altra delle alte Parti contraenti.
f) Se una delle alte Parti contraenti istituisce sul suo territorio misure qualsiansi che abbiano per effetto di impedire o di ritardare il trasferimento in cambio, nelle mani degli aventi diritto residenti sul territorio dell’altra alta Parte contraente, di somme loro spettanti per fornitura di merci o per altre ragioni, essa s’impegna a concedere a detti aventi diritto un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello che concede o concederebbe in seguito ai cittadini di qualsiasi altro paese.
g) Il presente Accordo sarà ratificato non appena sia possibile; a titolo provvisorio, esso entrerà in vigore immediatamente il giorno della firma; esso resterà applicabile fino all’attuazione di un trattato di commercio definitivo tra le due alte Parti contraenti.
 Resta tuttavia inteso che ciascuna delle due Parti avrà la facoltà di disdire il presente Accordo che rimarrà esecutorio fino allo spirare di un termine di tre mesi a contare dal giorno della sua disdetta.

Profitto di quest’occasione, Signor Ministro, per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

(Segue la firma)

[^1]: Dal testo originale francese.