0.811.119.454.2

RS **12** 424

*Traduzione* [^1]

# Dichiarazione tra la Svizzera e l’Italia, concernente l’ammissione alle professioni di medico, farmacista, veterinario

Firmata il 5 maggio 1934<br />Entrata in vigore il 1^o^agosto 1934

(Stato 1° agosto 1934)

Poiché i cittadini svizzeri sono ammessi, in Italia, verso presentazione dei titoli accademici italiani (o esteri validi), all’esame di Stato di medico, di farmacista o di veterinario e, dopo aver ottenuto il diploma italiano d’abilitazione professionale, hanno il diritto d’essere iscritti nell’albo professionale corrispondente, i cittadini italiani saranno ammessi, in Svizzera, agli esami federali per i medici, i farmacisti e i veterinari e potranno ottenere il diploma federale corrispondente alle condizioni vigenti prima del decreto del Consiglio federale del 4 dicembre 1933[^2]che esclude, in mancanza di reciprocità, gli stranieri dall’ammissione agli esami suddetti.

La presente Dichiarazione entrerà in vigore alla data che sarà fissata di comune accordo dai due Governi mediante scambio di note. Essa resterà in vigore fino a tre mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà denunziata.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Oggi vedi art. 17 dell’O sugli esami federali per le professioni mediche (RS  **811.112.1** ).