0.823.111

RU **1952** 122; FF **1950** II 337 ediz. franc. **1950** II 341 ediz. ted.

Traduzione

# Convenzione n. 88 concernente l’organizzazione del servizio di collocamento

Adottata a San Francisco il 9 luglio 1948<br />Approvata dall’Assemblea federale l’11 aprile 1951[^1]<br />Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 19 gennaio 1952<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1953<br />Emendata dalla convenzione n. 116[^2]

(Stato 16  settembre 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a San Francisco dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 17 giugno 1948, nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all’organizzazione del servizio di collocamento, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

approva, in questo nono giorno del luglio mille novecento quarantotto, la convenzione seguente, che sarà chiamata Convenzione sul servizio di collocamento, 1948.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--1}
1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, per il quale sia in vigore la presente convenzione, deve mantenere o vigilare che sia mantenuto un servizio pubblico e gratuito di collocamento.
2. Compito essenziale del servizio di collocamento dev’essere quello di attuare, ove necessario in collaborazione con altri enti pubblici e privati interessati, la migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro, come parte integrante del programma nazionale inteso a garantire e a mantenere l’occupazione integrale, come pure a sviluppare e a utilizzare le risorse produttive.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--2}
Il servizio di collocamento dev’essere costituito da un sistema nazionale di uffici di collocamento sottoposti al controllo di un’autorità nazionale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--3}
1. Il sistema deve comprendere una rete di uffici locali e, ove necessario, di uffici regionali, in numero sufficiente per provvedere ai bisogni di ciascuna delle regioni geografiche del paese e comodamente situati per datori di lavoro e i lavoratori.
2. L’organizzazione della rete:
a. dev’essere oggetto di un esame generale:
        i) qualora si siano verificate modificazioni importanti nella ripartizione dell’attività economica e della popolazione attiva;
        ii) qualora l’autorità competente consideri desiderabile un esame generale per giudicare le esperienze fatte durante un periodo di prova;
b. dev’essere riformata qualora tale esame abbia messo in evidenza la necessità di una riforma.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--4}
1. Accordi adeguati devono essere conchiusi per il tramite di commissioni consultive, allo scopo di assicurare la cooperazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all’organizzazione e all’attività del servizio di collocamento, come pure allo sviluppo della politica di detto servizio.
2. Tali accordi devono prevedere l’istituzione di una o più commissioni consultive nazionali e, occorrendo, di commissioni regionali e locali.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in dette commissioni devono essere nominati in numero uguale dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, se esistono tali organizzazioni.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--5}
La politica generale del servizio di collocamento dev’essere fissata, allorché si tratta di dirigere i lavoratori verso le occupazioni disponibili, dopo aver consultato rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il tramite delle commissioni consultive previste nell’articolo 4.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--6}
Il servizio di collocamento dev’essere organizzato in modo da garantire l’efficacia del reclutamento e dell’impiego dei lavoratori; a tale scopo, esso deve:
a. aiutare i lavoratori a trovare un’occupazione conveniente e i datori di lavoro a reclutare dei lavoratori adatti ai bisogni delle imprese; in particolare esso deve, conformemente alle norme stabilite nell’ambito nazionale; I. registrare i lavoratori in cerca di un posto; prendere nota delle loro qualificazioni professionali, delle loro esperienze e dei loro desideri, esaminare con loro la questione del loro impiego, controllare, se necessario, le loro attitudini fisiche e professionali e, ove ciò sia indicato, assisterli nella ricerca di un orientamento, o nel conseguimento di una formazione o di una rieducazione professionali;
        II. ottenere dai datori di lavoro precise informazioni sui posti vacanti da essi notificati al servizio, come pure sulle condizioni che devono adempiere i lavoratori da essi richiesti per occupare i posti di cui si tratta;
        III. dirigere verso i posti vacanti i candidati che possiedono le attitudini professionali e fisiche richieste;
        IV. organizzare il conguaglio delle offerte e delle domande d’impiego tra un ufficio e l’altro, qualora l’ufficio consultato per primo non sia in grado di collocare adeguatamente i candidati o di provvedere a occupare in modo adeguato i posti vacanti, oppure quando altre circostanze lo giustifichino;
b. prendere provvedimenti adeguati per:
        I. facilitare il passaggio da una professione all’altra allo scopo di adeguare l’offerta di mano d’opera alle possibilità di occupazione nelle varie professioni;
        II. facilitare il passaggio da un luogo di lavoro all’altro per promuovere il trasferimento di lavoratori verso le regioni che offrono adeguate possibilità di occupazione;
        III. facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione all’altra, per rimediare a uno squilibrio locale e momentaneo tra l’offerta e la domanda di mano d’opera;
        IV. facilitare, tra un paese e l’altro, quei trasferimenti di lavoratori che fossero stati approvati dai Governi interessati;
c. raccogliere e analizzare, se necessario in collaborazione con altre autorità come pure con i datori di lavoro e i sindacati, tutte le informazioni disponibili sulla situazione del mercato del lavoro e sulla sua probabile evoluzione, tanto per l’insieme del paese quanto nelle varie industrie, professioni o regioni, e mettere sistematicamente e rapidamente tali informazioni a disposizione delle autorità pubbliche, delle organizzazioni padronali e operaie interessate, nonché del pubblico;
d. collaborare all’amministrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assistenza a favore dei disoccupati, come pure all’applicazione di altri provvedimenti destinati a soccorrere i disoccupati;
e. aiutare, per quanto necessario, altri enti pubblici e privati ad allestire piani sociali ed economici che possono influire favorevolmente sulla situazione del mercato del lavoro.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--7}
Devono essere presi provvedimenti per:
a. facilitare, in seno ai vari uffici di collocamento, la specializzazione per professioni e per industrie, come l’agricoltura o qualsiasi altro ramo d’attività in cui tale specializzazione possa essere utile;
b. tener conto in modo soddisfacente dei bisogni di speciali categorie di persona in cerca di un posto, come gli invalidi.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--8}
Provvedimenti speciali concernenti gli adolescenti devono essere presi e promossi nell’ambito dei servizi di collocamento e d’orientamento professionale.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--9}
1. Il personale del servizio di collocamento dev’essere composto di funzionari pubblici al beneficio di un ordinamento e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di Governo e da ogni indebito influsso esterno e che, con riserva delle necessità del servizio, garantiscano la stabilità del loro impiego.
2. Con riserva delle condizioni cui la legislazione nazionale potesse sottoporre il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, i funzionari del servizio di collocamento devono essere reclutati unicamente in base all’idoneità del candidato ad assolvere i compiti che dovrà assumere.
3. L’autorità competente determinerà i mezzi per verificare tale idoneità.
4. I funzionari del servizio di collocamento riceveranno una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--10}
Il servizio di collocamento e, occorrendo, altre autorità pubbliche dovranno prendere, in collaborazione con le organizzazioni padronali e operaie, come pure con altri enti interessati, tutti i provvedimenti possibili per promuovere l’utilizzazione piena e volontaria del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--11}
Le autorità competenti devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire una cooperazione efficace tra il servizio pubblico di collocamento e gli uffici privati di collocamento a scopi non lucrativi.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--12}
1. Qualora il territorio di un Membro comprenda estese regioni dove, in considerazione della scarsa densità della loro popolazione e dello stato del loro sviluppo, l’autorità competente ritenga impossibile di applicare le disposizioni della presente convenzione, essa può esentare dette regioni dall’applicazione della convenzione sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa giudichi indicate per taluni stabilimenti o per taluni lavori.
2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da presentare sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, tutte le regioni per le quali intenda ricorrere alle disposizioni del presente articolo ed esporre i motivi per cui intende ricorrere a queste disposizioni. Nessun Membro potrà poi ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per le regioni in tal modo indicate.
3. Ogni Membro che ricorra alle disposizioni del presente articolo dovrà indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia alla facoltà di ricorrere alle disposizioni di cui si tratta.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--13}
1. Per quanto concerne i territori indicati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^3]nel testo modificato dall’Istrumento per l’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1946, a esclusione dei territori indicati dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, una dichiarazione che precisi:
a. i territori per i quali s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
b. i territori per i quali s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni della convenzione, precisando in che consistano tali modificazioni;
c. i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in tali casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d. i territori per i quali si riserva la sua decisione.
2. Gli impegni indicati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratificazione e ne avranno i medesimi effetti.
3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione intieramente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù delle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.
4. Ogni Membro potrà, durante i periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione in determinati territori.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--14}
1. Nei casi in cui le questioni trattate dalla presente convenzione entrino nell’ambito della competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali del territorio di cui si tratta, potrà, d’accordo con il Governo di questo territorio, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio sottoposto alla loro comune autorità;
b. da ogni autorità internazionale responsabile dell’amministrazione, in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite[^4]o di qualsiasi altra disposizione vigente, nei confronti del territorio di cui si tratta.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazione; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, essa deve precisare in che consistano tali modificazioni.
4. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno rinunciare intieramente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una precedente dichiarazione.
5. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno, durante i periodi in cui la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione relativa all’applicazione della presente convenzione.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--15}
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvede alla loro registrazione.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--16}
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che siano state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--17}
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo spirare del periodo di dieci anni indicato nel precedente capoverso, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni osservando le condizioni previste dal presente articolo.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--18}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Comunicando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata notificata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--19}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché proceda alla registrazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^5], informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--20}
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--21}
1. Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponesse altrimenti:
a. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta implicherebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.823.111--22}
I testi francese e inglese della presente convenzione sono parimente autentici.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 7 gennaio | 2009 | 7 gennaio | 2010 |
| Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
| Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
| Argentina | 24 settembre | 1956 | 24 settembre | 1957 |
| Australia*^a^ | 24 dicembre | 1949 | 24 dicembre | 1950 |
| Austria | 25 settembre | 1973 | 25 settembre | 1974 |
| Azerbaigian | 11 marzo | 1993 | 11 marzo | 1994 |
| Bahamas | 25 maggio | 1976 S | 25 maggio | 1976 |
| Belarus | 25 settembre | 1995 | 25 settembre | 1996 |
| Belgio | 16 marzo | 1953 | 16 marzo | 1954 |
| Belize | 15 dicembre | 1983 S | 15 dicembre | 1983 |
| Bolivia | 31 gennaio | 1977 | 31 gennaio | 1978 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
| Brasile | 25 aprile | 1957 | 25 aprile | 1958 |
| Canada | 24 agosto | 1950 | 24 agosto | 1951 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 23 settembre | 1960 S | 23 settembre | 1960 |
| Colombia | 31 ottobre | 1967 | 31 ottobre | 1968 |
| Congo (Kinshasa) | 16 giugno | 1969 | 16 giugno | 1970 |
| Corea (Sud) | 27 dicembre | 2001 | 27 dicembre | 2002 |
| Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
| Cuba | 29 aprile | 1952 | 29 aprile | 1953 |
| Danimarca*^b^ | 30 novembre | 1972 | 30 novembre | 1973 |
| Dominicana, Repubblica | 22 settembre | 1953 | 22 settembre | 1954 |
| Ecuador | 26 agosto | 1975 | 26 agosto | 1976 |
| Egitto | 3 luglio | 1954 | 3 luglio | 1955 |
| El Salvador | 15 giugno | 1995 | 15 giugno | 1996 |
| Etiopia | 4 giugno | 1963 | 4 giugno | 1964 |
| Filippine | 29 dicembre | 1953 | 29 dicembre | 1954 |
| Finlandia | 23 novembre | 1989 | 23 novembre | 1990 |
| Francia*^c^ | 15 ottobre | 1952 | 15 ottobre | 1953 |
| Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Georgia | 11 settembre | 2002 | 11 settembre | 2003 |
| Germania | 22 giugno | 1954 | 22 giugno | 1955 |
| Ghana | 4 aprile | 1961 | 4 aprile | 1962 |
| Giappone | 20 ottobre | 1953 | 20 ottobre | 1954 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Grecia | 16 giugno | 1955 | 16 giugno | 1956 |
| Guatemala | 13 febbraio | 1952 | 13 febbraio | 1953 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 S | 21 febbraio | 1977 |
| India | 24 giugno | 1959 | 24 giugno | 1960 |
| Indonesia | 8 agosto | 2002 | 8 agosto | 2003 |
| Iraq | 22 giugno | 1951 | 22 giugno | 1952 |
| Irlanda | 29 ottobre | 1969 | 29 ottobre | 1970 |
| Israele | 21 agosto | 1959 | 21 agosto | 1960 |
| Kazakstan | 18 maggio | 2001 | 18 maggio | 2002 |
| Kenya | 13 gennaio | 1964 S | 13 gennaio | 1964 |
| Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
| Libia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 3 marzo | 1958 | 3 marzo | 1959 |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 3 giugno | 1998 | 3 giugno | 1999 |
| Malaysia | 6 giugno | 1974 | 6 giugno | 1975 |
| Mali | 12 aprile | 2016 | 12 aprile | 2017 |
| Malta | 4 gennaio | 1965 S | 4 gennaio | 1965 |
| Maurizio | 3 settembre | 2004 | 3 settembre | 2005 |
| Moldova | 12 agosto | 1996 | 12 agosto | 1997 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 6 giugno | 1977 | 6 giugno | 1978 |
| Nicaragua | 1° ottobre | 1981 | 1° ottobre | 1982 |
| Nigeria | 16 giugno | 1961 | 16 giugno | 1962 |
| Norvegia | 4 luglio | 1949 | 10 agosto | 1950 |
| Nuova Zelanda*^d^ | 3 dicembre | 1949 | 3 dicembre | 1950 |
| Paesi Bassi | 7 marzo | 1950 | 7 marzo | 1951 |
| Aruba* | 1° gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao* | 25 giugno | 1951 | 25 giugno | 1951 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba)* | 25 giugno | 1951 | 25 giugno | 1951 |
| Sint Maarten* | 25 giugno | 1951 | 25 giugno | 1951 |
| Panama | 19 giugno | 1970 | 19 giugno | 1971 |
| Perù | 6 aprile | 1962 | 6 aprile | 1963 |
| Portogallo | 23 giugno | 1972 | 23 giugno | 1973 |
| Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
| Romania | 6 giugno | 1973 | 6 giugno | 1974 |
| San Marino | 23 maggio | 1985 | 23 maggio | 1986 |
| São Tomé e Príncipe | 1° giugno | 1982 S | 1° giugno | 1982 |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 23 luglio | 1959 |
| Sierra Leone | 13 giugno | 1961 S | 13 giugno | 1961 |
| Singapore | 25 ottobre | 1965 S | 25 ottobre | 1965 |
| Siria | 30 ottobre | 1961 S | 30 ottobre | 1961 |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Spagna | 30 maggio | 1960 | 30 maggio | 1961 |
| Suriname | 15 giugno | 1976 S | 15 giugno | 1976 |
| Svezia | 25 novembre | 1949 | 25 novembre | 1950 |
| Svizzera | 19 gennaio | 1952 | 19 gennaio | 1953 |
| Tanzania | 30 gennaio | 1962 S | 9 dicembre | 1961 |
| Thailandia | 26 febbraio | 1969 | 26 febbraio | 1970 |
| Tunisia | 11 ottobre | 1968 | 11 ottobre | 1969 |
| Turchia | 14 luglio | 1950 | 14 luglio | 1951 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Venezuela | 16 novembre | 1964 | 16 novembre | 1965 |
| Vietnam | 23 gennaio | 2019 | 23 gennaio | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ La Conv. non è applicabile a Norfolk. ^b^ La Conv. non è applicabile né alle Isole Faeröer, né alla Groenlandia. ^c^ La Conv. non è applicabile ai dipartimenti d'oltremare Guadeloupe, Guyane, Martinique e Réunion. ^d^ La Conv. non è applicabile alle Isole Cook, Niue e Tokelau. | | | | |

[^1]: RU  **1952**  121
[^2]: RS  **0.822.721.6**
[^3]: RS  **0.820.1**
[^4]: RS  **0.120**
[^5]: RS  **0.120**