0.812.121.5

^^RU **49** 347 e CS **12** 485

Traduzione

# Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti

Conchiusa a Ginevra il 13 luglio 1931<br />Approvata dall’Assemblea federale il 22 dicembre 1932[^1]<br />Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 10 aprile 1933<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 9 luglio 1933

(Stato 7 maggio 2004)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente degli Stati Uniti d’America;<br />il Presidente della Repubblica Argentina; il Presidente federale della Repubblica Austriaca; S. M. il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia;<br />il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; S. M. il Re della<br />Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Domini Britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Costa-Rica; il Presidente della Repubblica di Cuba; S. M. il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica di San Domingo; S. M. il Re d’Egitto; il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica Spagnuola; S. M. l’Imperatore Re dei Re d’Etiopia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; il Presidente della Repubblica di Guatemala; S. M. il Re dell’Ediaz,<br />del Nedied e dei territori dipendenti; S. M. il Re l’Italia; S. M. l’Imperatore<br />del Giappone; il Presidente della Repubblica di Liberia; il Presidente della<br />Repubblica di Lituania; S. A. R. la Granduchessa di Lussemburgo; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; S. A. S. il Principe di Monaco; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; S. M.<br />la Regina dei Paesi Bassi; S. M. I. lo Scià di Persia; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; S. M. il Re di Romania;<br />i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino; S. M. il Re del Siam; S. M.<br />il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica<br />Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

desiderando completare le disposizioni delle Convenzioni internazionali dell’oppio firmate all’Aja il 23 gennaio 1912[^2]e a Ginevra il 19 febbraio 1925[^3], rendendo effettiva per mezzo di un accordo internazionale la limitazione della fabbricazione degli stupefacenti ai bisogni legittimi del mondo per gli usi medicinali e scientifici, e regolandone la loro distribuzione,

hanno deciso di conchiudere una Convenzione a questo scopo ed hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Capo I** Definizioni {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--1}
Salvo espressa indicazione contraria, le definizioni che seguono si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
1. Per «Convenzione di Ginevra» si intende la Convenzione internazionale dell’oppio firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925[^4].
2. Per «Droghe» si intendono le droghe seguenti, siano esse parzialmente fabbricate o intieramente raffinate.

 *Gruppo I* 
 Sottogruppo (a):
i) la morfina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dall’oppio greggio o medicinale e contenenti più del 20 % di morfina;
ii) la diacetilmorfina e gli altri eteri (eteri-sali) della morfina e i loro sali;
iii) la cocaina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dalla foglia di coca e contenenti più di 0,1 % di cocaina, tutti gli eteri dell’ecgonina e i loro sali;
iv) il cloridrato di idroossicodeinone (di cui l’eucodal, nome depositato, è un sale), il di-idrocodeinone (di cui il dicodid, nome depositato, è un sale), il cloridrato di di-idromorfinone (di cui il dilaudid, nome depositato, è un sale), l’acetildiidrocodeinone o l’acetildimetildiidrotebaina (di cui l’acedicon, nome depositato, è un sale), la di-idromorfina (di cui il paramorfan, nome depositato, è un sale) i loro eteri e i sali di una qualsiasi di queste sostanze e i loro eteri, la N-ossimorfina (genomorfina, nome depositato), i composti N‑ossimorfinici, nonchè tutti gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente.
 Sottogruppo (b):
 L’ecgonina, la tebaina e i loro sali, gli eteri ossidi della morfina, quali al benzilmorfina, e i loro sali, eccettuati la metilmorfina (codeina) e l’etilmorfina e i loro sali.
 *Gruppo II* 
 La metilmorfina (codeina), l’etilmorfina e i loro sali.
 Le sostanze menzionate nel presente paragrafo saranno considerate come «droghe», anche se esse fossero prodotte per via sintetica.
 I termini «Gruppo I» e «Gruppo II» designano rispettivamente i gruppi I e II del presente paragrafo.
3. Per «oppio greggio» si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero*(Papaver somniferum L.)* che abbia subìto solo le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materie neutre, secondo le esigenze della farmacopea.

Per «morfina» si intende il principale alcaloide dell’oppio, avente la formola C~17~H~19~O~3~N.

Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola (C~21~H~23~O~5~N) (C~17~H~17~(C~2~H~3~O)~2~O~3~N).

Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’*Erythroxylon coca* Lamark, dell’*Erythroxylon* *novo-granatense* (Morris)*Hieronymus* e delle loro varietà, della famiglia delle Eritrossilacee e le foglie di altre specie di questo genere, da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta per trasformazione chimica.

Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([a] D 20° = – 16°4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C~17~H~21~O~4~N.

Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata ([a] D 20° = – 45°6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C~9~H~15~O~3~N+H~2~O e tutti i derivati dell’ecgonina che potessero servire industrialmente a ritrasformarla.

Le «droghe» seguenti sono definite con le loro formole chimiche come segue:

| Di‑idroossicodeinone | | C~18~H~21~O~4~N |
| --- | --- | --- |
| Di‑idrocodeinone | | C~18~H~21~O~3~N |
| Di‑idromorfinone | | C~17~H~19~O~3~N |
| Acetildiidrocodeinone o<br>Acetildimetildiidrotebaina | } | C~20~H~23~O~4~N (C~18~H~20~(C~2~H~3~O)O~3~N) |
| Di‑idromorfina | | C~17~H~21~O~3~N |
| N‑ossimorfina | | C~17~H~19~O~4~N |
| Tebaina | | C~19~H~21~O~3~N |
| Metilmorfina (codeina) | | C~18~H~21~O~3~N (C~17~H~18~(CH~3~O)O~2~N) |
| Etilmorfina | | C~19~H~23~O~3~N (C~17~H~18~(C~2~H~5~O)O~2~N) |
| Benzilmorfina | | C~24~H~25~O~3~N (C~17~H~18~(C~7~H~7~O)O~2~N) |

4. Per «fabbricazione» si intende anche la raffinatura.

Per «trasformazione» si intende la trasformazione di una «droga» per via chimica, eccettuata la trasformazione degli alcaloidi nei loro sali.

Allorchè una delle «droghe» è trasformata in un’altra «droga», quest’operazione è considerata come una trasformazione per rapporto alla prima «droga» e come una fabbricazione per rapporto alla seconda.

Per «valutazioni» si intendono le valutazioni fornite in conformità degli art. da 2 a 5 della presente Convenzione e, salvo indicazione contraria del contesto, comprese le valutazioni supplementari.

Il termine «scorte di riserva», nel caso di una droga qualsiasi designa le scorte richieste:
i) per il consumo interno normale del paese o del territorio in cui sono tenute,
ii) per la trasformazione, in questo paese o in questo territorio, e
iii) per l’esportazione.

Il termine «scorte di Stato», nel caso di una «droga» qualsiasi, indica le scorte mantenute sotto controllo dello Stato per uso dello Stato, e per far fronte a circostanze eccezionali.

Salvo indicazione contraria del contesto, la parola «esportazione» è considerata come comprendente la riesportazione.

## **Capo II** Valutazioni {#chap_II}
##### **Art. 2** {#chap_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--2}
1. Le alte Parti contraenti, per ciascuna droga e per ciascuno dei loro territori a cui si applica la presente Convenzione, forniranno ogni anno delle valutazioni conformi all’art. 5 della presente Convenzione, al Comitato centrale permanente, istituito dal capo VI della Convenzione di Ginevra.
2. Allorchè una delle alte Parti contraenti non avrà fornito le valutazioni per uno qualsiasi dei suoi territori a cui si applica la presente Convenzione, alla data prevista dall’art. 5, cpv. 4, detta valutazione sarà stabilita nella misura del possibile dall’organo di controllo previsto all’art. 5, cpv. 6.
3. Il Comitato centrale permanente chiederà per tutti i paesi o territori, ai quali non si applica la presente Convenzione, delle valutazioni stabilite in base alle stipulazioni della presente Convenzione. Se, per uno qualsiasi di questi paesi o territori, la valutazione non fosse fornita, l’organo di controllo la stabilirà esso stesso per quanto possibile.

##### **Art. 3** {#chap_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--3}
Qualsiasi alta Parte contraente potrà fornire, se è necessario, per un anno qualsiasi e per uno qualsiasi dei suoi territori, delle valutazioni valevoli per il detto territorio e pel detto anno, esponendo le ragioni che le giustifichino.

##### **Art. 4** {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--4}
1. Qualsiasi valutazione, fornita in conformità degli articoli precedenti, riferentisi a una qualsiasi delle «droghe» necessarie al consumo interno del paese o del territorio per il quale essa è stabilita, sarà basata unicamente sui bisogni medici e scientifici di questo paese o di questo territorio.
2. Le alte Parti contraenti potranno, oltre le scorte di riserva, costituire e mantenere delle scorte di Stato.

##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--5}
1. Le valutazioni previste agli art. da 2 a 4 della presente Convenzione dovranno essere stabilite secondo il modello che sarà prescritto di tempo in tempo dal Comitato centrale permanente e, per cura di questo Comitato, comunicato a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all’art. 28[^5].
2. Per ciascuna delle «droghe», sia sotto forma di alcaloidi o sali, o di preparazioni di alcaloidi o sali, per ogni anno e per ciascun paese o territorio, le valutazioni dovranno indicare:
a) la quantità necessaria, da essere utilizzata come tale per i bisogni medici e scientifici, compresa la quantità richiesta per la fabbricazione delle preparazioni per esportare le quali non sono necessari permessi d’esportazione, tanto se queste preparazioni son destinate al consumo interno quanto all’esportazione;
b) la quantità necessaria a scopo di trasformazione, tanto pel consumo interno, quanto per l’esportazione;
c) le scorte di riserva che si desiderano mantenere;
d) la quantità necessaria per la formazione e la conservazione delle riserve di Stato, come è previsto all’art. 4.

Per totale delle valutazioni per ciascun paese o territorio si intende la somma delle quantità specificate alle lett. a e b del presente numero, aggiuntevi le quantità, che possono essere necessarie per portare le scorte delle riserve e le scorte di Stato al livello voluto, o dedottavi la quantità per cui queste riserve venissero a sorpassare il livello voluto. Di questi aumenti o di queste diminuzioni sarà tuttavia tenuto conto in quanto le alte Parti contraenti interessate avranno fatto giungere in tempo utile al Comitato centrale permanente le valutazioni necessarie.
3. Ogni valutazione sarà accompagnata da una spiegazione del metodo usato per calcolare le differenti quantità che vi sono iscritte. Se le quantità calcolate comportano un margine per tener conto delle fluttuazioni possibili della domanda, la valutazione dovrà precisare l’ammontare del margine così previsto. Resta inteso che, nel caso di una qualsiasi delle «droghe» che sono o possono essere comprese nel gruppo II, può essere necessario di lasciar un margine più largo che per le altre «droghe».
4. Tutte le valutazioni dovranno essere mandate al Comitato centrale permanente al più tardi per il 1^o^agosto dell’anno che precede quello per cui sarà stata stabilita la valutazione.
5. Le valutazioni supplementari dovranno essere mandate al Comitato centrale permanente non appena siano state stabilite.
6. Le valutazioni saranno esaminate da un Organo di controllo di quattro membri. L’Organizzazione mondiale della sanità nominerà due membri e la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale, come pure il Comitato centrale permanente, nomineranno ciascuno un membro. Il Segretariato dell’Organo di controllo funzionerà a cura del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale si assicurerà la stretta collaborazione del Comitato centrale permanente.[^6]

Per ciascun paese o territorio per cui sia stata fornita una valutazione, l’Organo di controllo potrà chiedere, salvo quanto concerne i bisogni dello Stato, qualsiasi indicazione o chiarimento di precisione supplementare che ritenesse necessario, tanto per completare la valutazione, quanto per spiegare le indicazioni ivi iscritte; in seguito alle informazioni così raccolte, esso potrà modificare le valutazioni, col consenso dello Stato interessato. Nel caso di una qualsiasi delle «droghe» che sono o possono essere comprese nel gruppo Il, sarà sufficiente una dichiarazione sommaria.
7. Dopo aver esaminato, in conformità del N. 6 precedente, le valutazioni fornite e dopo aver fissato in conformità dell’art. 2, le valutazioni per i paesi o territori pei quali non ne fossero state fornite, l’Organo di controllo stenderà, per opera del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al più tardi pel 15 dicembre di ogni anno, e manderà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all’art. 28[^7], un elenco contenente le valutazioni per ciascun paese o territorio; questo elenco sarà accompagnato, per quanto l’Organo di controllo lo giudichi necessario, da una relazione sullo spiegazioni fornite o chieste, in conformità del N. 6 precedente, e di tutte le osservazioni che l’Organo di controllo riterrà di presentare circa qualsiasi valutazione, spiegazione o domanda di spiegazione.
8. Qualsiasi valutazione complementare comunicata al Comitato centrale permanente nel corso dell’anno dovrà essere trattata senza indugio dall’Organo di controllo secondo la procedura specificata ai N. 6 e 7 precedenti.

## **Capo III** Limitazione della fabbricazione {#chap_III}
##### **Art. 6** {#chap_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--6}
1. In nessun paese o territorio, nel corso di un anno sarà fabbricata una quantità di una «droga» qualsiasi, superiore al totale delle quantità seguenti:
a) la quantità richiesta, nei limiti delle valutazioni per questo paese o territorio, per l’annata, allo scopo di essere utilizzata come tale pei suoi bisogni medici e scientifici, compresa la quantità richiesta per la fabbricazione delle preparazioni per l’esportazione delle quali non sono richiesti i permessi d’esportazione, tanto se queste preparazioni sono destinate al consumo interno quanto se sono destinate all’esportazione;
b) la quantità richiesta nei limiti delle valutazioni per questo paese o questo territorio, per l’annata, a scopo di trasformazioni, tanto pel consumo interno quanto per l’esportazione;
c) la quantità che potrà essere richiesta per questo paese o questo territorio per eseguire, nel corso dell’anno, le ordinazioni destinate all’esportazione e fatte in conformità delle disposizioni della presente Convenzione;
d) la quantità eventualmente richiesta per questo paese o territorio, per mantenere le scorte di riserva al livello specificato nelle valutazioni per l’annata relativa;
e) la quantità eventualmente richiesta per mantenere le scorte di Stato al livello specificato nelle valutazioni dell’anno in questione.
2. Resta inteso che, se alla fine di un anno una delle alte Parti contraenti constata che la quantità fabbricata sorpassa il totale delle quantità specificate sopra, tenuto conto delle deduzioni previste all’art. 7, cpv. 1, quest’eccedenza sarà dedotta dalla quantità che deve essere fabbricata nel corso dell’anno seguente. Mandando le loro statistiche annuali al Comitato centrale permanente, le alte Parti contraenti daranno ragione di questo sorpasso.

##### **Art. 7** {#chap_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--7}
Per ogni «droga» sarà dedotta dalla quantità di cui è permessa la fabbricazione, in conformità dell’art. 6, nel corso di un anno qualsiasi, in un paese o territorio qualsiasi:
i) qualsiasi quantità della «droga» importata, compreso ciò che sarebbe di ritorno da esportazione e deduzion fatta di ciò che sarebbe stato riesportato;
ii) qualsiasi quantità di detta «droga» fermata e utilizzata come tale pel consumo interno o la trasformazione.

Se durante l’esercizio in corso è impossibile fare una delle deduzioni menzionate sopra, qualsiasi quantità che costituisca eccedenza alla fine dell’esercizio sarà dedotta dalle valutazioni dell’anno seguente.

##### **Art. 8** {#chap_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--8}
La quantità di una «droga» qualsiasi importata o fabbricata in un paese o territorio a scopo di trasformazione, in conformità delle valutazioni di questo paese o di questo territorio, dovrà essere utilizzata, se possibile, tutta a questo scopo durante il periodo previsto dalla valutazione.

Tuttavia, se sia impossibile utilizzare la quantità totale nel periodo in questione, la frazione che resta inutilizzata alla fine dell’anno sarà dedotta dalle valutazioni dell’anno seguente per questo paese o questo territorio.

##### **Art. 9** {#chap_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--9}
Se al momento in cui tutte le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili, le riserve di una «droga» esistente in questo momento in un paese o territorio sorpassano l’ammontare delle scorte di riserva di questa «droga» che detto paese o territorio desidera mantenere in conformità delle sue valutazioni, quest’eccedenza sarà dedotta della quantità che, normalmente, potrebbe essere fabbricata o importata, secondo il caso, nel corso dell’anno, giusta le disposizioni della presente Convenzione.

Se non sia applicabile questa procedura, il Governo prenderà a suo carico le riserve eccedenti che esistono al momento in cui saranno applicabili tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il Governo non ne svincolerà, a determinati intervalli, che le quantità che possono essere svincolate in conformità della Convenzione. Tutte le quantità così fornite nel corso dell’anno dovranno essere dedotte dalla quantità totale destinata, secondo i casi, a essere fabbricata o importata nel corso di questo stesso anno.

## **Capo IV** Divieti e restrizioni {#chap_IV}
##### **Art. 10** {#chap_IV/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--10}
1. Le alte Parti contraenti vieteranno l’esportazione dai loro territori della diacetilmorfina e dei suoi sali, nonchè delle preparazioni contenenti la diacetilmorfina e i suoi sali.
2. Tuttavia, su domanda emanante dal Governo del paese dove non è fabbricata la diacetilmorfina, qualsiasi altra Parte contraente potrà permettere che si esportino a destinazione di questo paese delle quantità di diacetilmorfina, dei suoi sali e delle preparazioni contenenti diacetilmorfina e i suoi sali, che sono necessari pei bisogni medici e scientifici di questo paese, a condizione che questa domanda sia accompagnata da un certificato d’importazione e sia presentata all’amministrazione ufficiale indicata in questo certificato.
3. Tutte le quantità così importate dovranno essere distribuite dal Governo del paese importatore e sotto la stia responsabilità.

##### **Art. 11** {#chap_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--11}
1. Il commercio e la fabbricazione commerciale di qualsiasi prodotto derivato da uno degli alcaloidi fenantrenici dell’oppio o degli alcaloidi ecgonici della foglia di coca, che non sia utilizzato alla data d’oggi per i bisogni medici o scientifici, non potranno essere permessi in un paese o territorio qualsiasi che se il valore medico o scientifico di questo prodotto sia stato constatato in maniera giudicata probante dal Governo interessato.

In questo caso, a meno che il Governo non decida che il prodotto in causa non è tale da produrre la tossicomania o di essere convertito in un prodotto atto a produrre la tossicomania, le quantità di cui è permessa la fabbricazione non dovranno, in attesa delle decisioni menzionate qui appresso, sorpassare il totale dei bisogni interni del paese o del territorio, per scopi medici e scientifici, e la quantità necessaria per eseguire le ordinazioni d’esportazione; e le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate a detto prodotto.

2.[^8]L’alta Parte contraente che permetterà il commercio o la fabbricazione commerciale di uno di questi prodotti ne avviserà immediatamente il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che comunicherà questa notificazione alle altre alte Parti contraenti e all’Organizzazione mondiale della sanità.

3.[^9]L’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito il Comitato dei periti da essa nominato, deciderà se il prodotto di cui si – tratta possa produrre la tossicomania (e perciò debba essere equiparato alle «droghe» menzionate nel sottogruppo a del gruppo I), o se possa essere trasformato in una di queste stesse droghe (ed essere perciò equiparato alle «droghe» menzionate nel sottogruppo b del gruppo I o del gruppo II).

4.[^10]Se l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito il Comitato dei periti da essa nominato, decide che, senza essere una «droga» suscettibile di produrre la tossicomania, il prodotto di cui si tratta può essere trasformato in una tale «droga», la questione di sapere se detta «droga» entri nel sottogruppo b del gruppo I o del gruppo II sarà sottoposta per decisione ad un Comitato di tre periti qualificati per esaminarne gli aspetti scientifici e tecnici. Due di questi periti saranno designati rispettivamente dal Governo interessato e dalla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale; il terzo sarà designato dai due anzidetti periti.

5.[^11]Qualsiasi decisione presa in conformità dei due numeri precedenti sarà notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la comunicherà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati nell’art. 28.
6. Se risulta da queste decisioni che il prodotto in questione è atto a produrre la tossicomania o può essere trasformato in una «droga» atta a produrla, le alte Parti contraenti, non appena ricevuta la comunicazione del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^12]sottoporranno detta «droga» al regime previsto dalla presente Convenzione, a seconda che essa sia compresa nel gruppo I o nel gruppo II.
7. Su domanda presentata da qualsiasi alta Parte contraente al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^13], qualsiasi decisione di questa natura potrà essere riveduta in base all’esperienza acquisita e in conformità della procedura indicata sopra.

##### **Art. 12** {#chap_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--12}
1. L’importazione o l’esportazione di una «droga» qualsiasi, di provenienza o a destinazione del territorio d’un’alta Parte contraente, non potranno essere fatte che in conformità delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le importazioni di una «droga» qualsiasi, in un paese o territorio qualsiasi e per un anno qualsiasi, non potranno sorpassare il totale delle valutazioni definite all’art. 5 e il totale della quantità esportata da questo paese o territorio durante lo stesso anno, deduzione fatta della quantità fabbricata del paese o territorio durante lo stesso anno.

## **Capo V** Controllo {#chap_V}
##### **Art. 13** {#chap_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--13}
1. a) Le alte Parti contraenti applicheranno a tutte le «droghe» del gruppo I le disposizioni della Convenzione di Ginevra, di cui essa prevede l’applicazione alle sostanze specificate al suo art. 4 (o delle disposizioni equivalenti). Le alte Parti contraenti applicheranno pure queste disposizioni alle preparazioni della morfina e cocaina previste a detto art. 4 e a tutte le preparazioni delle altre «droghe» del gruppo I, salvo le preparazioni che possono essere sottratte al regime della Convenzione di Ginevra, in conformità dell’art. 8 di detta Convenzione.
b) Le alte Parti contraenti applicheranno alle soluzioni o diluzioni di morfina o di cocaina, o dei loro sali, in una sostanza inerte, liquida o solida, e contenente 0,2% o meno di morfina o 0,1% o meno di cocaina, lo stesso trattamento fatto alle preparazioni contenenti una percentuale più elevata.
2. Le alte Parti contraenti applicheranno alle «droghe» che sono o possono essere comprese nel gruppo II, le disposizioni seguenti della Convenzione di Ginevra o delle disposizioni equivalenti:
a) le disposizioni degli art. 6 e 7, per quanto esse si applichino alla fabbricazione, all’importazione, all’esportazione ed al commercio all’ingrosso di queste «droghe»;
b) le disposizioni del capo V, salvo per ciò che concerne le composizioni che contengono l’una di queste «droghe» e che si prestano ad una applicazione terapeutica normale;
c) le disposizioni dell’art. 22, N. 1, lett. b, c ed e, e N. 2, restando inteso:
        i) che le statistiche delle importazioni e delle esportazioni potranno essere mandate ogni anno invece che ogni trimestre, e
        ii) che l’art. 22, N. 1, lett. b, e N. 2 non saranno applicabili alle preparazioni che contengono queste «droghe».

##### **Art. 14** {#chap_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--14}
1. I Governi che avranno rilasciato un permesso d’esportazione, a destinazione di paesi o di territori ai quali non si applica la presente Convenzione nè la Convenzione di Ginevra, per una «droga» che è o potrà essere compresa nel gruppo I ne avviseranno immediatamente il Comitato centrale permanente. Resta inteso che se le domande d’esportazione ascendono a 5 chilogrammi o più, l’autorizzazione non sarà rilasciata prima che il Governo si sia assicurato presso il Comitato centrale permanente che l’esportazione non provocherà un sorpasso delle valutazioni pel paese o territorio importatore. Se il Comitato centrale permanente fa sapere che vi sarà un sorpasso, il Governo non autorizzerà l’esportazione della quantità che provocherebbe questo sorpasso.
2. Se dai dati relativi alle importazioni e alle esportazioni forniti al Comitato centrale permanente o dalle notificazioni fatte a detto Comitato in conformità del numero precedente, risulta che la quantità esportata o di cui è stata permessa l’esportazione a destinazione di un paese o territorio qualsiasi sorpassa il totale delle valutazioni definite all’art. 5 per questo paese o territorio, per l’anno in corso, aumentato delle sue esportazioni accertate, il Comitato ne avviserà immediatamente tutte le alte Parti contraenti. Queste non potranno più permettere, durante l’anno in causa, una nuova esportazione a destinazione di detto paese o territorio, salvo:
i) nel caso in cui fosse fornita una valutazione supplementare, per ciò che concerne insieme qualsiasi quantità importata in eccedenza e la quantità supplementare richiesta, o
ii) nei casi eccezionali in cui l’esportazione è, per avviso del Governo del paese esportatore, essenziale agli interessi dell’umanità o alla cura dei malati.
3. Il Comitato centrale permanente preparerà ogni anno un elenco che indichi per ciascun paese o territorio e per l’anno precedente:
a) le valutazioni di ciascuna «droga»;
b) la quantità di ciascuna «droga» consumata;
c) la quantità di ciascuna «droga» fabbricata;
d) la quantità di ciascuna «droga» trasformata;
e) la quantità di ciascuna «droga» importata;
f) la quantità di ciascuna «droga» esportata;
g) la quantità di ciascuna «droga» impiegata nella confezione di preparazioni per l’esportazione delle quali non sono necessari i permessi d’esportazione.

Se risulta dal detto elenco che l’una delle alte Parti contraenti ha o può aver mancato agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Comitato avrà il diritto di chiederle delle spiegazioni per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^14]; sarà applicabile la procedura prevista dall’art. 2, N. da 2 a 7, della Convenzione di Ginevra.

Il Comitato pubblicherà, più presto possibile, l’elenco indicato sopra e, a meno ch’esso non lo ritenga necessario, un estratto delle spiegazioni date o chieste in conformità del capoverso precedente, nonchè tutte le osservazioni che riterrà di dover fare circa queste spiegazioni o domande di spiegazioni.

Pubblicando le statistiche ed altre informazioni che riceva in virtù della presente Convenzione, il Comitato centrale permanente avrà cura di non inserire in queste pubblicazioni indicazione alcuna atta a favorire le operazioni degli speculatori o a portar danno al commercio legittimo di una qualsiasi delle alte Parti contraenti.

## **Capo VI** Disposizioni amministrative {#chap_VI}
##### **Art. 15** {#chap_VI/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--15}
Le alte Parti contraenti prenderanno tutte le misure legislative o altre necessarie per dare effetto alle risoluzioni della presente Convenzione dei loro territori.

Le alte Parti contraenti stabiliranno, se già non l’hanno fatto, una amministrazione speciale, avente per scopo:
a) di applicare le prescrizioni della presente Convenzione;
b) di disciplinare, sorvegliare e controllare il commercio delle «droghe»;
c) di organizzare la lotta contro la tossicomania, prendendo tutte le misure utili per impedirne lo sviluppo o combattere il traffico illecito.

##### **Art. 16** {#chap_VI/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--16}
1. Ciascuna delle alte Parti contraenti eserciterà una sorveglianza rigorosa su:
a) la quantità di materie prime e di «droghe» manifatturate che si trovano in possesso di ciascun fabbricante a scopi di fabbricazione o trasformazione di ciascuna di queste «droghe» o a qualsiasi altro fine utile;
b) la quantità di «droghe» (o di preparazioni contenenti queste droghe) prodotta;
c) il modo in cui viene disposto di queste «droghe» e preparazioni proddotte, specialmente su la loro distribuzione nel commercio, all’uscita dalla fabbrica.
2. Le alte Parti contraenti non permetteranno che si accumuli presso un fabbricante qualsiasi una quantità di materie prime che sorpassi la quantità richiesta per il funzionamento economico dell’impresa, tenuto conto delle condizioni del mercato. La quantità di materie prime in possesso di qualsiasi fabbricante, in qualsiasi momento, non sorpasserà la quantità necessaria pei bisogni della fabbricazione durante il semestre seguente, a meno che il Governo, fatta un’inchiesta, non ritenga che condizioni eccezionali giustificano l’accumulazione di quantità addizionali, ma in nessun caso, la quantità totale che potrà essere accumulata dovrà sorpassare l’approvvigionamento d’un anno.

##### **Art. 17** {#chap_VI/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--17}
Ciascuna delle alte Parti contraenti obbligherà ogni fabbricante stabilito sui suoi territori a fornire ogni trimestre dei rapporti indicanti:
a) la quantità di materie prime e di ciascuna «droga» che ha ricevuto nella sua fabbrica, nonchè la quantità di «droghe» o di qualsiasi altro prodotto, qualunque esso sia, fabbricato con ognuna di queste sostanze. Notificando la quantità delle materie prime così ricevute, il fabbricante indicherà la proporzione di morfina, di cocaina o di ecgonina contenute in queste ultime o che possono essere estratte da esse – proporzione che sarà determinata con un metodo prescritto dal Governo e nelle condizioni che il Governo considera come soddisfacenti;
b) la quantità, sia delle materie prime, sia dei prodotti manifatturati per mezzo di queste materie, che è stata utilizzata nel corso del trimestre;
c) la quantità che rimane nelle riserve alla fine del trimestre.

Ciascuna delle alte Parti contraenti obbligherà ogni negoziante all’ingrosso stabilito sui suoi territori a fornire, alla fine di ogni anno, un rapporto che specifichi per ciascuna «droga» la quantità di questa «droga» contenuta nelle preparazioni esportate o importate nel corso dell’anno e per l’esportazione o l’importazione delle quali non è necessario il permesso.

##### **Art. 18** {#chap_VI/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--18}
Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna a che tutte le «droghe» del gruppo I che essa sequestrerà nel traffico illecito vengano distrutte o trasformate in sostanze non stupefacenti o riservate all’uso medico o scientifico, sia dal Governo, sia sotto il suo controllo, dopo che queste «droghe» non saranno più necessarie per la procedura giudiziaria o qualsiasi altra azione da parte delle autorità dello Stato. In tutti i casi la diacetilmorfina dovrà essere distrutta o trasformata.

##### **Art. 19** {#chap_VI/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--19}
Le alte Parti contraenti esigeranno che i cartellini sotto i quali è messa in vendita una «droga» qualsiasi o una preparazione contenente questa «droga» indichino la percentuale di quest’ultima. Essi dovranno anche indicare il nome del modo previsto dalla legislazione nazionale.

## **Capo VII** Disposizioni generali {#chap_VII}
##### **Art. 20** {#chap_VII/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--20}
1. Qualsiasi alta Parte contraente in uno qualsiasi dei territori della quale venga fabbricata o trasformata una «droga» qualsiasi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione o che, a questo momento o più tardi, si proporrà di permettere sul suo territorio questa fabbricazione o trasformazione, ne darà notificazione al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite[^15]indicando se la fabbricazione o trasformazione è destinata solamente ai bisogni interni oppure anche all’esportazione, e a quale epoca questa fabbricazione o trasformazione comincerà; essa specificherà parimente le «droghe» che devono essere fabbricate o trasformate, nonchè il nome e l’indirizzo delle persone o delle ditte cui viene dato il permesso.
2. Nel caso in cui la fabbricazione o la trasformazione di una qualsiasi delle «droghe» avesse a cessare sul suo territorio, l’alta Parte contraente ne darà notificazione al Segretario generale indicando la data e il luogo in cui questa fabbricazione o trasformazione ha cessato o cesserà, e specificando le «droghe» di cui si tratta, le persone o case di cui si tratta, nonchè il loro nome e il loro indirizzo.
3. Le informazioni fornite in conformità dei N. 1 e 2, dal Segretario generale saranno comunicate alle alte Parti contraenti.

##### **Art. 21** {#chap_VII/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--21}
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^16], le leggi e i regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione e gli manderanno un rapporto annuo relativo all’esecuzione della Convenzione sul loro territorio, secondo un modulo stabilito dalla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale[^17].

##### **Art. 22** {#chap_VII/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--22}
Le alte Parti contraenti, nelle statistiche annuali da esse fornite al Comitato centrale permanente indicheranno le quantità di ciascuna «droga» usate dai fabbricanti e grossisti per la confezione di preparazioni, destinate al consumo interno o all’esportazione, per l’esportazione delle quali non sono necessari i permessi.

Le alte Parti contraenti inseriranno pure nelle loro statistiche un estratto dei rapporti stesi dai fabbricanti in conformità dell’art. 17.

##### **Art. 23** {#chap_VII/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--23}
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^18], in un termine per quanto possibile breve, delle informazioni su ogni caso di traffico illecito scoperto da esse e che sia di importanza, sia in ragione della quantità di droghe in causa, sia per le indicazioni che questo caso potrà fornire sulle fonti che provvedono di «droghe» il traffico illecito o i metodi usati dai trafficanti fuori legge.

Queste informazioni indicheranno, nella misura possibile:
a) la natura e la quantità delle «droghe» in causa;
b) l’origine delle «droghe», le marche e i loro cartellini;
c) i punti di passaggio per cui le droghe furono avviate al traffico illecito;
d) il luogo dove le «droghe» sono state spedite e i nomi degli speditori, agenti di spedizione o commissionari, i metodi di consegna, i nomi e gli indirizzi dei destinatari, se sono conosciuti;
e) i metodi usati e le vie seguite dai contrabbandieri, ed eventualmente i nomi delle navi che hanno servito al trasporto;
f) le misure prese dai Governi per quanto concerne le persone coinvolte (e, in particolare, quelle che fossero in possesso di permessi o di licenze), nonchè le sanzioni applicate;
g) tutte le altre informazioni che potrebbero essere di ausilio per la soppressione del traffico illecito.

##### **Art. 24** {#chap_VII/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--24}
La presente Convenzione completerà la Convenzione dell’Aja dell’anno 1912 e quella di Ginevra dell’anno 1925 nei rapporti tra le alte Parti contraenti vincolate da una almeno di queste ultime Convenzioni.

##### **Art. 25** {#chap_VII/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--25}
Qualora dovesse sorgere fra le alte Parti contraenti una contestazione qualsiasi circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, e la contestazione non avesse potuto essere risolta in modo soddisfacente per via diplomatica, essa sarà composta in conformità delle disposizioni in vigore tra le Parti circa il regolamento delle controversie internazionali.

Nel caso in cui siffatte disposizioni non esistessero tra le Parti in controversia, esse sottoporranno la contestazione ad una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di accordo sulla scelta di un altro tribunale, esse sottoporranno, a richiesta di una di esse, la contestazione alla Corte Internazionale di Giustizia se esse tutte partecipano allo Statuto[^19]e, se non vi fanno parte, ad un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^20]per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali[^21].

##### **Art. 26** {#chap_VII/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--26}
Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che accettando la presente Convenzione non assume obbligo alcuno per l’insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato, e la presente Convenzione non si applicherà ai territori menzionati in questa dichiarazione.

Ciascuna delle alte Parti contraenti, potrà inoltre, in qualsiasi momento, avvisare il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^22]che essa desidera che la presente Convenzione si applichi all’insieme o a una parte di quei suoi territori che fossero stati oggetto di una dichiarazione ai sensi del capoverso precedente, e la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori menzionati nell’avviso, come nel caso di un paese che ratifichi la Convenzione o vi aderisca.

Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà dichiarare in qualsiasi momento che dopo scaduto il periodo di cinque anni previsto nell’art. 32, essa desidera che la presente Convenzione cessi dall’applicarsi all’insieme o a una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare, o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato, e la Convenzione cesserà di applicarsi ai territori menzionati in questa Dichiarazione, come se si trattasse di una disdetta data in conformità delle disposizioni dell’art. 32.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché a tutti gli Stati non membri menzionati nell’art. 28, tutte le Dichiarazioni e tutti gli avvisi ricevuti ai sensi del presente articolo.[^23]

##### **Art. 27** {#chap_VII/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--27}
La presente Convenzione, di cui testi francese e inglese faranno ugualmente fede, porterà la data l’oggi e sarà, fino al 31 dicembre 1931, aperta alla firma in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni[^24], e di qualsiasi Stato non membro che si sia fatto rappresentare alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione, o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni abbia comunicato a questo effetto copia della presente Convenzione.

##### **Art. 28** {#chap_VII/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--28}
La presente Convenzione sarà ratificata. A contare dal 1° gennaio 1947, gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne notificherà il deposito a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché agli Stati non membri ai quali il Segretario generale avrà comunicato una copia della Convenzione.

##### **Art. 29** {#chap_VII/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--29}
Qualsiasi membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro indicato nell’art. 28 potrà aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché agli Stati non membri indicati nell’art. 28.

##### **Art. 30** {#chap_VII/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--30}
La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto le ratificazioni o le adesioni di venticinque Membri della Società delle Nazioni[^25]o Stati non membri, compresivi quattro Stati fra i seguenti:
 Germania, Stati Uniti d’America, Francia, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia.

Tutte le disposizioni, eccettuate quelle degli art. da 2 a 5, non saranno tuttavia applicabili che a contare dal 1° gennaio del primo anno pel quale saranno fornite delle valutazioni in conformità degli art. da 2 a 5.

##### **Art. 31** {#chap_VII/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--31}
Le ratificazioni o adesioni depositate dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto scaduto che sia un termine di novanta giorni a contare dalla data del loro ricevimento da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.[^26]

##### **Art. 32** {#chap_VII/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--32}
Alla scadenza di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, questa potrà essere disdetta mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.[^27]Questa disdetta, se è ricevuta dal Segretario generale il 1° luglio di un anno qualsiasi o prima di questa data, avrà effetto il 1° gennaio dell’anno seguente, e se essa è ricevuta dopo il 1° luglio, avrà effetto come se fosse ricevuta il 1° luglio dell’anno seguente o anteriormente a questa data. Ogni disdetta sarà operante solo per l’alta Parte contraente in nome della quale essa sarà stata depositata.[^28]

Il Segretario generale notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all’art. 28 le disdette così ricevute.[^29]

Se in seguito a disdette simultanee o successive il numero delle alte Parti contraenti[^30]venisse ridotto a meno di venticinque, la Convenzione cesserà di essere in vigore a contare dalla data alla quale avrà effetto l’ultima di queste disdette, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

##### **Art. 33** {#chap_VII/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--33}
La domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere presentata in qualsiasi tempo da qualsiasi alta Parte contraente[^31], per mezzo di notificazione da mandarsi al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[^32]. Questa notificazione, dal Segretario generale sarà comunicata a tutte le alte Parti contraenti[^33], e, se essa è appoggiata da un terzo almeno di essi, le alte Parti contraenti si impegnano a riunirsi in conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione.

##### **Art. 34** {#chap_VII/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--34}
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni[^34]il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.

*In fede di che,* i plenipotenziari menzionati sopra hanno firmata la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il tredici luglio millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri menzionati all’art. 27.(Seguono le firme)

La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni della Convenzione del 13 luglio 1931 emendata dal Protocollo dell’11 dicembre 1946 (RS*0.812.121.21* ) verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS*0.812.121.0* , art. 44 n. 1 lett. d) oppure non vi hanno aderito: **Albania** **Cambogia** **Rep. Centrafricana** **Ruanda** **Sierra Leone** **Tanzania** **Vietnam**

[^1]: Art. 1 del DF del 22 dic. 1932 (RU **49** 345). Questa Dec. d’approvazione e stata  sottoposta al referendum secondo l’art. 89 cst. fed. nella sua versione del 22 gen. 1939 (CS **1** 3).
[^2]: RS  **0.812.121.2**
[^3]: RS  **0.812.121.4**
[^4]: RS  **0.812.121.4**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^12]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^14]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^15]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^17]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^18]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^19]: RS  **0.193.501**
[^20]: RS  **0.193.212**
[^21]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^22]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^23]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^24]: La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il  18 apr.1946 (BBl **1946** II 1233).
[^25]: La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il  18 apr. 1946 (BBl **1946** II 1233).
[^26]: La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il  18 apr. 1946 (BBl **1946** II 1233).
[^27]: La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il  18 apr. 1946 (BBl **1946** II 1233).
[^28]: Nuovo testo dell’ultima frase giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^29]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^30]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^31]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^32]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^33]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS  **0.812.121.21** , art. I, nota a piè di pagina).
[^34]: La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il  18 apr. 1946 (BBl **1946** II 1233).