0.811.119.163

CS **12** 410

*Traduzione* [^1]

# Convenzione tra la Svizzera e l’Austria-Ungheria per la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze

Conchiusa il 29 ottobre 1885<br />Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 1886[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 10 luglio 1886<br />Entrata in vigore il 3 settembre 1886

(Stato 3  settembre 1886)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc.,<br />e Re Apostolico d’Ungheria,

riconoscendo l’utilità di reciprocamente autorizzare i medici, i chirurghi[^3], i veterinari e le levatrici che hanno domicilio nelle vicinanze del confine, ad esercitare la loro professione, hanno nominato, per conchiudere una Convenzione a quest’effetto, in qualità di plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno adottato di comune accordo gli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--1}
I medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del paese svizzero che tengono dimora in vicinanza del confine svizzero-austriaco, hanno il diritto di esercitare la loro professione nelle località austriache vicine al confine colla medesima libertà che godono nel lor proprio paese; e reciprocamente, i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del paese austriaco che hanno stanza vicino al confine austro-svizzero, sono autorizzati, nelle medesime condizioni, ad esercitare la loro professione nelle località svizzere situate vicino al confine.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--2}
Le persone che in virtù del precedente art. 1 esercitano la loro professione nelle località del paese limitrofo situate in vicinanza del confine, non hanno il diritto di stabilirvisi in permanenza, nè di fissarvi domicilio, se non uniformandosi alle leggi del rispettivo paese e sottomettendosi ad un nuovo esame.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--3}
Resta convenuto che i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici dell’uno o dell’altro de due paesi, che intendono far uso del diritto a loro conferito dall’art. 1 della presente Convenzione, allorchè esercitano la loro professione nelle località limitrofe del paese vicino, devono uniformarsi alle leggi ed alle prescrizioni amministrative in vigore in quest’ultimo paese.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--4}
La presente Convenzione entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione reciproca, e cesserà d’aver effetto, al caso, sei mesi dopo il giorno in cui l’uno o l’altro dei Governi contraenti avrà notificata la sua decisione di ritirarsene. La medesima sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna tosto che far si potrà.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto a Vienna, il 29 ottobre 1885.

| A.-O. Aepli | Kánolky |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **9** 218
[^3]: In questa Convenzione per chirurghi s'intendono i praticanti la bassa chirurgia (Wundärzte) i quali ora non sono più riconosciuti fra i professanti le arti sanitarie.