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# Accordo tra la Svizzera e la Germania che libera le ferrovie di ciascuno di questi paesi dall’assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni dell’altro paese

Scambio di note 12 novembre 1936<br />Entrato in vigore il 31 dicembre 1934

Con Scambio di note 12 novembre 1936 la Svizzera e la Germania hanno conchiuso un Accordo che libera le ferrovie di ciascuno di questi paesi dall’assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni dell’altro paese. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione*[^1]* 

## Nota Svizzera {#lvl_u1}
Con riferimento alla dichiarazione simultanea del Governo del Reich germanico concernente la liberazione delle Strade ferrate federali dalla legislazione germanica concernente l’assicurazione contro gli infortuni e delle Ferrovie del Reich dalla legislazione svizzera concernente l’assicurazione contro gli infortuni, la Legazione di Svizzera ha l’onore di comunicare al Ministero degli affari esteri di Germania che il Governo svizzero accetta il seguente Accordo:
La legislazione germanica concernente l’assicurazione contro gli infortuni si applica esclusivamente al servizio dell’esercizio delle ferrovie del Reich in territorio svizzero, e la legislazione svizzera, concernente l’assicurazione contro gli infortuni si applica esclusivamente al servizio dell’esercizio delle Strade ferrate federali in territorio germanico.
L’amministrazione centrale delle ferrovie del Reich e la direzione delle Strade ferrate federali sono autorizzate a regolare l’applicazione di questo principio.
Il presente Accordo ha effetto al 31 dicembre 1934. Tuttavia, i servizi dell’esercizio delle ferrovie del Reich che si prolungano nella Svizzera, sono parimente liberati dall’assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni di questo paese per il periodo anteriore a tale data. La decisione del 18 aprile 1918 dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, a Lucerna, che assoggetta le ferrovie dell’antico Granducato di Baden esercitate nella Svizzera è abrogata con effetto al 1° aprile 1918. Ne consegue che per queste ferrovie, le quali fanno attualmente parte di quelle del Reich, i rapporti d’assicurazione contro gli infortuni tra le imprese e il loro personale sono, a contare dal 1° aprile 1918, rette esclusivamente dal diritto germanico. A contare dal 31 dicembre 1934, le Strade ferrate federali sono staccate dalla «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» per le linee, esercitate nel territorio del Reich, cioè:
 Eglisau–Sciaffusa<br /> Singen–frontiera e<br /> Costanza–frontiera.
A contare dal 1° gennaio 1935 le Strade ferrate federali si assumono il pagamento delle rendite in corso per infortuni. Non è più necessaria a questo proposito un’intesa tra la «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» e le Strade ferrate federali. Lo stesso dicasi per gli infortuni avvenuti in epoca anteriore dopo il 1° aprile 1918. La «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» rimborserà alle Strade ferrate federali le anticipazioni di premi da esse fatte per l’anno 1935.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.