0.946.293.272

RU **1959** 197

Traduzione*[^1]* 

# Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Equatore

Conchiuso l’8 ottobre 1957

Approvato dall’Assemblea federale il 7 marzo 1958[^2]

Entrato in vigore il 19 settembre 1958

(Stato 19  settembre 1958)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica dell’Equatore,

nell’intento di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi e animati da un altro spirito di collaborazione,

hanno convenuto di conchiudere il seguente accordo commerciale.

A tale scopo, essi hanno designato come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--I}
Le alte Parti contraenti al fine di attuare le intenzioni qui sopra enunciate e allo scopo di rafforzare gli scambi commerciali tra i due paesi, si sforzeranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, di accrescere gli acquisti di prodotti originari del territorio dell’altra Parte o di quelli che ivi sono fabbricati.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--II}
Le alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi, sia all’importazione sia all’esportazione, e il modo di riscuoterli, la consegna delle merci nei depositi doganali, i procedimenti di verificazione e di analisi, la classificazione doganale delle merci e l’interpretazione delle tariffe e dei regolamenti, come pure le altre formalità e gli altri oneri cui potessero essere sottoposte le operazioni doganali.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--III}
Per conseguenza e conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente:
a. i prodotti naturali o manufatti, originari di una Parte contraente e importati sul territorio dell’altra, non saranno assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati, né a prescrizioni o formalità diverse o più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della medesima specie, naturali o manufatti, originari e importati da un terzo paese;
b. i prodotti naturali o manufatti, originari di una Parte contraente ed esportati sul territorio dell’altra, non saranno in alcun caso assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati, né a prescrizioni o formalità diverse o più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della medesima specie, naturali o manufatti, destinati a un terzo paese;
c. i vantaggi, favori, privilegi e immunità che sono o saranno accordati in avvenire dall’una delle alte Parti contraenti ai prodotti originari, naturali o manufatti, importati da un terzo paese o destinati a esso, saranno applicati immediatamente e senza compensazione ai prodotti originari della medesima specie, naturali o manufatti, importati dall’altra Parte contraente o a essa destinati.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--IV}
Le banane originarie della Repubblica dell’Equatore, importate in Svizzera, non saranno in nessun caso assoggettate, in questo Paese, a un dazio doganale superiore a 25.– franchi svizzeri per 100 kg.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--V}
I capitali che i cittadini di una delle alte Parti contraenti investono nell’altra, per l’espansione degli scambi commerciali o per lo sviluppo di industrie fondamentali, che presentano un interesse positivo per le proprie economie, goderanno delle stesse condizioni legali dei capitali nazionali e delle agevolezze, dei favori, delle prerogative e dei privilegi concessi ai capitali di un terzo paese.

Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva svizzera, istituito per decreto del Consiglio federale del 1° settembre 1943[^3], sarà tuttavia riconosciuto soltanto nella misura in cui esso sia o sarà riconosciuto in virtù della legislazione svizzera.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VI}
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del presente accordo concernenti il trattamento della nazione più favorita non sono applicabili:
1. ai privilegi che sono e saranno accordati dalle alte Parti contraenti ai paesi limitrofi;
2. ai vantaggi accordati in virtù della Carta di Quito dalla Repubblica dell’Equatore; e
3. ai vantaggi che risultano da un’unione doganale o da un’area di libero scambio, delle quali la Confederazione Svizzera o la Repubblica dell’Equatore facciano o faranno parte.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VII}
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VIII}
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratificazione e avrà effetto per un anno a contare da quella data. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, eccetto non sia disdetto da una delle Parti tre mesi almeno prima della scadenza.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato e provveduto dei sigilli il presente Accordo, steso in doppio esemplare, uno in lingua spagnuola e l’altro in lingua francese, ugualmente validi, a Quito, 18 ottobre 1957.

(Seguono le firme)A Sua Eccellenzail signor André Parodi,Inviato straordinarioe ministro plenipotenziariodella Confederazione Svizzeranell’Equatore,QuitoSignor Ministro,riferendomi ai colloqui conchiusi con la firma dell’accordo commerciale di oggi, ho l’onore di confermare quanto segue:
a. Allo scopo di determinare il significato della parola «dazi» usata negli articoli 2 e 3, lettera a, dell’accordo indicato, è stabilito che i dazi suppletivi previsti nel decreto n. 27 del 13 luglio 1956 devono considerarsi come addizionali ai dazi d’importazione e che, in nessun caso, essi sono esigibili per merci importate nell’Equatore originarie o fabbricate in un paese con il quale siano stati conchiusi accordi o trattati commerciali.
b. E’ parimente stabilito che se l’Equatore dovesse concedere a un terzo paese il beneficio di riduzione o di esenzioni per quanto concerne l’applicazione di altri diritti che non siano i dazi d’importazione, le merci di origine svizzera fruiranno, in circostanze identiche, delle stesse riduzioni o esenzioni.Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Carlos Tobar Zaldumbide |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RU  **1959**  196
[^3]: [CS **6** 334,RU  **60**  717, **1949**  1841, **1950**  1473, **1954**  1374, **1958**  375, **1963**  1211.RS  **0.642.21**  art. 72 cpv. 1 lett. a]