0.946.291.362.1

RU **1958** 689

Traduzione[^1]

# Regolamento di Procedura della Commissione arbitrale per la liquidazione del vecchio clearing germano-svizzero

Conchiuso il 27 giugno 1958

Entrato in vigore il 1° settembre 1958

(Stato 1° settembre 1958)

La Commissione arbitrale, in conformità dell’articolo 6, capoverso 5, dell’accordo del 16 luglio 1956[^2]tra

la Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica federale di Germania

concernente la liquidazione del vecchio clearing germano-svizzero,

stabilisce il seguente regolamento di procedura:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--1}
1. La Commissione è denominata «Commissione arbitrale per la liquidazione del vecchio clearing germano-svizzero».
2. Le sue decisioni, nei casi menzionati nell’articolo 2, capoverso 5, e nell’articolo 4, capoverso 4, dell’accordo, sono definitive e vincolanti.
3. La Commissione si aduna secondo il bisogno, nel luogo da essa prescelto in ciascun caso.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--2}
1. Contro la decisione dell’istituto di compensazione (Ufficio svizzero di compensazione, Deutsche Verrechnungskasse), per la quale sia, totalmente o in parte, respinta una domanda di pagamento, il richiedente può, nel termine di un mese dalla notificazione ricorrere alla Commissione arbitrale.
2. L’istanza per la quale è promosso il procedimento arbitrale deve essere motivata per iscritto e depositata, in quattro esemplari, presso l’istituto di compensazione che ha preso la decisione impugnata. I mezzi di prova devono essere indicati e, possibilmente, allegati.
3. L’istituto di compensazione, ricevuta l’istanza, ne trasmette immediatamente un esemplare all’istituto dell’altro paese e comunica al medesimo, che li restituirà al più presto, i documenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--3}
1. L’istituto di compensazione, ove e in quanto, di concerto con l’altro istituto, non intenda mutare, a favore del richiedente, la decisione, trasmette, entro un mese dal ricevimento, l’istanza e gli allegati al membro della Commissione arbitrale designato dal suo paese. L’istituto deve indicare la data della notificazione della decisione impugnata e quella in cui ha ricevuto, o fu consegnata alla posta, l’istanza. Esso comunica parimente, per iscritto, il suo parere in tre esemplari.
2. Sempre nel termine di un mese (cpv. 1, periodo 1) l’istituto di compensazione dell’altro paese può fare noto il suo parere, in tre esemplari, al detto membro della Commissione arbitrale.
3. A richiesta, il termine di un mese può essere prolungato.
4. Al richiedente è comunicato un esemplare di ogni parere (cpv. 1, terza frase, cpv. 2). Al medesimo può essere assegnato un termine per presentare una replica scritta, la quale dev’essere comunicata a entrambi gli istituti di compensazione.
5. A richiesta della Commissione arbitrale, gli istituti di compensazione comunicheranno alla medesima i documenti concernenti la pratica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--4}
1. D’ordinario, il procedimento è diretto dal membro della Commissione arbitrale menzionato nell’articolo 3, capoverso 1, periodo 1.
2. Le notificazioni si fanno per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o quietanza.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--5}
1. La Commissione arbitrale domanda agli interessati tutte le informazioni necessarie a chiarire i fatti e a completare l’inserto.
2. Le prove necessarie sono assunte dalla Commissione arbitrale, da uno dei suoi membri o da un giudice che ne fosse stato richiesto (art. 6, cpv. 6 dell’accordo). La Commissione può valersi di mezzi di prova che gli interessati non hanno offerto. Durante l’assunzione delle prove devono essere sentiti gli interessati.
3. Si reputano interessati il richiedente e i due istituti di compensazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--6}
1. La Commissione arbitrale può ordinare, a richiesta o d’ufficio, un dibattimento orale.
2. Le deliberazioni della commissione di arbitrato sono sempre segrete.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--7}
La decisione della Commissione arbitrale deve essere notificata per iscritto agli interessati e contenere l’indicazione dei motivi.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--8}
1. Il richiedente che soccombe è condannato al pagamento delle tasse di procedura. In casi speciali, per ragioni di equità, la Commissione può rinunciare totalmente o in parte all’esazione di tasse.
2. La Commissione arbitrale determina le tasse in ragione del valore litigioso da essa stabilito, tenuto conto della misura nella quale s’è dovuta occupare della faccenda, come pure delle sue spese per l’assunzione delle prove; le tasse possono ascendere da 25 a 3000 franchi svizzeri o marchi germanici (Protocollo di firma, ad art. 6, lettera c, dell’accordo). Se il richiedente ha torto solo in parte o se l’istanza è ritirata durante il procedimento, l’ammontare delle tasse può essere diminuito.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--9}
1. La commissione arbitrale, prima di dare principio alla sua attività, esige dal richiedente, assegnandogli un termine, l’anticipazione delle tasse di procedura, calcolata in ragione dell’ammontare verosimile che sarebbe messo a carico del medesimo nel caso in cui soccombesse.
2. Essa vi può rinunciare, se il richiedente dimostri il suo stato di indigenza o se altre ragioni di equità vi si oppongano.
3. Trascorso senza effetto il termine assegnato per giustificare il pagamento dell’anticipazione, la Commissione dichiara ritirata l’istanza.
4. Le decisioni menzionate nei capoversi 2 e 3 devono essere prese dai due membri della Commissione arbitrale.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.362.1--10}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1958.

Bonn, 27 giugno 1957.

[^1]: Dal testo originale tedesco.
[^2]: RS  **0.946.291.362**