0.831.109.636.1

^^RU **1958** 1065; FF **1958** I 1085 ediz. ted., **1958** I 1149 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali

Conchiusa il 28 marzo 1958<br />Approvata dall’Assemblea federale il 1° ottobre 1958[^2]<br />Entrata in vigore il 1° dicembre 1958

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati, per quanto concerne le assicurazioni sociali;

hanno risolto di conchiudere una convenzione e a tale scopo hanno nominato loro plenipotenziari:
Il Consiglio federale svizzero: il signor Arnold Saxer, direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: S. Ecc. Jonkheer J. W. M. Snouck Hurgronje, ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi, in Berna;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Titolo I** Disposizioni generali {#tit_I}
##### **Art. 1–5** {#tit_I/art_1_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--1 à 5}

## **Titolo II** Disposizioni particolari {#tit_II}
### **Capo I** Assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti {#tit_II/chap_I}
##### **Art. 6** {#tit_II/chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--6}
1. I cittadini olandesi che sono o sono stati soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se al momento in cui accade l’evento assicurato:
a. abbiano complessivamente pagato, almeno per cinque anni interi, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
b. abbiano complessivamente abitato in Svizzera, almeno dieci anni – cinque dei quali, immediatamente, e senza interruzione, prima che sia accaduto l’evento – e, durante tale intervallo di tempo, abbiano pagato complessivamente, almeno per un anno intiero, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
2. Nel caso di morte d’un cittadino olandese, il quale soddisfaccia alle condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
3. I cittadini olandesi, che non adempiono le condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, come pure i loro superstiti, hanno diritto al rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.
4. I cittadini olandesi che, in virtù del numero che precede, hanno ottenuto il rimborso dei contributi, decadono dal diritto di far valere, sul fondamento dei medesimi, delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.

##### **Art. 7–11** {#tit_II/chap_I/art_7_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--7–11}

## **Capo II** Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali {#chap_II}
##### **Art. 12** {#chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--12}
Le persone, assicurate secondo la legislazione dell’una delle Parti contraenti, che patiscono un infortunio o una malattia professionale, sul territorio dell’altra Parte, possono domandare all’istituzione d’assicurazione contro gli infortuni della Parte sul cui territorio si trovi le cure mediche necessarie. In tale caso, l’assicuratore, dal quale l’assicurato dipende, deve rimborsare le spese delle cure mediche all’assicuratore che le ha accordate.

##### **Art. 13** {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--13}
Quando un assicuratore dell’una delle Parti contraenti sia tenuto a pagare prestazioni a un assicurato, l’assicuratore dell’altra Parte, nel determinare le prestazioni per un nuovo infortunio o per una nuova malattia professionale del medesimo assicurato, tiene conto delle prestazioni accordate da quell’assicuratore, non altrimenti che se esse fossero a suo carico.

##### **Art. 14–26** {#chap_II/art_14_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--14–26}
*In fede di che,* i plenipotenziari sunnominati hanno firmato la presente convenzione e ad essa hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, in due esemplari, in lingua francese, il 28 marzo 1958.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per il<br>Regno dei Paesi Bassi: |
| --- | --- |
| Saxer | Snouck Hurgronje |

### alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--annex-1}
Al momento di firmare la convenzione del 28 marzo 1958 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali (chiamata appresso: convenzione) i plenipotenziari di ciascuna delle Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
1. È riscontrato:
    a. che la legislazione federale svizzera non contiene disposizione alcuna, per la quale si possa inferire una discriminazione, qualunque essa sia, tra cittadini svizzeri e cittadini olandesi, quanto ai diritti e agli obblighi dipendenti dalle legislazioni, non considerate nella convenzione, per le assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi, nè su gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna;
    b. che la legislazione olandese non contiene disposizione alcuna per la quale si possa inserire una discriminazione, qualunque essa sia, tra cittadini olandesi e cittadini svizzeri, quanto ai diritti e agli obblighi dipendenti dalle legislazioni, non considerate nella presente convenzione, su l’assicurazione contro le malattie e l’assicurazione per la maternità.
2. È riscontrato:
    a. che, secondo la legislazione svizzera, non considerata nella convenzione sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna, i cittadini olandesi fruiscono di tali assegni, nelle medesime condizioni che i cittadini svizzeri;
    b. che, secondo le legislazioni olandesi, non considerate nella convenzione, sugli assegni familiari ai lavoratori salariati e ai beneficiari di rendite, i cittadini svizzeri fruiscono di tali assegni, nelle medesime condizioni che i cittadini olandesi.
     A contare dall’entrata in vigore della convenzione le disposizioni della legislazione olandese, che restringono i diritti degli stranieri agli assegni familiari per persone aventi un’occupazione indipendente, di condizioni modeste, non si applicheranno ai cittadini svizzeri.
3. In virtù dell’articolo 1, numero 2, della convenzione, questa sarà ordinariamente applicabile alla legislazione olandese concernente l’assicurazione per i superstiti, che si sta preparando. Tale applicazione sarà nondimeno disciplinata mediante un accordo completivo, fondato sui principi della convenzione.
4. Conformemente all’articolo 2 della convenzione:
     a. 1. L’articolo 40 della legge federale svizzera del 20 dicembre 1946[^3]su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il quale prevede una restrizione delle rendite pagate agli stranieri, non è applicabile ai cittadini olandesi. 2. L’articolo 90 della legge federale svizzera del 13 giugno 1911[^4]sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, che prevede una restrizione delle prestazioni pagate agli stranieri, non è applicabile ai cittadini olandesi.
    b. I vantaggi, che procedono dall’articolo 43 della legge olandese sull’assicurazione generale per la vecchiaia, sono concessi ai cittadini svizzeri, non altrimenti che ai cittadini stranieri.
5. Il principio dell’uguaglianza di trattamento, stabilito nell’articolo 2 della convenzione, non si applica alle disposizioni concernenti l’assicurazione facoltativa svizzera, per la vecchiaia e per superstiti.
6. L’articolo 3, numero 2, lettere a e b, della convenzione, si applica a tutti i lavoratori salariati, qualunque sia la loro cittadinanza.
7. Sono equiparati ai lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale, secondo l’articolo 3, numero 2, lettera c, della convenzione, le persone svizzere impiegate, nei Paesi Bassi, dell’Ufficio centrale svizzero del turismo.
8. Il cittadino olandese, abitante in Svizzera, il quale, durante i cinque anni che precedono l’evento assicurato, abbandoni la Svizzera per un intervallo di tempo minore di due mesi all’anno, non interrompe il soggiorno in Svizzera secondo che dispone l’articolo 6, numero 1, lettera b, della convenzione; ciò vale parimente, nel caso previsto nell’articolo 7, per l’intervallo di dieci anni precedente la domanda di rendita.
9. Le disposizioni della convenzione, concernenti le condizioni d’assegnazione di prestazioni non impediscono l’applicazione di norme più favorevoli agli stranieri, previste nella legislazione nazionale dell’una delle Parti contraenti.
10. È convenuto che il cittadino olandese, il quale abbia presentato una domanda di rendita transitoria dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e, in virtù dell’articolo 7 della convenzione, l’abbia ottenuta, non può più domandare il rimborso dei contributi che ha pagato a tale assicurazione.
11. I vantaggi, che procedono dall’articolo 43 della legge olandese sulla assicurazione generale per la vecchiaia, sono accordati, in virtù dell’articolo 9, numero 1, della convenzione, ai cittadini svizzeri, ancorchè abitino in Svizzera.
12. In virtù degli articoli 9, numero 3, e 14, numero 2, della convenzione, a. le prestazioni olandesi saranno pagate ai cittadini svizzeri, in tutti i paesi nei quali sono pagate ai cittadini olandesi, sia in virtù della legislazione nazionale olandese sia in virtù di una convenzione;
    b. le prestazioni svizzere saranno pagate ai cittadini olandesi in qualsiasi terzo paese.
13. Le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione si applicano parimente ai cittadini svizzeri che sono affiliati all’assicurazione facoltativa svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
14. La convenzione, firmata a Parigi il 27 luglio 1950[^5], relativa alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno non è mutata per la presente convenzione. La alte autorità amministrativa delle Parti contraenti possono nondimeno convenire che le disposizioni della presente convenzione si applicano a un battelliere del Reno, segnatamente allo scopo di evitare casi particolarmente gravosi.

Il presente protocollo addizionale è parte integrante della convenzione e avrà effetto nelle medesime condizioni e per la medesima durata di essa.

Fatto a Berna, in due esemplari, in lingua francese, il 28 marzo 1958.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per il<br>Regno dei Paesi Bassi: |
| --- | --- |
| Saxer | Snouck Hurgronje |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1958**  1063
[^3]: RS  **831.10** . Oggi questo articolo è abrogato.
[^4]: RS  **832.10** . Oggi questo articolo è abrogato.
[^5]: [RU  **1953**  531.RS  **0.831.107**  art. 46]