0.822.719.1

RU **1950** 730; BBl **1949** I 1 ediz. ted., FF **1949** I 1 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione n. 81 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio

Adottata a Ginevra l’11 luglio 1947<br />Approvata dall’Assemblea federale il 16 giugno 1949[^1]<br />Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 13 luglio 1949<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1950[^2]

(Stato 29 aprile 2025)

## **Parte I** Ispezione del Lavoro nell’Industria {#part_I}
##### **Art. 1** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--1}
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

##### **Art. 2** {#part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--2}
1. Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti nei quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione.
2. La legislazione nazionale potrà esonerare le miniere e le imprese di trasporto o parte di tali aziende dall’applicazione della presente convenzione.

##### **Art. 3** {#part_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--3}
1. Il sistema d’ispezione del lavoro sarà incaricato:
a. di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni del lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione, come, per esempio, le disposizioni sulla durata del lavoro, i salari, la sicurezza, l’igiene ed il benessere, l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, ed altre materie inerenti, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni;
b. di fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed agli operai sui mezzi più efficaci per l’osservanza delle disposizioni legali;
c. di richiamare l’attenzione delle autorità competenti sulle deficienze o gli<br /> abusi che non sono specificatamente coperti dalle disposizioni legali vigenti.
2. Qualora altre funzioni fossero affidate agli ispettori del lavoro, queste non dovranno essere di ostacolo all’esercizio delle loro funzioni principali né pregiudicare in qualsiasi modo l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e gli operai.

##### **Art. 4** {#part_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--4}
1. Per quanto sia compatibile con la prassi amministrativa del singolo Membro, l’ispettorato del lavoro sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un’autorità centrale.
2. Qualora si tratti di uno Stato federativo, l’espressione «autorità centrale» potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di un’entità costituente federata.

##### **Art. 5** {#part_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--5}
L’autorità competente dovrà prendere i provvedimenti appropriati per favorire:
a. l’effettiva cooperazione tra i servizi d’ispezione, da una parte, ed altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività analoghe, dall’altra;
b. la collaborazione tra i funzionari dell’ispettorato del lavoro e i datori di lavoro e gli operai o le loro organizzazioni.

##### **Art. 6** {#part_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--6}
Il personale dell’ispettorato sarà composto di pubblici funzionari il cui statuto e le cui condizioni di servizio ne assicurano la stabilità dell’impiego e l’indipendenza da qualsiasi mutamento di governo e da illecite influenze esterne.

##### **Art. 7** {#part_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--7}
1. Con riserva delle condizioni alle quali la legislazione nazionale sottopone il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno scelti unicamente in base alla loro idoneità a svolgere le funzioni che dovranno assumere.
2. Le autorità competenti indicheranno i mezzi per accertare tale idoneità.
3. Agli ispettori del lavoro deve essere data una formazione adeguata che li renda idonei ad esercitare le loro funzioni.

##### **Art. 8** {#part_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--8}
Le donne potranno, analogamente agli uomini, essere designate come membri del personale del servizio d’ispezione; in caso di bisogno, compiti speciali potranno essere affidati agli ispettori, rispettivamente alle ispettrici del lavoro.

##### **Art. 9** {#part_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--9}
Ciascun Membro prenderà i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di periti e di tecnici debitamente qualificati, compresi i tecnici medici, meccanici, elettricisti e chimici nell’esercizio delle funzioni dell’ispettorato, secondo i metodi reputati meglio adeguati alle condizioni nazionali, allo scopo di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti l’igiene e la sicurezza degli operai nell’esercizio della loro professione e di indagare sugli effetti dei procedimenti usati, delle materie utilizzate e dei metodi di lavoro seguiti, come pure sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza dei lavoratori.

##### **Art. 10** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--10}
Il numero degli ispettori del lavoro sarà sufficiente per garantire l’esercizio efficace delle funzioni dell’ispettorato e sarà stabilito tenendo conto:
a. dell’importanza dei compiti affidati agli ispettori, ed in modo particolare:
        I. del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;
        II. del numero e della categoria degli operai occupati in tali stabilimenti;
        III. del numero e della complessità delle disposizioni legali la cui applicazione dev’essere garantita;
b. dei mezzi materiali d’esecuzione messi a disposizione degli ispettori;
c. delle condizioni pratiche nelle quali dovranno essere fatte le visite d’ispezione per essere efficaci.

##### **Art. 11** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--11}
1. L’autorità competente provvederà a fornire agli ispettori del lavoro:
a. uffici sul posto attrezzati in modo adeguato ai bisogni del servizio ed accessibili a tutti gli interessati;
b. facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni quando non esistano adeguate facilitazioni di trasporto pubblico.
2. L’autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per il rimborso agli ispettori del lavoro di tutte le spese di trasferta e delle spese accessorie sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. 12** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--12}
1. Gli ispettori del lavoro muniti dei documenti giustificativi delle loro funzioni saranno autorizzati:
a. ad accedere liberamente, senza preavviso ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, in tutti gli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;
b. ad accedere durante il giorno in qualsiasi locale di cui possono ragionevolmente supporre che sia sottoposto al controllo dell’ispettorato;
c. a procedere ad esami, controlli od inchieste giudicati necessari per garantire l’effettiva osservanza delle disposizioni legali e segnatamente:
        I. ad interrogare, solo o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’azienda su qualsiasi materia relativa all’applicazione<br /> delle disposizioni legali;
        II. a domandare che siano presentati i libri contabili, i registri e i documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione sulle condizioni di lavoro, allo scopo di verificare se siano conformi alle disposizioni legali e di copiarli o di farne degli estratti;
        III. ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è prevista dalle<br /> disposizioni legali;
        IV. a prelevare ed a portar via, perché siano analizzati, campioni di materiali e di sostanze usate o manipolate, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito di tali operazioni.
2. Procedendo ad una visita d’ispezione, l’ispettore dovrà comunicare la sua presenza al datore di lavoro o al suo rappresentante, purché non giudichi che tale comunicazione possa pregiudicare l’efficacia del controllo.

##### **Art. 13** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--13}
1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a provocare misure destinate ad eliminare i difetti degli impianti, delle attrezzature o dei metodi di lavoro che essi potessero ragionevolmente considerare come una minaccia per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
2. Per essere in grado di provocare tali misure, gli ispettori avranno il diritto, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario od amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o di far ordinare:
a. che, entro un termine stabilito, siano apportate agl’impianti le modificazioni necessarie per garantire la stretta applicazione delle disposizioni legali concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b. che siano presi provvedimenti immediatamente eseguibili in caso di imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se la procedura fissata al secondo capoverso non è compatibile con la prassi amministrativa o giudiziaria di un singolo Membro, gli ispettori avranno il diritto di adire l’autorità competente perché ingiunga che siano prese o faccia essa stessa prendere misure immediatamente eseguibili.

##### **Art. 14** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--14}
L’ispettorato del lavoro dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali nelle circostanze e nella forma prescritta dalla legislazione nazionale.

##### **Art. 15** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--15}
Con riserva delle eccezioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale, gli ispettori del lavoro:
a. non potranno avere alcun interesse diretto o indiretto nelle imprese poste sotto il loro controllo;
b. saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o di commercio o i procedimenti d’esercizio di cui possono aver<br /> avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni;
c. dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi lagnanza che segnali loro un difetto nell’impianto o una contravvenzione alle disposizioni legali, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante d’aver proceduto ad un’ispezione in seguito ad una lagnanza.

##### **Art. 16** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--16}
Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati frequentemente e scrupolosamente, nella misura necessaria per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni legali di cui si tratta.

##### **Art. 17** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--17}
1. Le persone che violeranno o trascureranno d’osservare le prescrizioni legali la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di immediato perseguimento legale, senza alcun preavviso. La legislazione nazionale potrà tuttavia prevedere eccezioni nei casi in cui dovrebbe essere dato un preavviso che permetta di rimediare alla situazione o di prendere misure preventive.
2. È lasciata facoltà agli ispettori del lavoro di dare avvertimenti o consigli invece di promuovere o di raccomandare perseguimenti.

##### **Art. 18** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--18}
La legislazione nazionale prevederà e farà effettivamente applicare, adeguate<br />sanzioni per violazione delle disposizioni legali la cui applicazione è soggetta al<br />controllo di ispettori del lavoro o per ostruzionismo agli ispettori del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. 19** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--19}
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici d’ispezione locali, a seconda del caso, saranno tenuti a sottoporre all’autorità centrale d’ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati della loro attività.
2. Questi rapporti saranno compilati nel modo prescritto dall’autorità centrale e tratteranno gli argomenti indicati di tempo in tempo dall’autorità centrale; essi saranno presentati nella frequenza prescritta dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

##### **Art. 20** {#part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--20}
1. L’autorità centrale d’ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi d’ispezione posti sotto il suo controllo.
2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole, non superiore, in ogni caso, a dodici mesi, a contare dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annuali saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un ragionevole termine dalla loro pubblicazione che non deve, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

##### **Art. 21** {#part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--21}
Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale d’ispezione si riferirà agli oggetti seguenti:
a. leggi e regolamenti di competenza dell’ispettorato del lavoro;
b. personale dell’ispettorato del lavoro;
c. statistiche degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato e numero degli operai in essi occupati;
d. statistica delle visite d’ispezione;
e. statistica delle contravvenzioni commesse e delle sanzioni imposte;
f. statistica degli infortuni sul lavoro;
g. statistica delle malattie professionali,

come pure a tutti gli altri punti che si riferiscono a questi oggetti in quanto gli uni e gli altri rientrino nel controllo di detta autorità centrale.

## **Parte II** Ispezione del Lavoro nel Commercio {#part_II}
##### **Art. 22** {#part_II/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--22}
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente parte della presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali.

##### **Art. 23** {#part_II/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--23}
Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali si applica agli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

##### **Art. 24** {#part_II/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--24}
Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali dovrà essere<br />conforme alle disposizioni degli articoli dal 3 al 21 della presente convenzione, in quanto siano applicabili.

## **Parte III** Provvedimenti vari {#part_III}
##### **Art. 25** {#part_III/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--25}
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la propria ratificazione, escludere la Parte II dalla sua accettazione della convenzione.
2. Ogni Membro che abbia fatto tale dichiarazione può annullarla in ogni tempo mediante una susseguente dichiarazione.
3. Ogni Membro in confronto del quale vige una dichiarazione fatta conformemente al primo capoverso del presente articolo, indicherà annualmente nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione lo stato della sua legislazione e della sua prassi sulle disposizioni della Parte II della presente convenzione, precisando in quale misura vi ha dato seguito o si è proposto di darvi seguito.

##### **Art. 26** {#part_III/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--26}
Nei casi in cui non appare certo se uno stabilimento, una parte o un servizio di uno stabilimento siano sottoposti alla presente convenzione, spetta all’autorità competente decidere la questione.

##### **Art. 27** {#part_III/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--27}
Nella presente convenzione l’espressione «disposizioni legali» comprende, oltre la legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi che hanno forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro devono garantire l’applicazione.

##### **Art. 28** {#part_III/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--28}
Nei rapporti annuali da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^3]saranno contenute le informazioni particolareggiate concernenti tutta la legislazione nazionale che dà effetto alle disposizioni della presente convenzione.

##### **Art. 29** {#part_III/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--29}
1. Quando un territorio di un Membro comprende vaste regioni o quando a motivo della poca densità della popolazione o del loro stato di civilizzazione, l’autorità competente giudica impossibile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, detta autorità può esonerare queste regioni dall’applicazione della convenzione, tanto in maniera generale quanto con le eccezioni che reputa adeguate in confronto di certi stabilimenti o di certi lavori.
2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^4], qualsiasi regione per la quale si propone di ricorrere alle disposizioni del presente articolo, dando i motivi che giustificano siffatto modo di procedere. In seguito, nessun Membro potrà far capo alle disposizioni del presente articolo, salvo che per le regioni che avrà in tal modo indicato.
3. Ogni Membro che fa capo alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, i motivi per i quali rinuncia al diritto di ricorrere a tali disposizioni.

##### **Art. 30** {#part_III/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--30}
1. Per quanto concerne i territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^5], nel testo emendato dall’Istrumento d’emendamento alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, esclusi i territori contemplati nei capoversi quarto e quinto di detto articolo in tal modo emendato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratificazione, una dichiarazione che designi:
a. i territori per i quali s’impegna che siano applicate senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
b. i territori per i quali s’impegna ad applicare, con modificazioni, le disposizioni della convenzione indicando il genere delle modificazioni;
c. i territori ai quali è applicabile la convenzione e, in tali casi, le ragioni per le quali è applicabile;
d. i territori per i quali riserva la sua decisione.
2. Gli impegni menzionati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati come parti integranti della ratificazione e produrranno identici effetti.
3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante nuova dichiarazione, interamente o in parte, alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente, conformemente alle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.
4. Ogni Membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica sotto qualsiasi altro aspetto il termine di ogni dichiarazione precedente e che fa conoscere la situazione in<br />determinati territori.

##### **Art. 31** {#part_III/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--31}
1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione entrano nell’ambito delle competenze proprie delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d’intesa col Governo del territorio stesso, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di questo territorio, degli obblighi imposti dalla presente convenzione.
2. Una dichiarazione d’accettazione degli obblighi imposti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro congiunta autorità;
b. da qualsiasi altra autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite[^6]o di qualsiasi altra disposizione in vigore, in confronto di detto territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, tali modificazioni devono essere specificate.
4. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o in parte, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una dichiarazione anteriore.
5. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto tutt’altro aspetto, i termini di qualsiasi altra dichiarazione precedente e che esponga la situazione per quanto concerne l’applicazione della presente convenzione.

## **Parte IV** Disposizioni finali {#part_IV}
##### **Art. 32** {#part_IV/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--32}
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procede alla loro registrazione.

##### **Art. 33** {#part_IV/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--33}
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui il Direttore generale avrà registrato la ratificazione.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due ratificazioni saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

##### **Art. 34** {#part_IV/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--34}
1. Ogni Membro che abbia ratificato la precedente convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente<br />convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

##### **Art. 35** {#part_IV/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--35}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ciascuna ratificazione, dichiarazione e disdetta che gli sarà stata comunicata dai Membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

##### **Art. 36** {#part_IV/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--36}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite perché proceda alla registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carte delle Nazioni Unite[^7], informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

##### **Art. 37** {#part_IV/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--37}
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 38** {#part_IV/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--38}
1. Qualora la Conferenza approvasse una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione, e purché la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto e nonostante l’articolo 34 che precede, la<br /> disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a contare dalla data dell’entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

##### **Art. 39** {#part_IV/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.1--39}
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 18 agosto | 2004 | 18 agosto | 2005 |
| Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
| Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
| Antigua e Barbuda^a^ | 2 febbraio | 1983 S | 2 febbraio | 1983 |
| Arabia Saudita | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 |
| Argentina | 17 febbraio | 1955 | 17 febbraio | 1956 |
| Armenia | 17 dicembre | 2004 | 17 dicembre | 2005 |
| Australia^a^^b^ | 24 giugno | 1975 | 24 giugno | 1976 |
| Austria | 30 aprile | 1949 | 30 aprile | 1950 |
| Azerbaigian | 9 agosto | 2000 | 9 agosto | 2001 |
| Bahamas | 25 maggio | 1976 | 25 maggio | 1977 |
| Bahrein | 11 giugno | 1981 | 11 giugno | 1982 |
| Bangladesh | 22 giugno | 1972 S | 22 giugno | 1972 |
| Barbados^a^ | 8 maggio | 1967 S | 8 maggio | 1967 |
| Belarus | 25 settembre | 1995 | 25 settembre | 1996 |
| Belgio | 5 aprile | 1957 | 5 aprile | 1958 |
| Belize | 15 dicembre | 1983 S | 15 dicembre | 1983 |
| Benin | 11 giugno | 2001 | 11 giugno | 2002 |
| Bolivia | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
| Botswana | 22 dicembre | 2022 | 22 dicembre | 2023 |
| Brasile | 11 ottobre | 1989 | 11 ottobre | 1990 |
| Bulgaria | 29 dicembre | 1949 | 29 dicembre | 1950 |
| Burkina Faso | 21 maggio | 1974 | 21 maggio | 1975 |
| Burundi | 30 luglio | 1971 | 30 luglio | 1972 |
| Camerun^a^ | 3 settembre | 1962 | 3 settembre | 1963 |
| Canada | 17 giugno | 2019 | 17 giugno | 2020 |
| Capo Verde | 16 ottobre | 1979 S | 16 ottobre | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 16 marzo | 2011 | 16 marzo | 2012 |
| Ciad | 30 novembre | 1965 | 30 novembre | 1966 |
| Cina | | | | |
| Hong Kong^c^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao^d^ | 13 luglio | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 23 settembre | 1960 | 16 agosto | 1960 |
| Colombia^a^ | 13 novembre | 1967 | 13 novembre | 1968 |
| Comore | 23 ottobre | 1978 S | 23 ottobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 19 aprile | 1968 | 19 aprile | 1969 |
| Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
| Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 |
| Côte d’Ivoire | 5 giugno | 1987 | 5 giugno | 1988 |
| Cuba | 7 settembre | 1954 | 7 settembre | 1955 |
| Danimarca | 6 agosto | 1958 | 6 agosto | 1959 |
| Dominica | 28 febbraio | 1983 | 28 febbraio | 1984 |
| Dominicana, Repubblica | 22 settembre | 1953 | 22 settembre | 1954 |
| Ecuador | 26 agosto | 1975 | 26 agosto | 1976 |
| Egitto | 11 ottobre | 1956 | 11 ottobre | 1957 |
| El Salvador | 15 giugno | 1995 | 15 giugno | 1996 |
| Emirati Arabi Uniti | 27 maggio | 1982 | 27 maggio | 1983 |
| Estonia | 1° febbraio | 2005 | 1° febbraio | 2006 |
| Eswatini | 5 giugno | 1981 | 5 giugno | 1982 |
| Figi | 28 maggio | 2008 | 28 maggio | 2009 |
| Filippine | 5 novembre | 2024 | 5 novembre | 2025 |
| Finlandia | 20 gennaio | 1950 | 20 gennaio | 1951 |
| Francia | 16 dicembre | 1950 | 16 dicembre | 1951 |
| Guadalupa | 27 aprile | 1954 A | 27 aprile | 1955 |
| Guayana francese | 27 aprile | 1954 A | 27 aprile | 1955 |
| Martinica | 27 aprile | 1954 A | 27 aprile | 1955 |
| Nuova Caledonia^e^ | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Riunione | 27 aprile | 1954 A | 27 aprile | 1955 |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gabon | 17 luglio | 1972 | 17 luglio | 1973 |
| Germania | 14 giugno | 1955 | 14 giugno | 1956 |
| Ghana | 2 luglio | 1959 | 2 luglio | 1960 |
| Giamaica^a^ | 26 dicembre | 1962 S | 26 dicembre | 1962 |
| Giappone | 20 ottobre | 1953 | 20 ottobre | 1954 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Giordania | 27 marzo | 1969 | 27 marzo | 1970 |
| Grecia | 16 giugno | 1955 | 16 giugno | 1956 |
| Grenada^a^ | 9 luglio | 1979 S | 9 luglio | 1979 |
| Guatemala | 13 febbraio | 1952 | 13 febbraio | 1953 |
| Guinea | 26 marzo | 1959 | 26 marzo | 1960 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 S | 21 febbraio | 1977 |
| Guyana^a^ | 8 giugno | 1966 S | 8 giugno | 1966 |
| Haiti | 31 marzo | 1952 | 31 marzo | 1953 |
| Honduras | 6 maggio | 1983 | 6 maggio | 1984 |
| India^a^ | 7 aprile | 1949 | 7 aprile | 1950 |
| Indonesia | 29 gennaio | 2004 | 29 gennaio | 2005 |
| Iraq | 13 gennaio | 1951 | 13 gennaio | 1952 |
| Irlanda | 16 giugno | 1951 | 16 giugno | 1952 |
| Islanda | 24 marzo | 2009 | 24 marzo | 2010 |
| Israele | 7 giugno | 1955 | 7 giugno | 1956 |
| Italia | 22 ottobre | 1952 | 22 ottobre | 1953 |
| Kazakstan | 6 luglio | 2001 | 6 luglio | 2002 |
| Kenya | 13 gennaio | 1964 S | 13 gennaio | 1964 |
| Kirghizistan | 26 luglio | 2000 | 26 luglio | 2001 |
| Kuwait | 23 novembre | 1964 | 23 novembre | 1965 |
| Lesotho | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 |
| Lettonia | 25 luglio | 1994 | 25 luglio | 1995 |
| Libano | 26 luglio | 1962 | 26 luglio | 1963 |
| Liberia | 25 marzo | 2003 | 25 marzo | 2004 |
| Libia | 27 maggio | 1971 | 27 maggio | 1972 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 3 marzo | 1958 | 3 marzo | 1959 |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 21 dicembre | 1971 | 21 dicembre | 1972 |
| Malawi | 22 marzo | 1965 | 22 marzo | 1966 |
| Malaysia | 3 marzo | 1964 S | 3 marzo | 1964 |
| Mali | 2 marzo | 1964 | 2 marzo | 1965 |
| Malta^a^ | 4 gennaio | 1965 S | 4 gennaio | 1965 |
| Marocco | 14 marzo | 1958 | 14 marzo | 1959 |
| Mauritania | 8 novembre | 1963 | 8 novembre | 1964 |
| Maurizio | 2 dicembre | 1969 S | 2 dicembre | 1969 |
| Moldova | 12 agosto | 1996 | 12 agosto | 1997 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 | 3 giugno | 2007 |
| Mozambico | 6 giugno | 1977 | 6 giugno | 1978 |
| Namibia | 20 settembre | 2018 | 20 settembre | 2019 |
| Niger | 9 gennaio | 1979 | 9 gennaio | 1980 |
| Nigeria^a^ | 17 ottobre | 1960 S | 17 ottobre | 1960 |
| Norvegia | 5 gennaio | 1949 | 7 aprile | 1950 |
| Nuova Zelanda^a^ | 30 novembre | 1959 | 30 novembre | 1960 |
| Paesi Bassi | 15 settembre | 1951 | 15 settembre | 1952 |
| Aruba | 15 settembre | 1951 | 15 settembre | 1952 |
| Curaçao | 15 settembre | 1951 | 15 settembre | 1952 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 15 settembre | 1951 | 15 settembre | 1952 |
| Sint Maarten | 15 settembre | 1951 | 15 settembre | 1952 |
| Papua Nuova Guinea | 27 settembre | 2023 | 27 settembre | 2024 |
| Pakistan | 10 ottobre | 1953 | 10 ottobre | 1954 |
| Panama | 3 giugno | 1958 | 3 giugno | 1959 |
| Paraguay | 28 agosto | 1967 | 28 agosto | 1968 |
| Perù | 1°febbraio | 1960 | 1°febbraio | 1961 |
| Polonia | 2 giugno | 1995 | 2 giugno | 1996 |
| Portogallo | 12 dicembre | 1962 | 2 febbraio | 1963 |
| Qatar | 18 agosto | 1976 | 18 agosto | 1977 |
| Regno Unito^a *^ | 28 giugno | 1949 | 28 giugno | 1950 |
| Gibilterra | 22 marzo | 1958 A | 22 marzo | 1959 |
| Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
| Romania | 6 giugno | 1973 | 6 giugno | 1974 |
| Ruanda | 2 dicembre | 1980 | 2 dicembre | 1981 |
| Russia | 2 luglio | 1998 | 2 luglio | 1999 |
| Saint Vincent e Grenadine | 21 ottobre | 1998 S | 21 ottobre | 1998 |
| Salomone, Isole | 6 agosto | 1985 S | 6 agosto | 1985 |
| São Tomé e Príncipe | 1°giugno | 1982 S | 1°giugno | 1982 |
| Seicelle | 28 ottobre | 2005 | 28 ottobre | 2006 |
| Senegal | 22 ottobre | 1962 | 22 ottobre | 1963 |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 18 agosto | 1956 |
| Sierra Leone^a^ | 13 giugno | 1961 S | 13 giugno | 1961 |
| Singapore | 25 ottobre | 1965 S | 25 ottobre | 1965 |
| Siria | 26 luglio | 1960 | 26 luglio | 1961 |
| Slovacchia | 17 settembre | 2009 | 17 settembre | 2010 |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Spagna | 30 maggio | 1960 | 30 maggio | 1961 |
| Sri Lanka | 3 aprile | 1956 | 3 aprile | 1957 |
| Sudan | 22 ottobre | 1970 | 22 ottobre | 1971 |
| Suriname | 15 giugno | 1976 S | 15 giugno | 1976 |
| Svezia | 25 novembre | 1949 | 25 novembre | 1950 |
| Svizzera | 13 luglio | 1949 | 13 luglio | 1950 |
| Tagikistan | 21 ottobre | 2009 | 21 ottobre | 2010 |
| Taipei cinese (Taiwan)^a^ | 13 febbraio | 1962 | 13 febbraio | 1963 |
| Tanzania^a^ | 30 gennaio | 1962 S | 30 gennaio | 1962 |
| Togo | 30 marzo | 2012 | 30 marzo | 2013 |
| Trinidad e Tobago | 17 agosto | 2007 | 17 agosto | 2008 |
| Tunisia | 15 maggio | 1957 | 15 maggio | 1958 |
| Turchia | 5 marzo | 1951 | 5 marzo | 1952 |
| Ucraina | 10 novembre | 2004 | 10 novembre | 2005 |
| Uganda^a^ | 4 giugno | 1963 S | 4 giugno | 1963 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Uruguay | 28 giugno | 1973 | 28 giugno | 1974 |
| Uzbekistan | 19 novembre | 2019 | 19 novembre | 2020 |
| Venezuela | 21 luglio | 1967 | 21 luglio | 1968 |
| Vietnam | 3 ottobre | 1994 | 3 ottobre | 1995 |
| Yemen | 29 luglio | 1976 | 29 luglio | 1977 |
| Zambia | 23 dicembre | 2013 | 23 dicembre | 2014 |
| Zimbabwe | 16 settembre | 1993 | 16 settembre | 1994 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Questo Stato è parte alla Conv. esclusa la parte II. | | | | |
| ^b^ La Conv. non è applicabile a Norfolk. | | | | |
| ^c^ Dal 22 mar. 1959 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | |
| ^d^ In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. | | | | |
| ^e^ La Conv. è applicabile alla Nouva-Caledonia senza modifica, dal 5 apr. 2000. | | | | |

[^1]: Ad eccezione della parte II la quale è stata approvata dal DF del 8 mar. 1971  (RU  **1950**  729, **1971**  1135).
[^2]: Ad eccezione della parte II la quale è entrata in vigore il 1° giu. 1972.
[^3]: RS  **0.820.1**
[^4]: RS  **0.820.1**
[^5]: RS  **0.820.1**
[^6]: RS  **0.120**
[^7]: RS  **0.120**