0.812.121.52

^^RU **1953** 203; FF 1952 II 561 ediz. franc. 1952 II 553 ediz. ted.

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo che pone sotto controllo internazionale determinati stupefacenti non compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, modificata dal protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 1946

Conchiuso a Parigi il 19 novembre 1948<br />Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1952[^2]<br />Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 18 marzo 1953<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 18 marzo 1953

(Stato 14  marzo 2006)

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

*considerando* che i progressi della chimica e della farmacologia moderne hanno permesso la scoperta di stupefacenti, in particolare di stupefacenti sintetici, suscettibili di produrre la tossicomania ma non sono compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931[^3]per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, modificata dal protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 1946[^4];

*animati dal desiderio* di completare le disposizioni di detta Convenzione e di porre sotto controllo sia queste droghe sia le preparazioni e le miscele confezionate con esse, cosi da limitare mediante accordo internazionale la loro fabbricazione alle necessità legittime mediche e scientifiche del mondo e da regolarne la distribuzione;

*convinti* dell’importanza che siffatto accordo internazionale sia universalmente applicato ed entri in vigore il più presto possibile;

*hanno deciso* di stabilire un protocollo a questo scopo e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Capo I.** Controllo {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--1}
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, mettendogli a disposizione ogni documento in suo possesso, del fatto che secondo il suo modo di vedere uno stupefacente usato o tale da poter essere usato per bisogni medici o scientifici, al quale non è applicabile la Convenzione del 13 luglio 1931, è suscettibile di provocare abusi della stessa natura e di produrre effetti altrettanto nocivi di quelli delle droghe specificate nell’articolo 1, numero 2, di detta convenzione; il Segretario generale comunica immediatamente la notificazione e i documenti trasmessi agli altri Stati Parti del presente Protocollo, come pure alla commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all’Organizzazione mondiale della sanità.
2. Se l’Organizzazione mondiale della sanità constata che la droga di cui si tratta è suscettibile di produrre la tossicomania o di essere trasformata in un prodotto suscettibile di produrre la tossicomania, essa indicherà se deve essere applicato a tale droga:
a. il regime previsto dalla convenzione del 1931 per le droghe indicate nell’articolo 1, numero 1, gruppo I, di questa Convenzione; oppure
b. il regime previsto dalla Convenzione del 1931 per le droghe indicate nell’articolo 1, numero 2, gruppo II, di questa Convenzione.
3. Ogni conclusione od ogni altra decisione presa conformemente al numero precedente è resa nota senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la comunicherà immediatamente a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri Parti del presente Protocollo, come pure alla Commissione degli stupefacenti e al Comitato centrale permanente.
4. Non appena abbiano ricevuto la comunicazione del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che notifica una decisione presa in virtù del numero 2, lettere a o b, più sopra, gli Stati Parti del presente Protocollo applicheranno alla droga di cui si tratta il regime corrispondente previsto dalla Convenzione del 1931.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--2}
Ricevuta la notificazione dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicata in virtù del numero 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la Commissione degli stupefacenti esamina il più presto possibile se le misure applicabili alle droghe contemplate dall’articolo 1, numero 2, gruppo I, della Convenzione del 1931, devono essere applicate alla droga di cui si tratta, in attesa di ricevere le conclusioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla droga stessa. Se la commissione degli stupefacenti decide che siffatte misure devono essere applicate provvisoriamente, questa decisione sarà comunicata senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite agli Stati Parti del presente Protocollo, all’Organizzazione mondiale della sanità e al Comitato centrale permanente. Dette misure saranno allora applicate provvisoriamente alla droga di cui si tratta.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--3}
Le conclusioni e decisioni prese in virtù dell’articolo 1 o dell’articolo 2 del presente Protocollo possono essere modificate, tenuto conto delle esperienze fatte e conformemente alla procedura prevista nel presente capo.

## **Capo II.** Disposizioni generali {#chap_II}
##### **Art. 4** {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--4}
Il presente Protocollo non è applicabile all’oppio greggio, all’oppio medicinale, alla foglia di coca o alla canape indiana, come sono definiti nell’articolo 1 della convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925[^5], nonché all’oppio preparato, come è definito nel capo II della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a l’Aia il 23 gennaio 1912[^6].

##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--5}
1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, rimane aperto alla firma o all’accettazione di tutti i Membri delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri ai quali sarà rivolto a questo scopo un invito da parte del Consiglio economico e sociale.
2. Ogni Stato può:
a. firmare senza riserva d’accettazione;
b. firmare con riserva d’accettazione o accettare ulteriormente; oppure
c. accettare.

L’accettazione è effettiva dal momento in cui lo strumento d’accettazione è stato depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 6** {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--6}
Il presente Protocollo entra in vigore trascorso il termine di 30 giorni a contare dal giorno in cui è stato firmato senza riserva o accettato come è previsto nell’articolo 5 da almeno venticinque Stati comprendenti cinque degli Stati seguenti: Cina, Stati Uniti d’America, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia.

##### **Art. 7** {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--7}
Ogni Stato che ha firmato il Protocollo senza riserva d’accettazione, o che l’ha accettato come è previsto nell’articolo 5 è considerato Parte del presente Protocollo a contare dalla sua entrata in vigore o trascorsi 30 giorni dalla data della firma o dell’accettazione a condizione che a quella data il Protocollo sia già entrato in vigore.

##### **Art. 8** {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--8}
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento formale d’accettazione o a qualsiasi altra data successiva, dichiarare mediante notificazione diretta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il campo d’applicazione del presente Protocollo si estende all’insieme o a parte dei territori che rappresenta nelle relazioni internazionali. In questo caso il presente Protocollo si applica al territorio o ai territori indicati nella notificazione a contare dal trentesimo giorno successivo al ricevimento di detta notificazione da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 9** {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--9}
Trascorso il termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato Parte del presente Protocollo può, in suo proprio nome o in nome dell’uno o dell’altro dei territori che rappresenta nelle relazioni internazionali, disdire il presente Protocollo mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Tale disdetta, se ricevuta dal Segretario generale il 1^o^luglio di un anno qualsiasi o precedentemente a questa data, avrà effetto il 1^o^gennaio dell’anno susseguente e, se ricevuta dopo il 1^o^luglio, avrà effetto come se fosse stata ricevuta il 1^o^luglio dell’anno susseguente o precedentemente a questa data.

##### **Art. 10** {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--10}
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle nazioni Unite notifica a tutti i membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati negli articoli 5 e 6 tutte le firme e accettazioni ricevute conformemente alle disposizioni di detti articoli e li informerà delle notificazioni ricevute conformemente agli articoli 8 e 9.

##### **Art. 11** {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--11}
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^7], il presente Protocollo sarà registrato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il giorno della sua entrata in vigore.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo in nome dei loro Governi rispettivi.Fatto a Parigi, il diciannove novembre mille novecento quarantotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati negli articoli 5 e 6.(Seguono le firme)

La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS*0.812.121.0* , art. 44 n. 1 lett. h) oppure non vi hanno aderito:AlbaniaRepubblica CentrafricanaTanzania.

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 lett. b del DF del 29 sett. 1952 (RU  **1953**  189)
[^3]: RS  **0.812.121.5**
[^4]: RS  **0.812.121.21**
[^5]: RS  **0.812.121.4**
[^6]: RS  **0.812.121.2**
[^7]: RS  **0.120**