0.941.291

CS **14** 273

Traduzione

# Trattato sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure

Conchiuso il 20 maggio 1875

Approvato dall’Assemblea federale il 2 luglio 1875[^1]

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 20 novembre 1875

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1876

Emendato dalla Convenzione conchiusa a Sèvres il 6 ottobre 1921

(Stato 17  aprile 2019)

Sua Eccellenza il Presidente della Confederazione Svizzera; Sua Maestà l’Imperatore di Germania; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria‑Ungheria;<br />Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l’Imperatore del Brasile; Sua Eccellenza<br />il Presidente della Confederazione argentina; Sua Maestà il Re di Danimarca;<br />Sua Maestà il Re di Spagna; Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti d’America; Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà<br />il Re di Portogallo e delle Algarvie; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie;<br />Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani<br />e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela,

mossi dal desiderio di assicurare l’unificazione internazionale e il perfezionamento del sistema metrico, hanno risolto di conchiudere per ciò una Convenzione e hanno a tal fine nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

furono d’accordo nelle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--1}
Gli alti Stati contraenti adottano di fondare e mantenere, a spese comuni, un istituto scientifico e permanente con sede a Parigi, sotto il nome di*Ufficio internazionale di pesi e misure.*

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--2}
Il Governo francese prenderà le disposizioni necessarie per facilitare l’acquisizione, o al caso, la costruzione di un edifizio specialmente destinato a quest’uopo, nelle condizioni volute dal regolamento relativo al presente Trattato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--3}
L’Ufficio internazionale è sotto l’esclusiva direzione e sorveglianza di un*Comitato internazionale dei pesi e delle misure,* il quale dal canto suo è subordinato all’autorità di una*Conferenza generale dei pesi e delle misure* formata di delegati di tutti i Governi contraenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--4}
La presidenza della Conferenza generale dei pesi e delle misure è attribuita al presidente in carica dell’Accademia delle scienze di Parigi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--5}
L’organizzazione dell’Ufficio, come pure la composizione e le attribuzioni del Comitato internazionale e della Conferenza generale dei pesi e delle misure sono determinate dal Regolamento aggiunto al presente Trattato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--6}
All’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure incombono le funzioni seguenti:
1. tutti i confronti e le verificazioni dei nuovi prototipi del metro e del chilogramma;
2. la conservazione dei prototipi internazionali;
3. il confronto periodico dei campioni di metro e di chilogramma consegnati ai singoli Stati coi prototipi internazionali e coi loro testimoni di controllo, come pure il confronto periodico dei termometri-campioni;
4. il confronto dei nuovi prototipi coi campioni fondamentali dei pesi e delle misure non metriche adoperati nei diversi paesi e nelle scienze;
5. la determinazione e il confronto delle misure geodetiche;
6. il confronto dei campioni e delle scale di precisione di cui venisse chiesta la verificazione o da Governi o da Società scientifiche od anche da scienziati e da cultori di arti meccaniche.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--7}
Dopo che il Comitato avrà proceduto al lavoro di coordinamento delle misure delle unità elettriche, e dopo che la Conferenza generale lo avrà deciso a voto unanime, l’Ufficio sarà incaricato di fissare e di conservare i prototipi normali delle unità elettriche e i loro testimoni di controllo e di fare i confronti dei campioni nazionali o d’altri campioni di precisione con questi prototipi.

L’Ufficio è inoltre incaricato delle determinazioni delle costanti fisiche, la precisa conoscenza delle quali può contribuire ad accrescere la precisione ed a garantire meglio l’uniformità nei domini cui queste unità appartengono (art. 6 e 7, cpv. 1).

Esso è da ultimo incaricato di procedere al coordinamento delle determinazioni analoghe fatte da altri istituti.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--8}
I prototipi e i campioni internazionali, nonchè i loro testimoni, resteranno depositati presso l’Ufficio; l’accesso al luogo in cui saranno conservati sarà riservato unicamente al Comitato internazionale.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--9}
Tutte le spese di stabilimento e di organizzazione dell’Ufficio internazionale di pesi e misure, del pari che le spese annuali di manutenzione e quelle del Comitato saranno coperte mediante contributi degli Stati contraenti, stabiliti sopra una scala dedotta dalla loro popolazione attuale.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--10}
Le rate formanti la quota delle spese toccante a ciascheduno Stato contraente, saranno versate al principio di ogni anno, pel canale del Ministero degli affari esteri di Francia, alla «Caisse des dépôts et consignations» in Parigi, donde saranno ritirate a seconda del bisogno mediante mandati del direttore dell’Ufficio.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--11}
Quei Governi che volessero poscia far uso del diritto riservato ad ogni Stato di entrar a parte del presente Trattato, dovranno prestare un contributo, la cui entità verrà fissata dal Comitato internazionale a tenore dell’art. 9, e che servirà ad aumentare e a perfezionare il materiale scientifico dell’Ufficio.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--12}
Gli alti Stati contraenti si riservano la facoltà di recare di comune accordo al presente Trattato tutte le modificazioni che fossero dall’esperienza dimostrato utili.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--13}
Passato il periodo di 12 anni, il presente Trattato potrà venire dinunziato dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti.

Il Governo che intendesse far uso per sè di questo diritto di dinunzia, dovrà dichiarare la sua intenzione un anno innanzi, ritenuto che per questo fatto egli rinunzia a tutti i diritti di comproprietà dei prototipi internazionali e dell’Ufficio.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--14}
Il presente Trattato sarà ratificato secondo le leggi costituzionali di ciascuno Stato, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel termine di sei mesi o più presto, se è fattibile. Il medesimo entrerà in vigore col 1° gennaio 1876.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi l’hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.Così fatto a Parigi, addì 20 maggio 1875.(Seguono le firme)

### Regolamento {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--annex-1}
##### **Art. 1** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--1}
L’Ufficio internazionale di pesi e misure sarà stabilito in un fabbricato speciale che presenti tutte le guarentigie necessarie di tranquillità e di stabilità.

Oltre al locale appropriato pel deposito dei prototipi, questo fabbricato conterrà delle sale d’osservazione pel collocamento dei comparatori e delle bilance, un laboratorio, una biblioteca, una sala d’archivio, dei gabinetti di lavoro pei funzionari e stanze d’abitazione pel personale di guardia e di servizio.

##### **Art. 2** {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--2}
Il Comitato internazionale è incaricato dell’acquisizione e dell’adattamento della casa, come pure dell’organizzazione dei lavori a cui la medesima è destinata.

Quando il Comitato non trovasse una casa adatta da acquistare, ne sarà costruita una sotto la sua direzione e a seconda dei suoi piani.

##### **Art. 3** {#annex_u1/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--3}
Sulla domanda del Comitato internazionale, il Governo francese prenderà le disposizioni necessarie per far conferire all’Ufficio internazionale il carattere di istituto di pubblica utilità.

##### **Art. 4** {#annex_u1/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--4}
Il Comitato internazionale si prenderà cura dell’allestimento degli strumenti necessari, come sono: comparatori pei campioni a divisioni lineari e ad estremità armate, apparecchi per le determinazioni delle dilatazioni assolute, bilance per pesatura nell’aria e nel vuoto, comparatori per le aste geodetiche, ecc.

##### **Art. 5** {#annex_u1/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--5}
Le spese di compera o di costruzione del fabbricato e le spese di compera e di collocamento degli strumenti ed apparecchi non potranno superare in complesso la somma di 400 000 franchi.

##### **Art. 6** {#annex_u1/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--6}
La dotazione annua dell’Ufficio internazionale si compone di due parti, l’una fissa, l’altra complementare.

La parte fissa è, di massima, di fr. 250 000, ma può essere aumentata a fr. 300 000 per decisione unanime del Comitato. Essa è a carico di tutti gli Stati e delle Colonie autonome che hanno aderito al Trattato del metro prima della sesta Conferenza generale.

La parte complementare comprende i contributi degli Stati e delle Colonie autonome che hanno aderito al Trattato dopo la detta Conferenza generale.

Il Comitato è incaricato di stabilire, su proposta del direttore, il preventivo annuale, senza tuttavia sorpassare la somma calcolata in conformità dei due capoversi precedenti. Questo preventivo è comunicato con un rapporto finanziario speciale ai Governi delle alte Parti contraenti.

Qualora il Comitato giudicasse necessario di aumentare oltre i 300 000 franchi la parte fissa della dotazione annua, oppure di modificare il calcolo dei contributi stabiliti dall’art. 20 del presente Regolamento, dovrà notificarlo ai Governi in modo da permetter loro di dare in tempo utile le istruzioni necessarie ai loro delegati alla Conferenza generale seguente, affinchè questa possa validamente deliberare. La decisione sarà valida solo nel caso in cui nessuno degli Stati contraenti vi faccia opposizione.

Allorchè uno Stato non abbia per tre anni pagato il suo contributo, questo viene diviso e pagato dagli altri Stati in proporzione del loro contributo. Le somme, così pagate in più dagli Stati per completare l’importo della dotazione dell’Ufficio, sono considerate come un’anticipazione fatta allo Stato in mora e sono loro rimborsate se detto Stato paga i suoi contributi arretrati.

I vantaggi e i privilegi conferiti dall’adesione al Trattato del metro restano sospesi per quegli Stati che non hanno pagato i contributi di tre anni.

Decorsi ancora tre anni, lo Stato in mora è escluso dal Trattato e il calcolo dei contributi è rifatto in conformità delle disposizioni dell’art. 20 del presente Regolamento.

##### **Art. 7** {#annex_u1/lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--7}
La Conferenza generale detta all’art. 3 del Trattato si riunirà, convocata dal Comitato internazionale, a Parigi, almeno una volta in ogni periodo di sei anni.

Alla medesima spetta il discutere e provocare le misure necessarie per la propagazione e il perfezionamento del sistema metrico, come pure l’approvare le nuove determinazioni metrologiche fondamentali che fossero state fatte nel frattempo. Essa riceve il rapporto del Comitato internazionale sui lavori eseguiti, e procede a scrutinio segreto alla rinnovazione per metà del Comitato internazionale.

La votazione nella Conferenza generale avviene per Stati; ogni Stato ha un voto.

I membri del Comitato internazionale prendono parte di diritto alle sedute della Conferenza; possono anche essere delegati dei loro Governi.

##### **Art. 8** {#annex_u1/lvl_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--8}
Il Comitato internazionale, menzionato all’art. 3 del Trattato, si comporrà di diciotto membri appartenenti tutti a Stati differenti.

Procedendosi alla rinnovazione della metà dei membri del Comitato internazionale, sono innanzitutto membri uscenti coloro che furono eletti provvisoriamente, in caso di vacanza, nell’intervallo tra due sessioni della Conferenza; gli altri sono designati dalla sorte.

I membri uscenti sono rieleggibili.

##### **Art. 9** {#annex_u1/lvl_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--9}
Il Comitato internazionale si costituisce eleggendo esso stesso, a scrutinio segreto, il proprio presidente ed il segretario. Le nomine sono notificate ai Governi delle alte Parti contraenti.

Il presidente e il segretario del Comitato, nonchè il direttore dell’Ufficio, devono appartenere a Stati differenti.

Costituito che sia, il Comitato non può procedere a nuove elezioni o nomine che trascorsi tre mesi da che sarà stata comunicata a tutti i membri la vacanza.

##### **Art. 10** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--10}
Il Comitato internazionale dirige tutti i lavori metrologici che le alte Parti contraenti decideranno di far eseguire in comune.

Esso è inoltre incaricato di sorvegliare la conservazione dei prototipi e campioni internazionali.

Inoltre, esso può assumersi la collaborazione di specialisti in materia di metrologia e utilizzare i loro lavori.

##### **Art. 11** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--11}
Il Comitato si riunirà almeno una volta ogni due anni.

##### **Art. 12** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--12}
Le votazioni del Comitato si fanno a maggioranza di voti; a parità dei voti decide il voto del presidente. Le decisioni non sono valide che allorchè il numero dei membri presenti è eguale ad almeno la metà dei membri eletti che compongono il Comitato.

Sotto riserva di questa condizione, i membri assenti possono farsi rappresentare dai membri presenti e questi ultimi devono dare le prove di averne procura. Lo stesso vale per le nomine a scrutinio segreto.

Il direttore dell’Ufficio ha il diritto di voto in seno al Comitato.

##### **Art. 13** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--13}
Nell’intervallo tra una sessione e l’altra, il Comitato potrà deliberare per via di corrispondenza.

Affinchè in questo caso una risoluzione sia valevole, bisogna che tutti i membri del Comitato siano stati richiesti del loro avviso.

##### **Art. 14** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--14}
Il Comitato internazionale di pesi e misure riempie provvisoriamente le vacanze che avessero ad accadere nel suo seno; queste elezioni si fanno per corrispondenza, essendovi invitato a prender parte ogni membro.

##### **Art. 15** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--15}
Il Comitato internazionale elaborerà un regolamento particolareggiato per l’organizzazione e i lavori dell’Ufficio e stabilirà le tasse da pagarsi pei lavori straordinari previsti agli art. 6 e 7 del Trattato.

Queste tasse saranno devolute a perfezionare i materiali scientifici dell’Ufficio. Dal provento di esse potrà essere prelevata una somma annua a beneficio della cassa pensioni.

##### **Art. 16** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--16}
Tutte le comunicazioni del Comitato internazionale coi Governi cointeressati si faranno per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici a Parigi.

Per tutti gli affari il cui spaccio spetta ad una amministrazione francese, il Comitato si rivolgerà al Ministero degli affari esteri di Francia.

##### **Art. 17** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--17}
Un regolamento, allestito dal Comitato, fisserà l’effettivo massimo del personale dell’Ufficio per ogni categoria.

Il direttore e i suoi aggiunti saranno nominati a scrutinio segreto dal Comitato internazionale. La loro nomina sarà notificata ai Governi delle alte Parti contraenti.

Il direttore nominerà gli altri membri del personale, nei limiti stabiliti dal regolamento menzionato al primo capoverso sopra.

##### **Art. 18** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--18}
Il direttore non potrà entrare nel luogo ove son depositati i prototipi internazionali che in virtù di una risoluzione del Comitato, e in presenza di almeno uno dei suoi membri.

Il luogo dove sono depositati i prototipi non potrà essere aperto che con tre chiavi, di cui una sarà tenuta dal direttore degli archivi di Francia, la seconda dal presidente del Comitato e la terza dal direttore dell’Ufficio.

Per gli ordinari lavori di confronto dell’Ufficio saranno adoperati solo i campioni della categoria dei prototipi nazionali.

##### **Art. 19** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--19}
Il direttore dell’Ufficio inoltrerà ogni anno al Comitato: 1. un rapporto finanziario sui conti dell’esercizio precedente, di cui, dietro verificazione, gli sarà dato scarico; 2. un rapporto sullo stato del materiale; 3. un rapporto generale dei lavori eseguiti nell’anno decorso.

Il Comitato internazionale dal canto suo inoltrerà a tutti i Governi delle alte Parti contraenti un rapporto annuale sull’insieme delle sue operazioni scientifiche, tecniche ed amministrative e di quello dell’Ufficio.

Il presidente del Comitato darà conto alla Conferenza generale dei lavori eseguiti nel periodo corso dopo l’ultima sua sessione.

I rapporti e le pubblicazioni del Comitato e dell’Ufficio sono redatti in lingua francese. Essi verranno stampati e comunicati ai Governi delle alte Parti cointeressate.

##### **Art. 20** {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--20}
La scala dei contributi, di cui all’art. 9 del Trattato, è per la parte fissa stabilita in base alla dotazione indicata dall’art. 6 del presente Regolamento, e in base alla popolazione; il contributo normale di ogni Stato non può essere inferiore al 5 per mille, nè superiore al 15 per cento della dotazione totale, qualunque sia il numero della sua popolazione.

Per fissare questa scala, si stabilisce dapprima quali sono gli Stati che si trovano nelle condizioni richieste per il minimo e il massimo contributo, e si ripartisce quindi il resto della somma in contributi degli altri Stati, in ragione diretta del numero della loro popolazione.

I contributi così calcolati valgono per tutto il periodo compreso tra due Conferenze generali consecutive, e nell’intervallo non possono essere modificati che nei casi seguenti:
a) qualora uno degli Stati firmatari ha lasciato passare successivamente tre anni senza pagare il suo contributo;
b) qualora, invece, uno Stato, anteriormente in mora da più di tre anni, abbia pagato i contributi arretrati, saranno restituite agli altri Stati le anticipazioni da essi fatte.

Il contributo complementare è calcolato sulla stessa base della popolazione ed è eguale a quello pagato, nelle stesse condizioni, dagli Stati che hanno aderito anteriormente al Trattato.

Qualora uno Stato che ha aderito al Trattato dichiari di volerne estendere i benefici ad una o più delle sue Colonie non autonome, il numero della popolazione delle dette Colonie sarà aggiunto a quello dello Stato per il computo della scala dei contributi.

Allorchè una colonia riconosciuta autonoma desidererà aderire al Trattato, essa, per quanto concerne la sua adesione al Trattato, sarà considerata, giusta la decisione dello Stato originario, sia come membro di quest’ultimo, sia come Stato contraente.

##### **Art. 21** {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--21}
Le spese d’allestimento dei prototipi internazionali, come pure dei campioni di controllo destinati ad accompagnarli, saranno sopportate dalle alte Parti contraenti giusta la scala stabilita nell’articolo precedente.

Le spese per confronto e verificazione dei campioni richiesti dalla parte di Stati non partecipanti al Trattato, saranno regolate dal Comitato dietro le tasse fissate secondo l’art. 15 del Regolamento.

##### **Art. 22** {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--22}
Il presente Regolamento avrà la forza e il valore medesimo del Trattato a cui va annesso.

Così fatto a Parigi, addì 20 maggio 1875.

(Seguono le firme)
### Disposizioni transitorie {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--annex-1}
##### **Art. 1** {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--1}
Tutti gli Stati che erano rappresentati nella Commissione internazionale del metro riunita a Parigi nel 1872, sia che abbiano parte o no al presente Trattato, riceveranno i prototipi che hanno domandato, e ciò in tutte le condizioni di garanzia determinate dalla prelodata Commissione internazionale.

##### **Art. 2** {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--2}
La prima riunione della Conferenza generale dei pesi e delle misure mentovata all’art. 3 del Trattato avrà segnatamente per oggetto di approvare i nuovi prototipi, e di distribuirli agli Stati che ne fecero domanda.

Perciò i delegati di tutti i Governi che erano rappresentati nella Commissione internazionale del 1872, del pari che i membri della sezione francese, parteciperanno di diritto a questa prima riunione per concorrere alla sanzione dei prototipi.

##### **Art. 3** {#annex_u1/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--3}
Il Comitato internazionale menzionato all’art. 3 del Trattato e composto come è detto all’art. 8 del Regolamento ha l’incarico di ricevere o di confrontare fra loro i nuovi prototipi, secondo le decisioni scientifiche della Commissione internazionale del 1872 e del suo Comitato permanente, con riserva delle modificazioni che potessero essere in avvenire dall’esperienza suggerite.

##### **Art. 4** {#annex_u1/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--4}
La sezione francese della Commissione internazionale del 1872 resta incaricata dei lavori affidatile per la costruzione dei nuovi prototipi col concorso del Comitato internazionale.

##### **Art. 5** {#annex_u1/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--5}
Le spese di fabbricazione dei campioni metrici apprestati dalla sezione francese saranno rimborsate dai Governi cointeressati giusta il prezzo di costo che sarà stabilito dalla detta sezione per unità.

##### **Art. 6** {#annex_u1/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.941.291--6}
Il Comitato internazionale è autorizzato a costituirsi immediatamente e a fare tutti gli studi preparatori necessari per dar esecuzione al Trattato, però senza impegnarsi in ispese prima dello scambio delle ratifiche del Trattato medesimo.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratificazione<br>Adesione (A) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina* | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Australia | 30 novembre | 1907 A | 30 novembre | 1907 |
| Austria | 20 dicembre | 1975 | 1° gennaio | 1856 |
| Belgio | 20 dicembre | 1975 | 1° gennaio | 1876 |
| Brasile | 14 aprile | 1954 | 14 aprile | 1954 |
| Bulgaria | 1° gennaio | 1911 A | 1° gennaio | 1911 |
| Camerun | 7 ottobre | 1970 A | 7 ottobre | 1970 |
| Canada | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Ceca, Repubblica | 21 giugno | 1922 A | 21 giugno | 1922 |
| Cile* | 3 aprile | 1908 A | 3 aprile | 1908 |
| Cina | 20 maggio | 1977 A | 20 maggio | 1977 |
| Cina (Taiwan) | 5 ottobre | 1964 A | 5 ottobre | 1964 |
| Colombia | 6 febbraio | 2013 A | 6 febbraio | 2013 |
| Corea (Nord) | 7 maggio | 1982 A | 7 maggio | 1982 |
| Corea (Sud) | 28 luglio | 1959 A | 28 luglio | 1959 |
| Croazia | 23 dicembre | 2008 A | 23 dicembre | 2008 |
| Danimarca | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Dominicana, Repubblica | 24 febbraio | 1954 A | 24 febbraio | 1954 |
| Egitto | 2 novembre | 1962 A | 2 novembre | 1962 |
| Finlandia | 26 novembre | 1920 A | 26 novembre | 1920 |
| Francia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Germania | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Giappone | 19 ottobre | 1885 A | 19 ottobre | 1885 |
| India | 11 gennaio | 1957 A | 11 gennaio | 1957 |
| Indonesia | 30 settembre | 1960 A | 30 settembre | 1960 |
| Iran | 25 febbraio | 1975 A | 25 febbraio | 1975 |
| Irlanda | 29 ottobre | 1925 A | 29 ottobre | 1925 |
| Italia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Kazakistan | 31 dicembre | 2008 A | 31 dicembre | 2008 |
| Kenya | 28 ottobre | 2009 A | 28 ottobre | 2009 |
| Messico | 30 dicembre | 1890 A | 30 dicembre | 1890 |
| Montenegro | 24 gennaio | 2018 A | 24 gennaio | 2018 |
| Norvegia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Nuova Zelanda | 31 maggio | 1991 A | 31 maggio | 1991 |
| Paesi Bassi | 1° gennaio | 1929 A | 1° gennaio | 1929 |
| Pakistan | 12 luglio | 1973 A | 12 luglio | 1973 |
| Perù* | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Polonia | 12 maggio | 1925 A | 12 maggio | 1925 |
| Portogallo | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Regno Unito | 17 settembre | 1884 A | 17 settembre | 1884 |
| Romania | 28 dicembre | 1882 A | 28 dicembre | 1882 |
| Russia | 20 dicembre | 1875 A | 1° gennaio | 1876 |
| Serbia | 21 settembre | 1879 A | 21 settembre | 1879 |
| Slovacchia | 21 giugno | 1922 A | 21 giugno | 1922 |
| Slovenia | 23 marzo | 2016 A | 23 marzo | 2016 |
| Spagna | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Stati Uniti | 2 agosto | 1878 | 2 agosto | 1878 |
| Sud Africa | 31 luglio | 1964 A | 31 luglio | 1964 |
| Svezia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Svizzera | 20 novembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Tailandia | 17 agosto | 1912 A | 17 agosto | 1912 |
| Tunisia | 1° febbraio | 2012 A | 1° febbraio | 2012 |
| Turchia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Ucraina | 7 agosto | 2018 A | 7 agosto | 2018 |
| Ungheria | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Uruguay | 26 giugno | 1908 A | 26 giugno | 1908 |
| Venezuela | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| * Questo Stato non è vincolato alla Conv. del 6 ott. 1921. | | | | |

[^1]: RU **2** 1