0.946.291.721

CS **14** 372

Traduzione*[^1]* 

# Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Unione economica belgo-lussemburghese

Conchiuso il 26 agosto 1929

Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1929[^2]

Strumenti di ratifica scambiati il 25 giugno 1930

Entrato in vigore il 15 luglio 1930

(Stato 15  luglio 1930)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re dei Belgi,

quest’ultimo tanto in suo nome quanto a nome di S. A. R. la Granduchessa del Lussemburgo, in virtù di accordi esistenti; desiderosi di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali tra la Svizzera e l’Unione economica belgo‑lussemburghese, hanno risolto di conchiudere un Trattato e hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno stipulato quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--1}
Le alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi doganali e tutte le tasse accessorio, il modo di riscuotere i dazi e le tasse, come pure per le norme, formalità ed oneri a cui potessero essere sottoposte le operazioni di sdoganamento.

Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari di ciascuna delle alte Parti contraenti non saranno in nessun caso assoggettati, nei riguardi di cui sopra, a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati né a regole e formalità diverse o più onerose che quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della medesima natura originari d’un terzo paese qualunque.

Parimente, i prodotti naturali o fabbricati esportati dal territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti a destinazione del territorio dell’altra Parte non saranno in nessun caso assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati né a regole e formalità più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i medesimi prodotti destinati al territorio d’un altro paese qualunque.

Tutti i vantaggi, favori, privilegi e immunità che nella materia suddetta sono stati o saranno accordati in avvenire dall’una delle due Parti contraenti ai prodotti naturali o fabbricati originari d’un altro paese qualunque o destinati al territorio d’un altro paese qualunque saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dell’altra parte contraente o destinati al territorio di questa parte.

Sono tuttavia eccettuati dagl’impegni formulati nel presente articolo i favori attualmente accordati o che potessero essere accordati più tardi ad altri Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, come pure quelli risultanti (la un’unione doganale già conchiusa o elio potesse essere conchiusa in avvenire dall’una delle alte Parti contraenti.

Resta inteso, inoltre, che la clausola della nazione più favorita non potrà essere invocata dalle alte Parti contraenti per ottenere diritti o privilegi nuovi che fossero accordati in avvenire dall’una di esso in convenzioni collettivo alle quali l’altra non partecipa, so le dette convenzioni sono conchiuso sotto gli auspici della Società delle Nazioni o registrate da essa e aperte all’adesione degli Stati. Tuttavia, il beneficio dei diritti e privilegi previsti potrà essere rivendicato dall’alta Parte contraente interessata, se questi diritti o privilegi sono stipulati parimente in convenzioni che non siano le convenzioni collettive rispondenti alle condizioni suesposte o, ancora, se la Parte che ne domanda il godimento è disposta ad accordare la reciprocità di trattamento.

##### **Art. 2 e 3** {#art_2_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--2–3}

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--4}
Le alte Parti contraenti s’impegnano a non intralciare il commercio con divieti o restrizioni qualsiansi delle importazioni o delle esportazioni. Saranno ammesso le eccezioni seguenti purché siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi dove esistono le medesime condizioni:
a) divieti o restrizioni relativi alla sicurezza pubblica;
b) divieti o restrizioni emanati per ragioni morali o umanitarie;
c) divieti o restrizioni relativi al traffico delle armi, delle munizioni e dei materiali di guerra o, in circostanze eccezionali, di tutti gli altri approvvigionamenti di guerra;
d) divieti o restrizioni emanati allo scopo di proteggere la salute pubblica o di assicurare la protezione degli animali o delle piante contro le malattie, gl’insetti e i parassiti nocivi;
e) divieti o restrizioni all’esportazione intesi a proteggere il patrimonio nazionale, artistico, storico e archeologico;
f) divieti o restrizioni che si propongano di estendere ai prodotti esteri il regime stabilito all’interno del paese, per quanto concerne la produzione, il commercio, il trasporto e il consumo dei prodotti nazionali congeneri;
g) divieti o restrizioni applicati a prodotti, la produzione o il commercio dei quali nell’interno del paese sono o saranno oggetto di monopoli di Stato o esercitati sotto il controllo dello Stato.

Il presente Trattato non menomerà il diritto delle alte Parti contraenti di prendere misure proibitivo o restrittive dell’importazione o dell’esportazione per tutelare, in circostanze straordinarie e anormali, gli interessi vitali del paese.

Le misure di questo genere che l’una della alte Parti contraenti stimasse opportuno di prendere, dovranno essere applicate in modo tale che non ne risulti alcuna disparità di trattamento arbitraria a detrimento dell’altra parte. La loro durata dovrà essere limitata al tempo in cui sussistono i motivi o le circostanze che ne sono stati cagione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--5}
In materia di transito, le alte Parti contraenti applicheranno nelle loro relazioni le disposizioni della Convenzione e dello Statuto sulla libertà del transito, firmati a Barcellona il 20 aprile 1921[^3].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--6}
Le tasse interne che sono riscosse per conto di chicchessia sul territorio dell’una delle alte Parti contraenti e che gravano la fabbricazione, la preparazione, la circolazione o il consumo d’una merce non potranno, sotto nessun pretesto, colpire i prodotti originari dell’altra parte con una aliquota più elevata o in modo più oneroso che non facciano per i prodotti congeneri indigeni o, in loro mancanza, per quelli della nazione più favorita.

I prodotti che sono oggetto di un monopolio di Stato, e le sostanze atte alla fabbricazione dì prodotti monopolizzati, come pure le merci per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia del monopolio, essere colpiti, alla importazione, di una tassa suppletiva anche se i prodotti o le sostanze congeneri indigene non vi sono soggetti.

Questa tassa sarà restituita se, nei termini prescritti, è provato che le materie colpite da essa sono state adoperate in un modo che escluda la fabbricazione di merci monopolizzate.

Nessuna delle alte Parti contraenti potrà, col pretesto di un’imposizione di carattere interno, colpire di tasse nuove od aumentato l’importazione di articoli che non sono prodotti sul suo territorio e che figurano nell’uno o nell’altro degli allegati A e B[^4].

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--7}
Per l’importazione delle merci, non si esigerà, in generale, la presentazione di certificati d’origine. So, tuttavia, l’una delle alte Parti contraenti colpisce le merci di un terzo Stato con dazi più elevati di quelli applicabili alle merci dell’altra Parte, o se essa assoggetta le merci d’un terzo paese a divieti o a restrizioni d’importazione a cui non soggiacciono le merci dell’altra Parte, essa può, esigendolo le circostanze, subordinare alla presentazione di certificati d’origine l’applicazione dei dazi più ridotti alle merci dell’altra Parte o la loro ammissione all’entrata.

I certificati d’origine saranno rilasciati o vistati sia dalle autorità doganali, sia da qualsiasi altro organismo o persona abilitato a ciò. Il visto consolare non sarà richiesto per i certificati d’origine rilasciati o vistati dalle autorità doganali.[^5]

In tutti i casi in cui l’una delle alte Parti contraenti segnalerà all’altra che sono sorti dei dubbi circa l’esattezza d’un certificato d’origine o che vi sono state delle pratiche frodolente nel rilascio o nell’uso di un certificato, la Parte a cui sarà stata indirizzata la lagnanza ordinerà immediatamente un’inchiesta speciale sui fatti incriminati, ne parteciperà i risultati alla Parte che si lagna e, se è il caso, prenderà tutti i provvedimenti che potrà per prevenire la continuazione di queste pratiche illecite o frodolente.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--8}
I negozianti, i fabbricanti e altri industriali dell’una delle alte Parti contraenti, come pure i loro commessi viaggiatori, avranno il diritto, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità del loro paese e osservando le formalità prescritte, di acquistare merci nel territorio dell’altra Parte, da negozianti o in locali di vendita pubblica o da persono che producano queste merci. Essi potranno pure cercare delle ordinazioni dai negozianti o da altre persone nella cui azienda industriale sono adoperate le merci della specie offerta. Potranno portare con sé campioni o modelli, ma non merci e non saranno soggetti, per l’attività descritta nel presente capoverso, né a un’imposta né a una tassa speciale. Gli industriali (viaggiatori di commercio) provvisti d’una tessera di legittimazione hanno tuttavia il diritto di portare con sé delle merci nella misura in cui vi sono autorizzati gli industriali (viaggiatori di commercio) del paese.

I lavori d’oro, di platino o d’argento, che sono importati da viaggiatori di commercio e sono stati sdoganati con carta di passo, come campioni di commercio, possono, a domanda, essere esonerati dall’adempimento delle formalità di garanzia (marchiatura o verificazione) previste per questi lavori, a condizione che sia fornita una cauzione sufficiente. Questa cauzione è acquisita al fisco per le merci non riesportate nel termine fissato dalla carta di passo, nel caso in cui non potesse essere provato che le formalità di garanzia (marchiatura e verificazione) non sono state compiute posticipatamente.

Le tessere di legittimazione dovranno essere conformi al modello stabilito nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923[^6]. Non si richiede alcun visto consolare od altro.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti, al commercio girovago né alla ricerca di ordinazioni dalle persone che non esercitano né industria né commercio; le alte Parti contraenti si riservano, a questo riguardo, l’intera libertà della loro legislazione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--9}
Le società commerciali, industriali o finanziarie, comprese le società di trasporto e d’assicurazione validamente costituite in conformità delle leggi dell’una delle alte Parti contraenti e che abbiano la loro sede sul suo territorio saranno giuridicamente riconosciute nell’altro paese, purché non perseguano uno scopo illecito o contrario ai buoni costumi, la loro capacità o il loro diritto di stare in giudizio saranno determinati dalle leggi del loro paese d’origine.

Le società costituite in conformità alla legislazione dell’una delle alte Parti contraenti potranno, sempreché adempiano le formalità previste a questo scopo dalle leggi e dai regolamenti in vigore, estendere le loro operazioni sul territorio dell’altra Parte, acquistarvi ed esercitarvi dei diritti e svolgervi la loro attività economica.

Le dette società godranno, per tutti i rispetti, del trattamento accordato alle società costituite sul territorio del paese più favorito; esse non saranno costrette, particolarmente, ad alcuna contribuzione o gravezza fiscale, di qualsiasi nome o sorta, diversa, più elevata o più onerosa di quelle imposte alle società della nazione più favorita. Esse saranno dispensate dal partecipare a qualsiasi prestito forzoso.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--10}
Per quanto concerne la navigazione interna, come pure tutte le gravezze e tasse relative ad essa, nessuna delle alto Parti contraenti tratterà, sulle sue vie d’acqua interne, naturali o artificiali, o ne’ suoi porti aperti al traffico, le navi della navigazione interna dell’altra Parte che compiono trasporti tanto fra porti delle due reti interne nazionali quanto fra due porti d’una stessa rete interna nazionale, i loro carichi ed equipaggi in modo meno favorevole che le navi della navigazione interna i carichi e gli equipaggi de suoi propri sudditi ed imprese o che quelli della nazione più favorita.

Se dei sudditi dell’una delle alte Parti contraenti che non hanno nel territorio dell’altra Parte la sede dei loro affari o una filiale, succursale o agenzia, si dedicano alla navigazione tra località situate in Stati diversi ed estendono la loro industria di trasporto al territorio dell’altro Stato contraente o toccano i porti e gli scali di questo Stato, essi non potranno essere soggetti ad alcuna imposta o tassa per la loro attività professionale nel territorio dell’altra parte.

Sono considerati come navi della navigazione interna delle alto Parti contraenti i battelli destinati a navigare principalmente sui fiumi, canali e laghi e che appartengono a cittadini o ad imprese delle alto Parti contraenti o sono noleggiati da esse.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--11}
A condizione di riesportazione o di riemportazione e con riserva delle misure di controllo e di garanzia emanate allo scopo di assicurare l’osservanza delle disposizioni legali in vigore, è stipulata reciprocamente la franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e di uscita:
l. per gli oggetti da riparare,
2. per i sacchi, le casse, le botti (di legno, di ferro o d’altra materia) le damigiane, i panieri ed altri recipienti consimili, come pure per tutti gli altri imballaggi usati nel commercio, segnati e che abbiano servito, importati vuoti per essere riesportati pieni o reimportati vuoti dopo essere stati esportati pieni;
3. per i copertoni o altre coperture per vagoni, carretti e panieri che abbiano già servito, quando siano importati per l’esportazione della merce;
4. per gli utensili, attrezzi e congegni meccanici che un’impresa industriale di una delle alte Parti contraenti importi nel territorio dell’altra parte per farvi eseguire dal suo personale dei lavori di montatura, di prova o di riparazione o lavori analoghi, potendosi applicare la franchigia non soltanto per il materiale introdotto dal personale stesso, ma anche per quello spedito separatamente;
5. per le macchine, gli apparecchi e le loro parti spediti in prova da un paese all’altro;
6. per le forme di legno o d’altre materie per uso delle fonderie (modelli per fonderie);
7. per i campioni e modelli, nell’ambito della Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923[^7];
8. per gli oggetti destinati alle esposizioni, alle fiere commerciali e ai consorzi che hanno carattere pubblico, riconosciuto tale dall’amministrazione delle dogane;
9. per i carri da sgombero di qualsiasi sorta e per i cassoni da sgombero, essendo indifferente che passino il confine per strada o per ferrovia. Tuttavia questi veicoli e cassoni non potranno essere usati per sgomberi nell’interno del paese.

La riesportazione o la reimportazione dovranno avvenire entro un termine ragionevole che, di regola, non sarà superiore a un anno. Per gli articoli previsti al N. 9, questo termine non oltrepasserà tre mesi.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--12}
Se delle merci spedite dal territorio dell’una delle alte Parti contraenti nel territorio dell’altra Parte sono ritornato allo speditore originario perché respinte dal destinatario o per altre ragioni, si rinunzierà, alla riesportazione, a riscuotere un dazio di esportazione e si restituirà un dazio di importazione già pagato, oppure si rinunzierà a esigere un dazio d’importazione dovuto, purché le merci siano sempre rimaste, fino al momento della riesportazione, sotto il controllo della dogana, della strada ferrata o della posta e che la riesportazione sia avvenuta senza che sia stato portato alcun cambiamento alle merci stesse.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--13}
So il dichiarante non possiede gli elementi necessari per fare la sua dichiarazione doganale, l’amministrazione delle dogane gli permetterà di verificare egli stesso l’invio, preventivamente e a sue spese, in un locale ch’essa designerà.

Sulle quietanze rilasciato dalle amministrazioni doganali saranno indicati, oltre all’importo totale e alla natura di ogni tassa riscossa, i numeri della tariffa doganale applicati e l’aliquota per unità del dazio riscosso, come pure la designazione delle merci sdoganate e i numeri e segni degl’imballaggi.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--14}
Il presente Trattato estenderà parimente i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fin tanto che quest’ultimo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--15}
Le alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne le materie che sono oggetto degli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 del presente Trattato.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--16}
Le contestazioni che nascessero circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Trattato, compresi gli allegati e le disposizioni addizionali, saranno, a domanda dell’una delle alte Parti contraenti, sottoposte alla decisione di un Tribunale arbitrale. Questa stipulazione è applicabile anche alla questione pregiudiziale se la contestazione si riferisca alla interpretazione del Trattato. La sentenza del Tribunale arbitrale avrà forza obbligatoria.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--17}
Il presente Trattato sostituisce quello del 3 luglio 1889.

Esso è conchiuso per un anno. Sarà ratificato ed entrerà in vigore 20 giorni dopo lo scambio delle ratificazioni che avverrà a Bruxelles.

Se non sia stato disdetto tre mesi prima della scadenza, esso sarà tacitamente prorogato e in tal caso ciascuna parte avrà il diritto di disdirlo in qualsiasi tempo, facendone cessare gli effetti sei mesi dopo.

*In fede di che,* i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato, e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto, in due esemplari, a Berna il 26 agosto 1929.

### Processo verbale di firma {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--annex-1}
Al momento di firmare il Trattato in data d’oggi, l’Unione economica belgo‑lussemburghese e il Governo svizzero no hanno determinato lo disposizioni come segue:

#### Disposizioni generali {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--annex-1/lvl_u1}
Ad Art. 1

Se l’una delle alte Parti contraenti assoggettasse le merci d’un terzo paese a un regime differenziale, essa potrebbe prendere tutte le garanzie necessarie perché questo regime non possa essere eluso e specialmente subordinare la concessione dei dazi più ridotti alle merci dell’altra Parte contraente non solo alla condizione dell’origine, ma anche alla condizione della provenienza.

Le alte Parti contraenti dichiarano che l’applicazione del trattamento della nazione più favorita previsto nell’art. 1 dei presente Trattato non tocca:
a) l’attribuzione dei contingenti all’importazione nel Granducato del Lussemburgo, stipulati nell’art. 9 dell’Accordo commerciale del 23 febbraio 1928 tra l’Unione economica belgo‑lussemburghese e la Francia;
b) i privilegi accordati o che potessero essere accordati dalla Svizzera per le merci delle zone franche presso Ginevra.

Ad Art. 2*[^8]* 

Ad Art. 2 e 3*[^9]* 

Ad Art. 7

Avuto riguardo alla legislazione svizzera concernente il rilascio dei certificati d’origine da parte delle camere di commercio[^10], le autorità dell’Unione economica belgo‑lussemburghese ammetteranno i certificati d’origine rilasciati o vistati da questi organismi, senza esigere il visto consolare.

Ad Art. 11

Per l’identificazione delle merci, sarà prestato fede reciprocamente ai segni di riconoscimento ufficiali apposti all’uscita dal territorio dell’una delle Parti sulle merci che sono oggetto d’una carta di passo. Gli uffici doganali delle alte Parti contraenti avranno tuttavia il diritto, se lo giudichino necessario, di apporre ancora i loro segni particolari. La riesportazione o la reimportazione potrà, nei casi enumerati ai N. da 2 a 9, farsi anche da un ufficio doganale diverso da quello dal quale sono state importate o esportate le merci.

Resta inteso che gli oggetti trasportati dal territorio dell’una delle alte Parti contraenti nel territorio dell’altra Parte per esservi riparati e per essere reintrodotti, dopo la riparazione, nel primo territorio, saranno esenti da qualsiasi tassa doganale, purché siano osservate le formalità prescritte in simili casi, la natura essenziale degli oggetti rimanga la medesima e l’identità degli oggetti esportati e reimportati sia fuori di dubbio. Il peso dei nuovi pezzi o del nuovo materiale proveniente dalla riparazione e, dato il caso, l’aumento di valore che risulta da quest’ultima saranno, agli effetti della tassazione, determintati con tutta la tolleranza possibile.

Ad Art. 12

I corredi nuziali confezionati (biancheria personale, da toeletta, da letto, da tavola e da cucina) che delle donne abitanti nel territorio dell’una delle alte Parti contraenti importano per causa del loro matrimonio con una persona abitante nel territorio dell’altra Parte, saranno ammessi in franchigia doganale, purché questi oggetti siano conformi alla posizione sociale della persona che le importa e siano destinati a un uso prolungato nell’azienda domestica. L’importazione dove farsi entro un termine di tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.

Ad Art. 16

Il Tribunale arbitrale si compone di tre membri. Esso viene costituito nel modo seguente: Ciascuna delle alte Parti contraenti nomina liberamente un arbitro assessore nel mese successivo alla domanda di arbitrato. Se l’una delle Parti omette di nominare in tempo utile l’arbitro che spetta a lei designare, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^11]all’Aja che designi quest’arbitro. Il presidente del Tribunale arbitrale è scelto dalle due Parti di comune accordo durante il mese che segue la domanda d’arbitrato; esso dev’essere perito di questioni economiche, essere suddito di un terzo Stato, non avere il domicilio sul territorio dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti e non essere al servizio né dell’una né dell’altra. Se la designazione del presidente del Tribunale arbitrale da scegliersi di comune accordo dalle due Parti non interviene nel termine d’un mese, questa designazione sarà fatta, a richiesta d’una sola delle Parti, dal presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^12]o, se quest’ultimo è suddito dell’uno degli Stati contraenti, dal vicepresidente o, qualora quest’ultimo si trovi nel medesimo caso, dal membro più anziano della Corte.

Il presidente dei Tribunale arbitrale fissa il luogo dove sederà il tribunale.

Le sentenze del Tribunale arbitrale sono pure prese a maggioranza di voti. La procedura può essere scritta se nessuna delle alte Parti contraenti vi si oppone. Del resto la procedura è fissata dallo stesso Tribunale arbitrale.

Ciascuna parte si assume gli onorari dell’arbitro nominato da essa e metà degli onorari spettanti al presidente del Tribunale arbitrale. Ciascuna Parte si addossa metà delle spese di procedura.

Per la citazione e l’audizione di testi e di periti, le autorità di ciascuna delle alte Parti contraenti presteranno, a richiesta del Tribunale arbitrale diretta al Governo del paese nel quale si deve procedere alla citazione e all’audizione, la medesima assistenza che prestano quando ne sono richieste dai tribunali civili del paese.

#### Importazione nel territorio doganale belgo‑lussemburghese {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--annex-1/lvl_u2}
Ad ex 10 della tariffa belga

Il Governo del re prenderà, in base alla legislazione belga, delle misure convenienti per impedire:
a) che sotto la denominazione di Emmental, Gruyère, e Sbrinz svizzeri; Emmental, Gruyère o Sbrinz genuini; formaggi svizzeri genuini; formaggi svizzeri in scatole, siano venduti formaggi non fabbricati in Svizzera;
b) che le denominazioni generiche Emmental, Gruyère o Sbrinz siano accompagnate abusivamente da indicazioni destinate a far credere che i formaggi ai quali sono applicate siano stati fabbricati in Svizzera;
c) che sui formaggi o sulle fatture, lettere di vettura, documenti commerciali, imballaggi relativi a formaggi, non si mettano marche, nomi, indicazioni, cartellini, stemmi, immagini o segni atti a trarre in inganno sull’origine del prodotto.

Ad ex 612 a della tariffa belga*[^13]* 

Ad N. 1209 0 5 della tariffa belga*[^14]*

#### Importazione nel territorio doganale svizzero {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.721--annex-1/lvl_u3}
Ad N. 364 della tariffa svizzera*[^15]* 

(Seguono le firme)

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: Art. 1 del DF del 4 ott. 1929 (RU  **46**  334).
[^3]: RS  **0.740.4**
[^4]: Questi allegati dono stati sostituiti. Vedi la nota 13.
[^5]: Vedi però il Processo verbale di firma pubblicato qui di seguito.
[^6]: RS  **0.631.121.1**
[^7]: RS  **0.631.121.1**
[^8]: Abrogato dalla Seconda Aggiunta 31 dicembre 1947 al Trattato di commercio 26 agosto 1929 tra la Svizzera e l’Unione belgo‑lussemburghese (Foglio ufficiale svizzero di commercio N. 3, del 6 gennaio 1948).
[^9]: Abrogato dalla Seconda Aggiunta 31 dicembre 1947 al Trattato di commercio 26 agosto 1929 tra la Svizzera e l’Unione belgo‑lussemburghese (Foglio ufficiale svizzero di commercio N. 3, del 6 gennaio 1948).
[^10]: Vedi l’O del 4 luglio 1984 sui certificati di d’origine (RS  **946.31** ).
[^11]: La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946** II. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) o sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS  **0.193.50** ).
[^12]: La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946** II. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) o sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS  **0.193.50** ).
[^13]: Abrogato dalla Seconda Aggiunta 31 dicembre 1947 al Trattato di commercio 26 agosto 1929 tra la Svizzera e l’Unione belgo‑lussemburghese (Foglio ufficiale svizzero di commercio N. 3, del 6 gennaio 1948).
[^14]: Abrogato dalla Seconda Aggiunta 31 dicembre 1947 al Trattato di commercio 26 agosto 1929 tra la Svizzera o l’Unione belgo‑lussemburghese (Foglio ufficiale svizzero di commercio N. 3, del 6 gennaio 1948).
[^15]: Divenuto caduco in virtù della Seconda Aggiunta 31 dicembre 1947 (Foglio ufficiale svizzero di commercio N. 3, del 6 gennaio 1948) e della Convenzione tariffale del 12 febbraio 1949 (RU **1949** I 381.RS  **0.632.291.721** ).