0.946.291.363

RU **1953** 134

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla perequazione degli oneri in Germania

Conchiuso il 26 agosto 1952

Entrato in vigore il 19 marzo 1953

(Stato 19  marzo 1953)

Visti gli accordi conchiusi tra

la Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica federale di Germania

concernenti gli averi germanici in Svizzera,

il ripristinamento dei diritti di proprietà industriale,

il regolamento dei crediti della Confederazione Svizzera verso l’ex Reich germanico,

le Alte Parti contraenti hanno convenuto di conchiudere l’Accordo seguente.

A questo scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

I Plenipotenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.363--1}
(1). I cittadini svizzeri che possedevano la cittadinanza svizzera al momento della riforma monetaria (21 giugno 1948) godono, per quanto concerne la perequazione degli oneri, del trattamento riservato in materia ai cittadini della nazione più favorita.
(2). Lo stesso dicasi per:
a. Le società, associazioni di persone e comunioni patrimoniali (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen), costituite conformemente al diritto svizzero e indipendentemente imponibili in virtù del diritto germanico;
b. Le società costituite conformemente al diritto germanico, indipendentemente imponibili e nelle quali cittadini, società, associazioni di persone e comunioni patrimoniali svizzeri sopra menzionati possedevano, sia al 21 giugno 1948 sia all’8 maggio 1945, tanto direttamente quanto per il tramite di altre società, una partecipazione la cui entità conferisce il privilegio della nazione più favorita.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.363--2}
Il presente accordo è applicabile ai cittadini svizzeri che posseggono anche la cittadinanza germanica soltanto se adempiono le condizioni poste ai cittadini della nazione più favorita che posseggono anche la cittadinanza germanica per essere trattati come cittadini della nazione più favorita in materia di perequazione degli oneri.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.363--3}
Spetta alle autorità amministrative e ai tribunali competenti in materia di perequazione degli oneri interpretare le prescrizioni applicabili in virtù del presente accordo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.363--4}
Il presente accordo è firmato con gli stessi effetti, da parte svizzera, anche a nome del principato del Liechtenstein e, da parte germanica, anche a nome del territorio di Berlino (Ovest).

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.363--5}
Il presente accordo, redatto in due originali in lingua tedesca, deve essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione dovranno essere scambiati a Berna il più presto possibile. Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che* i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Bonn, 26 agosto 1952.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Rebsamen | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>Kühne |
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[^1]: Dal testo originale.