0.946.292.451.1

RU **1955** 713

Traduzione*[^1]* 

# Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Conchiuso il 17 giugno 1955

Entrato in vigore il 1^o^luglio 1955

(Stato 1° luglio 1955)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica del Cile,

allo scopo d’intensificare il più possibile gli scambi commerciali reciproci e riferendosi al Trattato commerciale tra la Svizzera e il Cile del 31 ottobre 1897[^2], hanno deciso di conchiudere un accordo commerciale complementare.

A tale scopo, essi hanno nominato come loro plenipotenziari:

Seguono i nomi dei plenipotenziari

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--1}
I due Governi si adopereranno a sviluppare il più possibile gli scambi commerciali reciproci e raccomanderanno in particolare ai circoli economici dei loro paesi d’intensificare le vendite e gli acquisti diretti tra la Svizzera e il Cile.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--2}
1. Nel campo della liberalizzazione delle importazioni, il Governo svizzero accorderà al Cile gli stessi vantaggi che esso concede ai paesi membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica.
2. Il Governo svizzero applicherà al trasferimento dei pagamenti delle merci cilene importate in Svizzera come pure al trasferimento nel Cile di tutti gli altri pagamenti commerciali, finanziari e d’altra natura un regime non meno favorevole di quello ch’esso applica al trasferimento dei pagamenti nelle sue relazioni con i paesi membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--3}
1. Il Governo del Cile applicherà ai prodotti d’origine svizzera un trattamento non meno favorevole, circa il rilascio dei permessi d’importazione e l’assegnazione di divise, di quello ch’esso applica agli stessi prodotti di qualsiasi altro paese non sottoposto a regimi di compensazione.
2. Il Governo del Cile applicherà al trasferimento dei pagamenti delle merci svizzere importate nel Cile, come pure al trasferimento in Svizzera dei pagamenti commerciali, finanziari e d’altra natura, un regime non meno favorevole di quello ch’esso accorda al trasferimento dei pagamenti nelle sue relazioni con ogni altro paese non sottoposto a regimi di compensazione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--4}
La clausola della nazione più favorita, come è prevista negli articoli 2 e 3 del presente accordo e nell’articolo 1 del Trattato commerciale del 31 ottobre 1897[^3], non potrà essere invocata quando si tratti di vantaggi speciali concessi dalla Svizzera o dal Cile esclusivamente a paesi limitrofi o risultanti da un’Unione doganale di cui l’uno o l’altro paese dovesse far parte.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--5}
Il traffico dei pagamenti tra i due paesi si svolge in divise liberamente convertibili.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--6}
Per permettere agli interessati di ricorrere ai crediti nel finanziamento delle forniture di beni d’investimento svizzeri nel Cile, il Governo svizzero concederà la garanzia dello Stato contro i rischi d’esportazione. Rimane riservata la decisione in ogni singolo caso.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--7}
Le parti contraenti designeranno una commissione mista che si riunirà a Santiago del Cile o a Berna a domanda di uno dei due Governi, al più tardi un mese dopo la notificazione della domanda stessa. Le competenze della commissione mista saranno le seguenti:
a. provvedere alla regolare esecuzione dell’accordo;
b. esaminare le difficoltà che potessero sorgere in seguito all’applicazione delle disposizioni del presente accordo;
c. pronunciarsi sui reclami che potessero essere presentati dall’una o dall’altra delle parti contraenti circa le questioni inerenti all’accordo;
d. esaminare, in generale, ogni questione inerente agli scambi commerciali tra i due paesi.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--8}
1. Il presente accordo, con riserva della sua ratificazione, entrerà in vigore il 1°luglio 1955. Esso potrà essere disdetto mediante un preavviso di tre mesi, la prima volta al 30 giugno 1956.
2. Il presente accordo sarà ratificato secondo le disposizioni legali in vigore in ciascuno dei due paesi. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Berna il più presto possibile.

Fatto a Santiago del Cile, il diciassette giugno 1955, in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua spagnuola, i cui testi fanno parimente fede.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>E. Stopper | Per il Governo <br>della Repubblica del Cile:<br>O. Koch |
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## Scambio di lettera del 17 giugno 1955 {#lvl_u9}
| Il Delegato del Consiglio federale per gliaccordi commerciali | Santiago del Cile, 17 giugno 1955 |
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Signor Ministro,
Mi riferisco ai colloqui che hanno condotto alla firma dell’Accordo commerciale complementare conchiuso in data d’oggi, e Le confermo che abbiamo inoltre convenuto quanto segue:
1. Per poter stabilire in quale misura le intenzioni espresse nell’articolo 1 dell’accordo conchiuso in data odierna hanno potuto essere attuate, e nel caso in cui il Cile ritenesse opportuno di stabilire in futuro un regime a norma del quale le vendite di prodotti cileni costituiscano per le autorità un elemento determinante per ripartire per paese i permessi d’importazione e di pagamento, i due Governi convengono di scambiarsi trimestralmente informazioni statistiche sugli acquisti diretti e indiretti di prodotti d’esportazione tradizionale di ogni parte eseguiti da ciascuno dei due paesi.
2. Nel caso eccezionale in cui determinati prodotti, ai quali la Svizzera è parimente interessata, potessero essere importati da paesi sottoposti a un regime di compensazione, ma non potessero esserlo se provengono da paesi con moneta convertibile, i due paesi, per evitare ogni discriminazione, autorizzeranno, nell’ambito della loro rispettiva legislazione, compensazioni tra i prodotti svizzeri di cui si tratta e i prodotti cileni la cui vendita è ammessa nei paesi sottoposti a un regime di compensazione.
 Le autorità dei due paesi si consulteranno per raggiungere un’intesa nel singolo caso.
3. Nell’ambito della loro legislazione e nella misura in cui lo permetta la loro disponibilità di divise, le autorità cilene prevederanno nel «Cálculo estimativo del movimiento de divisas» delle assegnazioni in moneta convertibile, che permettano l’importazione nel Cile dei prodotti svizzeri d’esportazione tradizionale.
4. Visto, da una parte, che l’importazione di vino in Svizzera è strettamente limitata e, d’altra parte, che il Cile sottopone una serie di articoli tessili svizzeri a una severa restrizione a causa delle difficoltà risultanti dalla bilancia dei pagamenti, i due paesi esamineranno la possibilità di scambiarsi questi prodotti per via di compensazione. Le rispettive licenze d’importazione saranno rilasciate simultaneamente.
5. Le autorità dei due paesi esamineranno ogni altra proposta di compensazione suscettibile d’intensificare gli scambi.

La prego di voler confermarmi il Suo accordo su quanto precede.Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.E. Stopper

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.946.292.451**
[^3]: RS  **0.946.292.451**