0.812.121.2

RS **12** 450; FF **1924** 231

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione internazionale dell’oppio

Conchiusa all’Aja il 23 gennaio 1912<br />Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 1924[^2]<br />Ratificazione depositata dalla Svizzera il 15 gennaio 1925<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 15 gennaio 1925

S. M. l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico;<br />il Presidente degli Stati Uniti d’America; S. M. l’Imperatore della China;<br />il Presidente della Repubblica Francese; S. M. il Re del Regno Unito della<br />Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici d’oltre mare,<br />Imperatore delle Indie; S. M. il Re d’Italia; S. M. l’Imperatore del Giappone;<br />S. M. la Regina dei Paesi Bassi; S. M. I. lo Scià di Persia;<br />il Presidente della Repubblica Portoghese;S. M. l’Imperatore di tutte le Russie;<br />S. M. il Re del Siam,

desiderando procedere nelle vie aperte dalla Commissione internazionale di Shangai del 1909;

risoluti di giungere progressivamente alla soppressione dell’abuso dell’oppio, della morfina, della cocaina, nonché delle droghe preparate o derivate da queste sostanze che cagionano o possono cagionare abusi analoghi;

considerato la necessità e il reciproco vantaggio di un’intesa internazionale su questa materia;

convinti che in questi sforzi umanitari avranno l’adesione unanime di tutti gli Stati interessati;

hanno risolto di concludere a questo scopo una Convenzione ed hanno a ciò nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## **Capo I** Oppio greggio {#chap_I}
*Definizione. –* Per «oppio greggio» si intende:
Il succo condensato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (papaver somniferum), che non abbia subito che le manipolazioni necessarie per l’imballaggio e il trasporto.

##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--1}
Gli Stati contraenti emaneranno delle leggi e dei regolamenti efficaci per controllare la produzione e la distribuzione dell’oppio greggio, a meno che leggi o regolamenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--2}
Gli Stati contraenti limiteranno, tenendo conto della diversità delle loro condizioni commerciali, il numero delle città, porti e altre località per cui sarà permessa l’importazione o l’esportazione dell’oppio greggio.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--3}
Gli Stati contraenti prenderanno dei provvedimenti:
a) per impedire che si esporti l’oppio greggio nei paesi che ne avranno vietato l’importazione e
b) per controllare l’esportazione dell’oppio dei paesi che ne limitano l’importazione,

a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia.

##### **Art. 4** {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--4}
Gli Stati contraenti emaneranno dei regolamenti a norma dei quali gli invii di oppio greggio destinato all’esportazione dovranno portare un contrassegno che indichi il loro contenuto, sempreché il peso dell’invio sia superiore a cinque chilogrammi.

##### **Art. 5** {#chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--5}
Gli Stati contraenti non permetteranno l’importazione e la esportazione dell’oppio greggio che a persone debitamente autorizzate.

## **Capo II** Oppio preparato {#chap_II}
*Definizione. –* Per «oppio preparato» si intende:
Il prodotto dell’oppio greggio ottenuto con una serie di operazioni speciali e, in particolare, con la fusione, l’ebollizione, l’arrostitura e la fermentazione fatte allo scopo di trasformarlo in estratto preparato del consumo.
L’oppio preparato comprende le scorie (il dross) e tutti gli altri residui dell’oppio fumato.

##### **Art. 6** {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--6}
Gli Stati contraenti prenderanno dei provvedimenti per la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, nei limiti delle diverse condizioni particolari di ciascun paese, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia.

##### **Art. 7** {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--7}
Gli Stati contraenti vieteranno l’importazione e l’esportazione dell’oppio preparato; tuttavia gli Stati che non sono ancora pronti per proibire immediatamente l’esportazione dell’oppio preparato, la vieteranno il più presto possibile.

##### **Art. 8** {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--8}
Gli Stati contraenti che non sono ancora pronti per vietare immediatamente l’esportazione dell’oppio preparato:
a) limiteranno il numero delle città, dei porti o altre località da cui l’oppio preparato potrà essere esportato;
b) vieteranno l’esportazione dell’oppio preparato nei paesi che ne vietano o potranno, più tardi, vietarne l’importazione;
c) vieteranno, per intanto, che sia mandato oppio preparato ad un paese che desidera limitarne l’importazione, a meno che l’esportatore non si conformi ai regolamenti del paese importatore;
d) prenderanno i provvedimenti necessari affinché ogni invio esportato, contenente oppio preparato, abbia a recare il contrassegno speciale indicante la natura del suo contenuto:
e) non permetteranno l’esportazione dell’oppio preparato che a persone specialmente autorizzate.

## **Capo III** Oppio medicinale, morfina, cocaina, ecc. {#chap_III}
*Definizioni. –* Per «oppio medicinale» si intende:
L’oppio greggio che è stato riscaldato a 60 gradi centigradi, che contiene non meno del 10 per cento di morfina, in polvere o granulato, o misto a materie neutre.
Per «morfina» si intende:
Il principale alcaloide dell’oppio, che ha la formola C~17~H~19~N O~3~.
Per «cocaina» si intende:
Il principale alcaloide delle foglie dell’Erythroxylon Coca, che ha la formola C~17~H~21~N O~4~.
Per «eroina» si intende:
La diacetilmorfina, che ha la formola C~21~H~23~N O~5~.

##### **Art. 9** {#chap_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--9}
Gli Stati contraenti emaneranno delle leggi o dei regolamenti sulla farmacia in modo da limitare la fabbricazione, la vendita e l’impiego della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali ai soli usi della medicina e legittimi, a meno che leggi o regolamenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia. Essi si presteranno vicendevole assistenza allo scopo di impedire l’uso di queste droghe per ogni altro scopo.

##### **Art. 10** {#chap_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--10}
Gli Stati contraenti faranno ogni sforzo per controllare o far controllare tutti coloro che fabbricano, importano, vendono, distribuiscono ed esportano la morfina, la cocaina e i loro rispettivi sali, nonché gli stabilimenti dove queste persone esercitano tale industria o commercio.

A questo scopo, gli Stati contraenti si sforzeranno di adottare o di far adottare i provvedimenti seguenti, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia:
a) limitare ai soli stabilimenti e locali che saranno stati all’uopo autorizzati la fabbricazione della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali, o informarsi sugli stabilimenti e locali dove sono fabbricate queste droghe e tenerne registrazione;
b) esigere che tutti coloro che fabbricano, importano, vendono, distribuiscono ed esportano la morfina, la cocaina ed i loro rispettivi sali siano muniti di un’autorizzazione o di un permesso per darsi a queste operazioni o ne facciano dichiarazione ufficiale alle autorità competenti;
c) esigere da queste persone che iscrivano nei loro registri le quantità fabbricate, importate, vendute o cedute ad altri in altro modo, o esportate, di morfina, di cocaina e dei loro rispettivi sali. Questa norma non sarà forzatamente applicata alle prescrizioni mediche ed alle vendite fatte da farmacisti debitamente autorizzati.

##### **Art. 11** {#chap_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--11}
Gli Stati contraenti prenderanno i provvedimenti necessari per vietare nel loro commercio interno ogni cessione di morfina, di cocaina e dei loro rispettivi sali a persone non autorizzate, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato questa materia.

##### **Art. 12** {#chap_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--12}
Gli Stati contraenti, tenendo conto delle loro diverse condizioni, faranno ogni sforzo per limitare alle persone autorizzate l’importazione della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali.

##### **Art. 13** {#chap_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--13}
Gli Stati contraenti faranno ogni sforzo per adottare o far adottare provvedimenti affinché l’esportazione della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali dai loro paesi, possedimenti, colonie e territori presi in affitto verso i paesi, possedimenti, colonie e territori presi in affitto degli altri Stati contraenti, non abbia luogo che a destinazione di persone che abbiano ottenuto le autorizzazioni o i permessi previsti dalle leggi o dai regolamenti del paese importatore.

A questo scopo, ogni Governo potrà comunicare di tempo in tempo ai Governi dei paesi esportatori le liste delle persone alle quali sono stati concessi le autorizzazioni o i permessi di importare morfina, cocaina e i loro rispettivi sali.

##### **Art. 14** {#chap_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--14}
Gli Stati contraenti applicheranno le leggi e i regolamenti sulla fabbricazione, l’importazione, la vendita e l’esportazione della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali:
a) all’oppio medicinale;
b) a tutte le preparazioni (medicinali e non medicinali, compresi i rimedi detti anti-oppio) contenenti più del 0,2 % di morfina o più del 0,1 % di cocaina;
c) all’eroina, a’suoi sali ed alle sue preparazioni contenenti più del 0,1 % di eroina;
d) ad ogni nuovo derivato della morfina, della cocaina o dei loro rispettivi sali, o ad ogni altro alcaloide dell’oppio, che potrebbe, in seguito a ricerche scientifiche generalmente riconosciute, dar luogo ad abusi analoghi ed avere per risultato gli stessi effetti nocivi.

## **Capo IV** {#chap_IV}
##### **Art. 15** {#chap_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--15}
Gli Stati contraenti che hanno concluso dei Trattati con la China (Treaty Powers)[^3]prenderanno, di concerto col Governo chinese, i provvedimenti necessari per impedire l’entrata di contrabbando, tanto nel territorio chinese, quanto nelle loro colonie nell’Estremo Oriente e nei territori presi in affitto che essi occupano in China, dell’oppio greggio e preparato, della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali, nonché delle sostanze previste all’art. 14 della presente Convenzione[^4]. Da parte sua, il Governo chinese prenderà delle misure analoghe per la soppressione del contrabbando dell’oppio e delle altre sostanze previste sopra, dalla China nelle colonie straniere e nei territori presi in affitto.

##### **Art. 16** {#chap_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--16}
Il Governo chinese emanerà delle leggi sulla farmacia per i suoi cittadini, disciplinanti la vendita e la distribuzione della morfina, della cocaina, dei loro rispettivi sali e delle sostanze previste all’art. 14 della presente Convenzione, e porterà queste leggi a conoscenza dei Governi che hanno concluso Trattati con la China[^5], per il tramite dei loro rappresentanti diplomatici a Pechino. Gli Stati contraenti che hanno concluso Trattati con la China[^6]esamineranno queste leggi e, qualora le trovino accettabili, prenderanno i provvedimenti necessari affinché esse siano applicate ai loro cittadini residenti in China.

##### **Art. 17** {#chap_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--17}
Gli Stati contraenti che hanno concluso dei Trattati con la China[^7]provvederanno ad emanare i provvedimenti necessari per limitare e per controllare l’abitudine di fumare l’oppio nei territori da essi presi in affitto, nelle colonie (settlements) e concessioni in China e per sopprimere di pari passo col Governo chinese le botteghe per fumare l’oppio ed altri stabilimenti simili che potranno ancora esservi, e vietare l’uso dell’oppio nelle casi di divertimento e nelle case di tolleranza.

##### **Art. 18** {#chap_IV/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--18}
Gli Stati contraenti che hanno concluso dei Trattati con la China[^8]prenderanno efficaci provvedimenti per ridurre gradualmente, di pari passo coi provvedimenti effettivi che il Governo chinese prenderà a questo scopo, il numero delle botteghe destinate alla vendita dell’oppio greggio e preparato, che potranno ancora esistere nei territori da essi presi in affitto, nelle loro colonie (settlements) e concessioni in China. Essi prenderanno misure efficaci per restringere e controllare il commercio minuto dell’oppio nei territori da essi presi in affitto, nelle loro colonie (settlements) e concessioni, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato questa materia.

##### **Art. 19** {#chap_IV/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--19}
Gli Stati contraenti che possiedono uffici postali in China[^9], adotteranno misure efficaci per vietare: l’importazione illegale in China, sotto forma di invii postali, nonché la trasmissione illegale, per mezzo dei loro uffici postali, da una località all’altra della China, dell’oppio, tanto greggio che preparato, della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali e delle altre sostanze previste all’art. 14 della presente Convenzione.

## **Capo V** {#chap_V}
##### **Art. 20** {#chap_V/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--20}
Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità di emanare leggi o regolamenti che colpiscano con pene il possesso illegale dell’oppio greggio e dell’oppio preparato, della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali, a meno che leggi o regolamenti esistenti non abbiano già disciplinato questa materia.

##### **Art 21** {#chap_V/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--21}
Gli Stati contraenti si comunicheranno pel tramite del Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi[^10]:
a) i testi delle leggi e dei regolamenti amministrativi esistenti, concernenti le materie contemplate dalla presente Convenzione o emanati in virtù delle clausole di essa;
b) delle informazioni di carattere statistico per quanto concerne il commercio dell’oppio greggio, dell’oppio preparato, della morfina, della cocaina, dei loro rispettivi sali, nonché delle altre droghe o loro sali o preparazioni previsti dalla presente Convenzione.

Queste statistiche saranno fornite coi maggiori particolari nel più breve termine di tempo possibile.

## **Capo VI** Disposizioni finali {#chap_VI}
##### **Art. 22** {#chap_VI/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--22}
Gli Stati non rappresentati alla Conferenza saranno ammessi a firmare la presente Convenzione.

A questo scopo il Governo dei Paesi Bassi inviterà, immediatamente dopo la firma della Convenzione da parte dei plenipotenziari degli Stati che hanno preso parte alla Conferenza, tutti gli Stati dell’Europa e della America non rappresentati alla Conferenza, cioè:

La Repubblica Argentina, l’Austria-Ungheria, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Bulgaria, il Chilì, la Colombia, la Costa-Rica, la Repubblica di Cuba, la Danimarca, la Repubblica di San Domingo, la Repubblica dell’Equatore, la Grecia, il Guatemala, la Repubblica di Haiti, l’Honduras, il Lussemburgo, il Messico, il Montenegro, il Nicaragua, la Norvegia, il Panama, il Paraguay, il Perù, la Romania, il San Salvatore, la Serbia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Turchia, l’Uruguay, gli Stati Uniti del Venezuela,

a designare un delegato munito dei pieni poteri necessari per firmare, all’Aja, la Convenzione.

La Convenzione sarà munita di queste firme per mezzo di un «Protocollo della firma degli Stati non rappresentati alla Conferenza» da aggiungersi dopo le firme degli Stati rappresentati, indicante la data di ogni firma.

Il Governo dei Paesi Bassi darà ogni mese notificazione a tutti gli Stati firmatari di ogni firma complementare.

##### **Art. 23** {#chap_VI/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--23}
Dopo che tutti gli Stati, tanto per se stessi, quanto pei loro possedimenti, colonie, protettorati e territori presi in affitto, avranno firmato la Convenzione o il Protocollo complementare previsto qui sopra, il Governo dei Paesi Bassi inviterà tutti gli Stati a ratificare la Convenzione col Protocollo annesso.

Qualora la firma di tutti gli Stati invitati non fosse stata ottenuta il 31 dicembre 1912, il Governo dei Paesi Bassi a questa data inviterà tutti gli Stati firmatari a designare dei loro delegati che si radunino all’Aja, per esaminare se sia possibile di depositare egualmente le loro ratificazioni[^11].

La ratificazione sarà fatta nel più breve tempo possibile e sarà depositata al Ministero degli affari esteri all’Aja.

Il Governo dei Paesi Bassi darà avviso ogni mese agli Stati firmatari delle ratificazioni che nell’intervallo avrà ricevuto.

Non appena che le ratificazioni di tutti gli Stati firmatari, tanto per se stessi, quanto per le loro colonie, possedimenti, protettorati e territori presi in affitto saranno state ricevute dal Governo dei Paesi Bassi, questo ultimo notificherà a tutti gli Stati che avranno ratificato la Convenzione la data alla quale egli avrà ricevuto l’ultimo di questi atti di ratificazione.

##### **Art. 24** {#chap_VI/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--24}
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data indicata nella notificazione del Governo dei Paesi Bassi, menzionata nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Per quanto concerne le leggi, i regolamenti e gli altri provvedimenti, previsti dalla presente Convenzione, resta convenuto che i progetti saranno allestiti al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Per quanto riguarda le leggi, esse saranno pure presentate dai Governi ai loro Parlamenti o corpi legislativi entro questo stesso termine di sei mesi, in ogni caso nella prima sessione dopo decorso questo termine.

La data a contare dalla quale queste leggi, regolamenti o provvedimenti entreranno in vigore farà oggetto di un accordo fra gli Stati contraenti su proposta del Governo dei Paesi Bassi.

Qualora sorgessero controversie in merito alla ratificazione della presente Convenzione, o alla messa in vigore, sia della Convenzione, sia delle leggi, regolamenti o provvedimenti che essa prevede, il Governo dei Paesi Bassi, qualora tali controversie non possano essere risolte per altra via, inviterà tutti gli Stati contraenti a designare dei delegati che si riuniranno all’Aja per comporre con un accordo immediato tali controversie.

##### **Art. 25** {#chap_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--25}
Qualora accadesse che uno degli Stati contraenti volesse denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi[^12]che comunicherà immediatamente copia legalizzata della notificazione di denunzia a tutti gli altri Stati, facendo loro conoscere la data alla quale esso l’ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che per quanto concerne lo Stato che l’avrà notificata e dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi[^13].

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aja, il ventitré gennaio millenovecentododici, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno mandate per via diplomatica a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)

Firmato il 23 gennaio 1912In una serie di riunioni tenute dal 1° dicembre 1911 al 23 gennaio 1912, la Conferenza ha stabilito il testo della Convenzione qui allegato.La Conferenza ha inoltre emesso i seguenti voti:I.  La Conferenza stima che sarebbe il caso di richiamare l’attenzione dell’Unione postale universale;1. intorno all’urgenza di regolare la trasmissione per mezzo della posta dell’oppio greggio;
2. intorno all’urgenza di regolare per quanto possibile la trasmissione per mezzo della posta della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali, nonché delle altre sostanze previste dall’art. 14 della Convenzione;
3. intorno alla necessità di vietare la trasmissione per mezzo della posta dell’oppio preparato.[^14]II.  La Conferenza stima che sarebbe il caso di studiare la questione della canapa indiana dal punto di vista statistico e scientifico, allo scopo di regolare, qualora ciò diventasse necessario, sia per mezzo della legislazione interna, sia con un accordo internazionale, l’abuso del suo impiego.
### Protocollo finale {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.2--annex-1}
Firmato il 9 luglio 1913

In una serie di riunioni tenute dal 1° al 9 luglio 1913, la Conferenza, dopo aver esaminato la questione sottopostale dall’art. 23, cpv. 2, della Convenzione internazionale dell’oppio del 23 gennaio 1912;

I.  ha deciso che il deposito delle ratificazioni possa esser fatto già sin d’ora;

II.  ha adottato all’unanimità la seguente risoluzione:

Desiderando continuare nella via aperta dalla Commissione internazionale di Shangai del 1909 e dalla prima Conferenza dell’Aja del 1912, per giungere alla soppressione progressiva dell’abuso dell’oppio, della morfina e della cocaina, nonché delle droghe preparate o derivate da queste sostanze, e considerando sempre più la necessità e il vantaggio reciproco di un’intesa internazionale per quanto concerne questo punto, la seconda Conferenza internazionale dell’oppio:
1. fa voto che il Governo dei Paesi Bassi voglia far osservare ai Governi dell’Austria-Ungheria, della Norvegia e della Svezia che la firma, la ratificazione, la preparazione dei provvedimenti legislativi e l’entrata in vigore della Convenzione costituiscono quattro fasi distinte le quali permettono già fin d’ora a questi Stati di procedere alla firma supplementare.
 Infatti, risulta dagli art. 23 e 24 che tra la data dell’entrata in vigore della Convenzione e la preparazione dei progetti di legge, regolamenti ed altri provvedimenti previsti dalla Convenzione potrà decorrere un termine di sei mesi. Inoltre, l’art. 24 cpv. 3, permette agli Stati contraenti di concertarsi dopo la ratificazione sulla data dell’entrata in vigore di detti provvedimenti legislativi. Del resto non si può far a meno di far notare che le difficoltà previste dall’Austria-Ungheria, dalla Norvegia e dalla Svezia, per quanto concerne la loro legislazione, non erano sconosciute ai Delegati degli Stati firmatari e furono anzi oggetto di approfondito esame da parte dei dodici Stati contraenti. Quasi tutti gli Stati firmatari si trovano nella stessa situazione dei Governi menzionati sopra e non hanno ancora elaborato tutti i progetti di legge previsti dalla Convenzione;
2. fa voto che il Governo dei Paesi Bassi abbia a comunicare ai Governi della Bulgaria, della Grecia, del Montenegro, del Perù, della Romania, della Serbia, della Turchia e dell’Uruguay la risoluzione seguente:
     «La Conferenza constata con rincrescimento che alcuni Governi hanno rifiutato od omesso di firmare fino ad oggi la presente Convenzione. La Conferenza è d’avviso che l’astensione di questi Stati creerebbe gravi ostacoli al raggiungimento degli scopi umanitari cui tende la Convenzione. La Conferenza spera fermamente che questi Stati desisteranno dal loro atteggiamento negativo o dilatorio»;
3. fa voto che il Governo dei Paesi Bassi abbia a far osservare al Governo svizzero che esso è in errore se considera essere la sua cooperazione di quasi nessun valore. All’opposto di quanto è detto nella lettera del Consiglio federale del 25 ottobre 1912, la Conferenza stima che la cooperazione della Svizzera avrebbe utilissimo effetto, mentre l’astensione sua comprometterebbe i risultati della Convenzione. Quanto alla questione sollevata dal Consiglio federale concernente le rispettive attribuzioni della legislazione federale e di quelle cantonali, è da osservarsi che simili difficoltà sono state affrontate dalla prima Conferenza, la quale ne ha tenuto conto nella redazione della Convenzione;
4. invita i Governi firmatari a dar incarico ai loro rappresentanti all’estero di appoggiare i passi sovraindicati, da farsi dai loro colleghi olandesi;

III.  ha emesso il voto seguente: che nel caso in cui la firma di tutti gli Stati invitati in virtù dell’art. 23, cpv. 1, non fosse stata ottenuta alla data del 31 dicembre 1913, il Governo dei Paesi Bassi inviti immediatamente gli Stati firmatari a designare dei Delegati per esaminare, all’Aja, la possibilità di far entrare in vigore la Convenzione internazionale dell’oppio del 23 gennaio 1912[^15].
### Protocollo finale {#annex_u1/lvl_u3}
Firmato il 25 giugno 1914

In una serie di riunioni tenute dal 15 al 25 giugno 1914 la Conferenza, dopo avere esaminata la questione sottopostale dal voto N. III espresso dalla seconda Conferenza:

A)  Ha dato i pareri seguenti:

I.  Che è possibile far entrare in vigore la Convenzione internazionale dell’oppio del 23 gennaio 1912 nonostante il fatto che alcuni Stati invitati in virtù dell’art. 23, cpv. 1, non abbiano ancora firmato la Convenzione.

II.  Che l’entrata in vigore della Convenzione fra tutti gli Stati firmatari avrà luogo allorché gli Stati che l’hanno già firmata e quelli che hanno espresso l’intenzione di aderirvi l’avranno ratificata. La data dell’entrata in vigore della Convenzione sarà quella fissata dall’art. 24, cpv. 1.

III.  Che, se ad una data da stabilirsi dalla Conferenza tutti gli Stati firmatari non avranno ancora deposte le loro ratificazioni, sarà in facoltà degli Stati che a questa data avranno deposto le loro ratificazioni di far entrare in vigore la Convenzione[^16]. La stessa facoltà sarà lasciata agli Stati firmatari che depositeranno successivamente le loro ratificazioni dopo questa data.

IV.  Che la data prevista al N. III è il 31 dicembre 1914.

V.  Che rimane possibile agli Stati che non hanno ancora firmata la Convenzione di accedere alla stessa.

B)  Ha deciso:

Che un Protocollo, nel quale gli Stati firmatari disposti a far uso della facoltà prevista al N. III potranno dichiarare l’intenzione di far entrare in vigore la Convenzione, sarà aperto all’Aja.

Sua Eccellenza il Ministro degli esteri dei Paesi Bassi, accogliendo un desidero espresso ad unanimità dalla Conferenza, ha consentito a far preparare questo Protocollo, che resterà aperto per le firme.

C)  Ha adottato all’unanimità la risoluzione seguente;

La Conferenza invita S. E. il Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi a fare in nome della Conferenza passi urgenti e rispettosi presso gli Stati firmatari, che non hanno ratificato la Convenzione, né espresso l’intenzione di farlo, allo scopo di provocarli a dichiararsi disposti a deporre in breve tempo le loro ratificazioni, affinché la Convenzione possa entrare in vigore il più presto possibile.
### Protocollo concernente l’attuazione della Convenzione internazionale dell’oppio {#annex_u1/lvl_u4}
I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi in virtù della facoltà contemplata al N. III del Protocollo finale della terza Conferenza internazionale dell’oppio, dichiarano che i loro Governi, avendo ratificata la Convenzione internazionale dell’oppio del 23 gennaio 1912, hanno l’intenzione di farla entrare in vigore.

Per gli Stati che firmeranno questo Protocollo avanti il 31 dicembre 1914, la Convenzione entrerà in vigore a questa data; per gli Stati che lo firmeranno dopo il 31 dicembre 1914, la Convenzione entrerà in vigore il giorno della firma.

(Seguono le firme)La Svizzera rimane vincolata da tutte le disposizioni della convenzione dell’oppio 1912, emendata col protocollo dell’11 dicembre 1946 (0.812.121.21) verso gli Stati (e i Territori cui fu estesa l’applicazione) seguenti, i quali non hanno ratificato né la convenzione concernente gli stupefacenti 1925 (0.812.121.4 – art. 31) né la convenzione unica sugli stupefacenti 1961 (0.812.121.0 – art. 44 n. 1 lett. a oppure non vi hanno aderito:
 AlbaniaLa Svizzera rimane vincolata dai capitoli II, IV e VI della convenzione dell’oppio 1912, emendata dal protocollo dell’11 dicembre 1946, verso gli Stati (e i Territori cui fu estesa l’applicazione) seguenti, i quali non hanno ratificato la convenzione unica sugli stupefacenti 1961 (art. 44 n. 1 lett. a) oppure non vi hanno aderito:
 Cambogia<br /> Congo<br /> Rep. Centraficana<br /> SalvadorEstensione territoriale:
 Zanzibar,<br /> Nuove Ebridi dalla Gran Bretagna

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **41** 685
[^3]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (CS **0.142.112.491.1** ).
[^4]: Vedi l’Accordo del 12 aprile 1927 tra la Svizzera e la Cina circa il traffico degli stupe-facenti tra i due paesi, (RS  **0.812.121.925.4** ).
[^5]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS  **0.142.112.491.1** ).
[^6]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS  **0.142.112.491.1** ).
[^7]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS  **0.142.112.491.1** ).
[^8]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS  **0.142.112.491.1** ).
[^9]: Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS  **0.142.112.491.1** ).
[^10]: La funzione assegnata al Governo dei Paesi Bassi in virtù di questo articolo è stata in seguito conferita al Segretario generale della Società delle Nazioni con Risoluzione del 15 dicembre 1920 e poscia al Segretario generale delle Nazioni Unite con Protocollo del 11 dicembre 1946 (art. III) (RS **0.812.121.41** ).
[^11]: Vedi il Protocollo finale del 9 luglio 1913 qui appresso.
[^12]: Vedi la nota all’art. 21.
[^13]: Vedi la nota all’art. 21.
[^14]: L’Unione postale universale ha accolto questo invito. Vedi l’art. 33 cpv. 2 lett. b della Convenzione postale universale, del 5 luglio 1974 (RS  **0.783.52** ).
[^15]: Vedi il Protocollo finale del 25 giug. 1914, qui appresso.
[^16]: Vedi il Protocollo qui appresso.