0.817.142.1

^^RU **1954** 211

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi

Conchiusa a Stresa il 1° giugno 1951<br />Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 1952[^2]<br />Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 5 giugno 1953<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1953

(Stato 14  maggio 2005)

Le Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di un disciplinamento e di una cooperazione internazionali che garantiscano l’uso leale delle designazioni di origine e delle denominazioni dei formaggi,

e considerata perciò l’importanza di definire le designazioni d’origine e le denominazioni aggiungendo a queste l’indicazione delle caratteristiche dei formaggi cui sono riferite, per proteggerne le caratteristiche originarie e l’uso e per informazione degli acquirenti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--1}
Le Parti contraenti s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti che, nella forma richiesta dalla legislazione interna, garantiscano l’applicazione delle norme e delle disposizioni stabilite negli articoli dal 2 al 9.

Esse s’impegnano segnatamente a vietare e a reprimere sul loro territorio, nelle lingue del paese o in una lingua straniera, l’uso di designazioni d’origine, denominazioni o indicazioni contrarie a siffatte norme.

Questo impegno concerne qualsiasi indicazione inveritiera circa l’origine, la specie, la natura o le qualità specifiche dei formaggi, apposta sugli stessi oppure su prodotti con i quali possono essere confusi, messi in circolazione, importati, depositati, offerti in vendita o venduti, sia per il commercio interno sia per l’esportazione; esso si riferisce parimente alle indicazioni usate su gl’imballaggi, le fatture, le lettere di vettura e i documenti commerciali, come pure nella pubblicità, su i marchi, i nomi, le iscrizioni e le illustrazioni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle merci in transito.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--2}
La parola «formaggio» è riservata ai prodotti fermentati o no, ottenuti mediante sgocciolamento della cagliata di latte, di panna, di latte parzialmente o interamente scremato, o della loro mescolanza, come pure ai prodotti ottenuti per concentrazione parziale di siero di latte o di latticello di burro, esclusa in ogni caso qualsiasi aggiunta di sostanza grassa non proveniente dal latte.

Le Parti contraenti s’impegnano a sopprimere sul loro territorio, entro due anni al massimo a contare dalla ratificazione della presente Convenzione, ove occorra con disposizioni aventi forza di legge, qualsiasi uso della denominazione «formaggio», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--3}
Le «designazioni d’origine», il cui uso, sul territorio di una delle Parti contraenti, è disciplinato da norme pubbliche interne e riservato ai formaggi tradizionalmente fabbricati o raffinati in determinate regioni conformemente agli usi leali e costanti del luogo, sono elencate per paese nell’Allegato A[^3]; esse sono esclusivamente riservate a detti formaggi tanto se sole quanto se accompagnate da un aggettivo qualificativo o da una espressione che ne corregga il significato, come «tipo», «uso», «genere» o altro.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--4}
Le «denominazioni», il cui uso, sul territorio di una delle Parti contraenti che per prima le ha utilizzate, è disciplinato da norme pubbliche interne e riservato a formaggi di caratteristiche ben definite, sono elencate per paese nell’Allegato B[^4].

Le caratteristiche dei formaggi cui si applicano siffatte denominazioni sono definite dalla Parte contraente interessata e devono riferirsi sopra tutto alla forma, al peso, alle dimensioni, al genere e al colore della crosta e della pasta, come pure al contenuto in sostanza grassa.

Le denominazioni di formaggi indicate nell’Allegato B non possono essere trasferite nell’Allegato A; le altre Parti contraenti potranno usarle esclusivamente per designare formaggi che siano stati fabbricati sul loro territorio e abbiano le caratteristiche definite nell’Allegato B, purché la denominazione sia accompagnata dall’indicazione del paese di fabbricazione in carattere identici, quanto al tipo, alle dimensioni e ai colori, a quelli usati per la denominazione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--5}
Ciascuna Parte contraente può domandare che negli allegati A e B[^5]sia iscritta una designazione d’origine o una denominazione di formaggio e sia aggiunto qualsiasi altro complemento.

A tale scopo essa notificherà la sua domanda al Governo della Repubblica Italiana, depositario della presente Convenzione, il quale informerà della notificazione tutti i membri del Consiglio permanente menzionato qui di seguito.

La domanda e i documenti che devono accompagnarla vanno stesi in tanti esemplari quante sono le Parti contraenti.

Essa sarà corredata:
a. per ogni domanda d’iscrizione nell’Allegato B, del testo di cui è chiesta l’inserzione nell’Allegato stesso, d’un memoriale giustificativo e del parere consultivo della Federazione internazionale del latte che la Parte contraente deve farsi rilasciare prima di presentare la domanda;
b. per ogni domanda d’iscrizione nell’Allegato A, dei documenti suddetti, del testo delle norme interne, contemplate dall’articolo 3, e inoltre di tutti i documenti intesi ad accertare che la designazione d’origine di cui si tratta è stata usata, sul territorio o su una zona del territorio della Parte contraente che fa la domanda, per indicare, conformemente agli usi leali e costanti del luogo, formaggi provenienti da una regione delimitata che conferisce loro le caratteristiche tipiche.

Per l’esame delle domande è istituito un Consiglio permanente che comprende un Rappresentante di ciascuna Parte contraente; il Consiglio stabilisce i propri statuti come pure le norme di procedura.

Per le iscrizioni nell’Allegato A è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio permanente e per quelle nell’Allegato B, la maggioranza semplice.

Il Consiglio permanente decide sulle domande d’iscrizione entro un termine massimo di sei mesi a contare dal giorno in cui il Governo italiano ha ricevuto la notificazione della Parte contraente che fa la domanda; il Governo della Repubblica italiana comunica la decisione a ciascuna Parte contraente.

Per il mercato interno, è concesso alle Parti contraenti un termine massimo di due anni a contare dalla nuova iscrizione, affinché possano conformarsi ai nuovi obblighi che ne risultano; se una Parte contraente desidera essere posta al beneficio di questa disposizione, essa deve notificare la sua decisione al Governo della Repubblica Italiana che ne informa i membri del Consiglio permanente.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--6}
I formaggi destinati all’esportazione devono portare le seguenti indicazioni:
a. paese di fabbricazione;
b. contenuto minimo di sostanza grassa in percento della sostanza secca, restando inteso che per i formaggi contenenti almeno il 45 per cento di sostanza grassa rispetto a quella secca, l’indicazione della percentuale può essere sostituita dalla parola «grasso».

Per i formaggi venduti imballati, le indicazioni che non possono essere apposte sul formaggio stesso saranno apposte sull’imballaggio così come è presentato al consumatore.

Inoltre, i documenti concernenti i formaggi devono portare la denominazione del formaggio.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--7}
La parola «formaggio», come pure ogni designazione d’origine o denominazione di formaggio usata per contraddistinguere il prodotto della fusione del formaggio, dev’essere accompagnata dall’aggettivo «fuso».

L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte, con o senza addizione di sali minerali, spezie e aromi ovvero, laddove è autorizzata dalla legislazione nazionale, con eventuale aggiunta di vitamine; possono essere parimente aggiunti sali dissolventi ed emulsionanti, in una proporzione non superiore al 3 per cento del peso totale.

L’aggiunta di prosciutto magro al formaggio fuso è autorizzata a condizione che il formaggio sia chiaramente denominato «formaggio fuso con prosciutto».

È lecito usare per i formaggi fusi una delle designazioni d’origine previste nell’articolo 3, a condizione che essi siano esclusivamente prodotti con formaggi naturali che abbiano quella designazione.

Le denominazioni previste nell’articolo 4 possono essere usate per formaggi fusi il cui contenuto in formaggio di quella denominazione sia del 75 per cento e che, per il rimanente, contengano formaggio di qualità analoga.

I formaggi fusi non devono avere le forme e, in pari tempo, le caratteristiche esterne dei formaggi contemplati dalla presente Convenzione; questa riserva non è applicabile alla forma rettangolare data ai formaggi fusi che non presentano le caratteristiche esterne dei formaggi naturali.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--8}
I formaggi fusi devono portare sull’imballaggio le indicazioni previste nell’articolo 6, nonché la data di fabbricazione (mediante segni convenzionali o no) e l’indicazione del peso netto minimo che aveva il formaggio all’uscita del caseificio e senza imballaggio.

Quando gl’imballaggi contengono parecchie piccole unità o porzioni, il peso complessivo e le altre indicazioni prescritte possono essere apposti soltanto sugli imballaggi stessi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--9}
Tutte le contestazioni derivanti dall’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o da difficoltà d’applicazione che non possono essere risolte mediante trattative dirette saranno sottoposte al Consiglio permanente indicato nell’articolo 5.

Il Consiglio, sentita la Federazione internazionale del latte e dei latticini e tenuto conto di tutti i documenti e mezzi di prova utili, procederà a un tentativo di conciliazione; se questo tentativo risulta infruttuoso e sono stati esauriti tutti i mezzi di conciliazione, le Parti contraenti interessate conservano il diritto di ricorrere in ultima istanza alla Corte Internazionale di Giustizia.

I Governi interessati s’impegnano a sostenere in comune le spese di procedura.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--10}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati non appena possibile presso il Governo della Repubblica Italiana, il quale notificherà la data del deposito a ciascun Governo firmatario.

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che quattro Stati firmatari avranno depositato gli strumenti di ratificazione. Essa entrerà in vigore per ciascuno degli Stati firmatari trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratificazione.

Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’accessione di tutti gli Stati. L’accessione avrà effetto a contare dal deposito dello strumento d’adesione presso il Governo della Repubblica Italiana il quale notificherà a ciascun firmatario e allo Stato aderente la data di questo deposito. La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Stato in nome del quale sarà stato depositato uno strumento di adesione, trenta giorni dopo questo deposito.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--11}
La presente Convenzione può essere disdetta da ciascuna Parte contraente trascorso un termine di tre anni a contare dalla data della sua entrata in vigore.

La disdetta della Convenzione da parte di uno Stato contraente sarà fatta mediante notificazione scritta di questo Stato al Governo della Repubblica Italiana che la comunicherà alle altre Parti contraenti indicando il giorno in cui l’ha ricevuta.

La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo della Repubblica Italiana. Trascorso questo termine, la Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte che l’ha disdetta, ma rimarrà in vigore tra le altre Parti contraenti.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Stresa, il 1° giugno 1951, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme).

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:ILe Parti contraenti la cui legislazione impone l’uso della denominazione discriminante «formaggio con margarina» sono autorizzate a conservare l’uso di questa denominazione soltanto per il mercato interno e per gli scambi di questo prodotto ai quali possono precedere tra di loro o con gli Stati non contraenti.IILa disposizione dell’articolo 3 della Convenzione deve essere applicata soltanto ai formaggi fabbricati con latte che non sia latte di vacca.Tuttavia, le «designazioni d’origine» dei formaggi indicati qui di seguito, fabbricati con latte di vacca, devono fruire della protezione contemplata nell’articolo 3, per quanto concerne la designazione d’origine di detti formaggi sui mercati interni delle Parti contraenti, come pure nel loro commercio reciproco, con il beneficio, per i loro mercati interni, del termine d’applicazione previsto nell’ultimo capoverso dell’articolo 5 della Convenzione.Nei loro scambi commerciali con gli Stati che non aderiscono alla presente Convenzione, dette designazioni d’origine possono essere usate a condizione che sia indicato anche il nome del paese di fabbricazione.Le Parti contraenti convengono che, trascorsi tre anni dalla firma della presente Convenzione:
a. le designazioni d’origine indicate qui di seguito potranno essere usate esclusivamente dal paese d’origine del formaggio, come se fossero elencate nell’Allegato A[^6], a condizione che siano stati presentati i documenti giustificativi previsti negli articoli 3 e 5, lettera b, della Convenzione;
b. lo Stato depositario della Convenzione convoca, nel più breve termine possibile, la presente Conferenza diplomatica a una nuova sessione che, in base all’esperienza fatta in virtù della presente Convenzione, avrà lo scopo di modificare la limitazione, di cui sopra, concernente l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. Gorgonzola (Italia)
     Parmigiano Reggiano (Italia)IIIIn derogazione alla procedura istituita dall’articolo 5 della Convenzione per l’iscrizione negli Allegati A e B[^7], le Parti contraenti considerano che l’iscrizione in detti Allegati delle designazioni d’origine e delle denominazione di formaggi indicate qui di seguito è giustificata a condizione che la Parte contraente interessata abbia presentato i documenti previsti negli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione:

| Nell’allegato A | Nell’allegato B |
| --- | --- |
| Roquefort (Francia) | Camembert (Francia) |
| Pecorino Romano (Italia) | Brie (Francia)<br>Saint‑Paulin (Francia)<br>Fontina (Italia)<br>Fiore Sardo (Italia)<br>Asago (Italia)<br>Provolone (Italia)<br>Cacciocavallo (Italia)<br>Emmental (Svizzera)<br>Sbrinz (Svizzera)<br>Gruyère (Svizzera e Francia)<br>Gudbrandsdalsost (Norvegia[^8])<br>Nokkelost (Norvegia)<br>Samsoe (Danimarca[^9])<br>Maribo (Danimarca)<br>Danoe (Danimarca)<br>Svezia (Svezia[^10])<br>Herrigaards (Svezia)<br>Pinzgauer Bierkäse (Austria[^11]) |
IVCon riserva dell’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni conforme alle disposizioni della Convenzione, le Parti contraenti sono autorizzate a derogare all’obbligo di apporre le indicazioni previste negli articoli 6 e 8 nel commercio con Stati non contraenti, quando le norme in vigore o la situazione di questi mercati lo richiedano.Se, per l’esportazione verso uno Stato non contraente, l’uso del nome di un formaggio, sottoposto nel numero II del presente protocollo al regime dell’articolo 3 della Convenzione, è conseguenza ineluttabile della situazione risultante dalle norme vigenti in detto Stato, le Parti contraenti si garantiscono vicendevolmente la concessione di derogazioni eccezionali mentre cercheranno – come vi s’impegnano – di risolvere rapidamente la difficoltà che è cagione di queste derogazioni.*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Stresa, il 1° giugno 1951, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana. Il Governo delle Repubblica Italiana ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme).
### Protocollo di firma {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.142.1--annex-1}
Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I. I rappresentanti dei quattro Stati seguenti: Austria, Danimarca[^12], Norvegia[^13]e Svezia[^14], dichiarano di firmare «ad referendum» la presente Convenzione e il suo Protocollo. D’intesa con i quattro Stati sopra nominati è convenuto che entro un termine di due mesi a contare dalla firma della presente Convenzione ciascuno di essi farà conoscere in proposito la sua decisione al Governo della Repubblica Italiana.
II. I rappresentanti dei tre Stati seguenti: Danimarca, Norvegia e Svezia, dichiarano di firmare la presente Convenzione e il suo Protocollo con speciali riserve per quanto concerne le due disposizioni seguenti:
    a. secondo capoverso dell’articolo 4 della Convenzione;
    b. numero II del Protocollo allegato alla Convenzione.
III. Le altre Parti contraenti dichiarano di non accettare le riserve indicate nel numero II, lettere a e b, e hanno perciò convenuto la seguente procedura:
    A. Per quanto concerne la riserva del secondo capoverso dell’articolo 4 della Convenzione, è convenuto che una conferenza riunirà i rappresentanti dei Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione al momento in cui si terrà la Conferenza e che quest’ultima avrà luogo nella seconda quindicina di luglio 1951, all’Aia, per quanto il Governo dei Paesi Bassi dia a tale scelta il suo gradimento; essa avrà lo scopo di trovare una soluzione al problema che ha provocato detta riserva.
     Ai tre Stati che hanno espresso la riserva è concesso un termine di tre mesi per far conoscere al Governo della Repubblica Italiana se la ritirano o la mantengono.
    B. Per quanto concerne la riserva del numero II del Protocollo della Convenzione, resta inteso che è assegnato agli Stati che l’hanno espressa un termine di tre mesi a contare dalla firma della presente Convenzione per far conoscere al Governo della Repubblica Italiana se la ritirano o la mantengono.
    C. La qualità di Parte contraente sarà riconosciuta a quelli dei tre Stati che avendo fatto riserve, le avranno ritirate ambedue.
IV. Le Parti contraenti hanno inoltre convenuto di ammettere alla firma della presente Convenzione gli Stati che sono stati invitati alla Conferenza diplomatica di Stresa, hanno preso parte ai suoi lavori e non hanno firmato la Convenzione in data d’oggi.
 Questi Stati sono il Belgio, i Paesi Bassi e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord.
 Perché sia valida, la loro firma dovrà essere apposta a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro il 15 giugno 1951 al più tardi.
 A contare dal 16 giugno 1951, alle adesioni alla presente Convenzione saranno applicabili le disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governo, hanno firmato il presente Protocollo di Firma.

Fatto a Stresa, il 1° giugno 1951, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).
### Protocollo {#annex_u1/lvl_u3}
Le Parti contraenti, ad eccezione dell’Austria che non è qui rappresentata, le quali hanno firmato, in data del 1° giugno 1951, a Stresa, la Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi, come pure i Paesi Bassi, hanno convenuto quanto segue:
I. Il termine concesso nel numero I del Protocollo di firma ai quattro Stati che hanno firmato «ad referendum» è prorogato fino al 1° settembre 1951.
II. Le due riserve contenute nei numeri II e III del Protocollo di firma sono ritirate dagli Stati che le hanno espresse; perciò questi Stati, ossia la Danimarca, la Norvegia e la Svezia, sono riconosciuti Parti contraenti della Convenzione.
III. Per quanto concerne il secondo capoverso dell’articolo 4 della Convenzione, si precisa quanto segue:
    a. nel caso in cui le Parti contraenti indicate qui di seguito, e cioè: la Danimarca[^15], la Norvegia[^16]e la Svezia[^17], usassero conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione, una denominazione iscritta nell’Allegato B[^18]da un’altra Parte contraente in virtù del Protocollo del 1° giugno 1951 e del presente Protocollo, esse fruirebbero di un termine di tre anni, a contare da oggi, per adeguare il contenuto in sostanza grassa del loro formaggio a quello specificato nelle caratteristiche descritte nell’Allegato B;
    b. conformemente all’interpretazione data nella Conferenza di Stresa all’articolo 4 della Convenzione, la protezione concessa alle denominazioni nel senso di detto articolo non impedisce di dare nuove denominazioni a formaggi che hanno le stesse caratteristiche di quelle che saranno iscritte per un formaggio compreso precedentemente nell’allegato B; queste nuove denominazioni potranno essere iscritte nell’Allegato B, secondo la procedura prevista nell’articolo 5 della Convenzione; è tuttavia desiderabile che le caratteristiche inerenti a queste nuove denominazioni differiscano il più possibile da quelle già iscritte nell’Allegato B, restando inteso che una differenza nei limiti stabiliti per il contenuto in sostanza grassa è considerato come una distinzione sufficiente.
IV. Il termine fissato nel numero IV del Protocollo di firma, durante il quale i tre Stati seguenti: Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sono ammessi alla firma della Convenzione è prorogato di quattro mesi, ossia fino al 15 ottobre 1951.
V. Sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni all’elenco delle denominazioni di formaggi indicati nel Protocollo della Convenzione, al numero III, per essere iscritte nell’Allegato B:

| | | a. | Aggiunte: | Gouda | (Paesi Bassi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Edamer | (Paesi Bassi) |
| | | | | Leyden‑Käse | (Paesi Bassi) |
| | | | | Friesland‑Käse | (Paesi Bassi) |
| | | | | Fynbo | (Danimarca) |
| | | | | Elbo | (Danimarca) |
| | | | | Tybo | (Danimarca) |
| | | | | Havarti | (Danimarca) |
| | | | | Danablu | (Danimarca) |
| | | | | Marmora | (Danimarca) |
| | | | | Adelost | (Svezia) |
| | | | | (Noblecheese) | |
| | | b. | Modificazioni: | Danbo | (Danimarca) |
| | | | | invece di Danoe | |
| | VI. | Resta inteso che la disposizione del secondo capoverso dell’articolo 2, della Convenzione, si applica all’uso della parola «formaggio» per designare prodotti della lavorazione del Latte o che possono essere confusi con il formaggio nel senso delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 della Convenzione e non all’uso estensivo fattone per designare, per esempio, prodotti di carne, come «formaggio di maiale» o «formaggio di testa». | | | |
| | VII. | Il presente Protocollo è aperto alla firma dell’Austria, del Belgio e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord fino al 15 giugno 1951. | | | |
| | VIII. | Il presente Protocollo è parte integrante della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa il 1° giugno 1951 ed è sottoposto alle clausole valevoli per detti atti. | | | |
*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto all’Aia il 18 luglio 1951, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme).

#### Campo d’applicazione della Convenzione il 29 marzo 2005 {#annex_u1/lvl_u3/lvl_u1}
| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 12 giugno | 1953 | 12 luglio | 1953 |
| Francia | 20 maggio | 1952 | 12 luglio | 1953 |
| Italia | 1° marzo | 1954 | 31 marzo | 1954 |
| Paesi Bassi | 29 ottobre | 1953 | 28 novembre | 1953 |
| Svizzera | 5 giugno | 1953 | 12 luglio | 1953 |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1954**  209
[^3]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU:
[^4]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU:
[^5]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU:
[^6]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU:
[^7]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU:
[^8]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^9]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^10]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^11]: RU  **1954**  498
[^12]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^13]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^14]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^15]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^16]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^17]: Questo Paese non è più Parte della presente Conv..
[^18]: Gli allegati A e B non sono pubblicati nella RU: