0.810.1

^^RU **1948** 976; BBl **1946** III 703 ediz. ted., FF **1946** III 675 ediz. franc.

Traduzione

# Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità

Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946<br />Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1946[^1]<br />Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947<br />Entrata in vigore il 7 aprile 1948

(Stato 6 luglio 2020)

Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano,

conformemente alla Carta delle Nazioni Unite[^2], che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:

La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di condizione economica o sociale.

La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti.

La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti.

Lo sviluppo sano del fanciullo è d’importanza fondamentale; l’attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.

Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.

Un’opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d’importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.

I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.

*Riconoscendo questi principi,* ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti,

accettano la presente costituzione ed istituiscono con ciò l’Organizzazione mondiale della sanità, come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.

## **Capo I** Del Fine {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--1}
Il fine dell’Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.

## **Capo II** Delle Funzioni {#chap_II}
##### **Art. 2** {#chap_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--2}
L’Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:
a) Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale;
b) Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero entrare in linea di conto;
c) Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
d) Fornisce l’assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l’aiuto necessario, se i governi lo domandano oppure se l’accettano;
e) Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei territori sotto tutela;
f) Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari, compresi i servizi d’epidemiologia e di statistica;
g) Stimola e promuove lo sviluppo dell’azione intesa alla soppressione delle malattie epidemiche, endemiche ed altre;
h) Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l’adozione delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
i) Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento dell’alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle istallazioni sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di risposo, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori dell’igiene dell’ambiente;
j) Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono al progresso sanitario;
k) Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti all’Organizzazione e sono conformi al suo fine;
l) Promuove lo sviluppo dell’azione in favore della sanità e del benessere della madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione;
m) Favorisce ogni attività nel campo dell’igiene mentale, specialmente le attività che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
n) Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
o) Favorisce il miglioramento delle norme d’insegnamento e della formazione nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
p) Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la tecnica amministrativa e sociale concernente l’igiene pubblica e le cure mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza sociale;
q) Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
r) Favorisce la formazione, tra i popoli, di un’opinione pubblica illuminata su tutti i problemi della sanità;
s) Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
t) Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
u) Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l’adozione di norme internazionali concernenti gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
v) In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine assegnato all’Organizzazione.

## **Capo III** Dei membri e membri associati {#chap_III}
##### **Art. 3** {#chap_III/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--3}
Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione.

##### **Art. 4** {#chap_III/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--4}
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali.

##### **Art. 5** {#chap_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--5}
Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali, a condizione che la loro firma o la loro accettazione sia divenuta definitiva all’apertura della prima sessione dell’Assemblea della sanità.

##### **Art. 6** {#chap_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--6}
Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di divenire membri ed essere ammessi come tali, se la loro domanda è approvata alla maggioranza semplice dall’Assemblea della sanità.

##### **Art. 7** {#chap_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--7}
Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l’Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l’Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed i servizi di cui lo Stato Membro fruisce. L’Assemblea della sanità può ristabilire i privilegi che si riferiscono al diritto di voto e questi servizi.

##### **Art. 8** {#chap_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--8}
Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall’Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi territori o gruppi di territori dallo Stato Membro o da un’altra autorità responsabile della direzione delle loro relazioni internazionali. I rappresentanti dei membri associati all’Assemblea della sanità dovrebbero essere qualificati per competenza tecnica nel campo sanitario ed essere scelti tra la popolazione indigena.

La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri associati saranno determinati dall’Assemblea della sanità.

## **Capo IV** Degli organi {#chap_IV}
##### **Art. 9** {#chap_IV/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--9}
L’attività dell’Organizzazione è esercitata:
a) Dall’Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea della sanità);
b) Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
c) Dal Segretariato.

## **Capo V** Dell’Assemblea mondiale della sanità {#chap_V}
##### **Art. 10** {#chap_V/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--10}
L’Assemblea della sanità è formata dai delegati degli Stati Membri.

##### **Art. 11** {#chap_V/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--11}
Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev’essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l’amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.

##### **Art. 12** {#chap_V/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--12}
I delegati possono essere accompagnati da supplenti e consiglieri.

##### **Art. 13** {#chap_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--13}
L’Assemblea della sanità si riunisce in sessione ordinaria annuale e, quando le circostanze lo esigono, in sessioni straordinarie. Le sessioni straordinarie sono convocate su domanda del Consiglio o della maggioranza degli Stati Membri.

##### **Art. 14** {#chap_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--14}
L’Assemblea della sanità sceglie, durante ogni sessione annuale, il paese o la regione, dove terrà la prossima sessione annuale; il luogo è fissato ulteriormente dal Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo di convocazione d’ogni sessione straordinaria.

##### **Art. 15** {#chap_V/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--15}
Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato il Segretario generale delle Nazioni Unite, la data d’ogni sessione annuale e di ogni sessione straordinaria.

##### **Art. 16** {#chap_V/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--16}
L’Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell’ufficio all’inizio d’ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori.

##### **Art. 17** {#chap_V/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--17}
L’Assemblea della sanità emana il proprio regolamento interno.

##### **Art. 18** {#chap_V/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--18}
Le funzioni dell’Assemblea della sanità sono le seguenti:
a) Stabilire la politica dell’Organizzazione;
b) Eleggere gli Stati chiamati a designare un rappresentante nel Consiglio;
c) Nominare il Direttore generale;
d) Esaminare ed approvare i rapporti e l’attività del Consiglio e del Direttore generale, dare al Consiglio istruzioni nelle materie, dove determinate misure, determinati studi e ricerche, come pure la presentazione di rapporti apparissero desiderabili;
c) Istituire le commissioni necessarie alle attività dell’Organizzazione;
f) Controllare la politica finanziaria dell’Organizzazione, esaminare ed approvare il suo bilancio di previsione;
g) Dare istruzioni al Consiglio ed al Direttore generale, affinché richiami l’attenzione degli Stati Membri e delle organizzazioni internazionali, governamentali o non governamentali, su qualsiasi questione sanitaria che l’Assemblea della sanità ritenga utile;
h) Invitare tutte le organizzazioni internazionali o nazionali, governamentali o non governamentali, con responsabilità affini a quelle dell’Organizzazione, a nominare rappresentanti, i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alle sue sessioni o a quelle delle commissioni, ed alle conferenze da essa riunite, alle condizioni prescritte dall’Assemblea della sanità; tuttavia, se si tratta d’organizzazioni nazionali, gli inviti potranno essere spediti solo con il consenso del governo interessato;
i) Studiare le raccomandazioni concernenti la sanità, fatte dall’Assemblea generale, dal Consiglio economico e sociale, dai Consigli di sicurezza o di tutela delle Nazioni Unite, e fare loro rapporto sulle misure prese dall’Organizzazione, in esecuzione di tali raccomandazioni;
j) Fare rapporto al Consiglio economico e sociale, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite;
k) Promuovere o dirigere tutti i lavori di ricerca nel campo sanitario, servendosi del personale dell’Organizzazione, fondando istituzioni proprie, o cooperando con istituzioni ufficiali o non ufficiali degli Stati Membri, con il consenso del loro governo;
l) Fondare altre istituzioni ritenute utili;
m) Prendere qualsiasi altra misura atta a favorire il raggiungimento del fine dell’Organizzazione.

##### **Art. 19** {#chap_V/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--19}
L’Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell’Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.

##### **Art. 20** {#chap_V/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--20}
Ogni Stato Membro s’impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi dall’approvazione d’una convenzione o di un accordo da parte dell’Assemblea della sanità, le misure relative all’accettazione di tale convenzione od accordo. Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se non accetta la convenzione o l’accordo nel termine prescritto, una dichiarazione motivata della mancata accettazione. In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.

##### **Art. 21** {#chap_V/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--21}
L’Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:
a) Le misure sanitarie e di quarantena o qualsiasi altro provvedimento, destinati ad impedire la propagazione delle malattie da un paese all’altro;
b) La nomenclatura delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
c) La designazione uniforme dei metodi di diagnosi valevoli nel campo internazionale;
d) Le norme relative alla conformità, alla purezza ed all’attività dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale;
e) Le condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale.

##### **Art. 22** {#chap_V/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--22}
I regolamenti emanati in esecuzione dell’articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell’Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo quegli Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.

##### **Art. 23** {#chap_V/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--23}
L’Assemblea della sanità è autorizzata a fare raccomandazioni agli Stati Membri in qualsiasi materia di competenza dell’Organizzazione.

## **Capo VI** Del Consiglio esecutivo {#chap_VI}
##### **Art. 24** {#chap_VI/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--24}
Il Consiglio è composto di trentaquattro persone designate da altrettanti Stati Membri. L’Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di un’equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, restando inteso che almeno tre di questi Membri devono essere scelti fra ognuna delle organizzazioni regionali designate in applicazione dell’articolo 44. Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona tecnicamente qualificata nel settore della sanità che potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.

##### **Art. 25** {#chap_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--25}
I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia tra i Membri eletti durante la prima sessione dell’Assemblea della sanità che seguirà l’entrata in vigore dell’emendamento della presente costituzione che porta il numero dei Membri del Consiglio da trentadue a trentaquattro, il mandato del Membro supplementare eletto sarà, ove occorra, proporzionalmente ridotto per agevolare l’elezione annua di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale.

##### **Art. 26** {#chap_VI/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--26}
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e fissa il luogo di ogni riunione.

##### **Art. 27** {#chap_VI/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--27}
Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed emana il proprio regolamento interno.

##### **Art. 28** {#chap_VI/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--28}
Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
a) Applicare le decisioni e le direttive dell’Assemblea della sanità;
b) Agire come organo esecutivo dell’Assemblea della sanità;
c) Esercitare ogni altra funzione che gli è affidata dall’Assemblea della sanità;
d) Dare parere all’Assemblea della sanità in merito alle questioni che quest’organismo può sottoporgli, ed a quelle che sono deferite all’Organizzazione da convenzioni, accordi e regolamenti;
e) Sottoporre all’Assemblea della sanità, mediante iniziativa propria, raccomandazioni o proposte;
f) Preparare gli ordini del giorno per le riunioni dell’Assemblea della sanità;
g) Sottoporre all’Assemblea della sanità, per esame ed approvazione, un programma generale di lavoro che abbracci un periodo determinato;
h) Studiare tutti i problemi di sua competenza;
i) Prendere, nei limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizzazione, qualsiasi misura di carattere urgente, in caso di eventi che esigono un’azione immediata.

In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all’esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d’una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.

##### **Art. 29** {#chap_VI/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--29}
Il Consiglio esercita, in nome di tutta l’Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.

## **Capo VII** Del Segretariato {#chap_VII}
##### **Art. 30** {#chap_VII/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--30}
Il Segretariato comprende il Direttore generale ed il personale tecnico ed amministrativo necessario all’Organizzazione.

##### **Art. 31** {#chap_VII/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--31}
Il Direttore generale è nominato dall’Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l’Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all’autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell’Organizzazione.

##### **Art. 32** {#chap_VII/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--32}
Il Direttore generale è di diritto Segretario dell’Assemblea della sanità, del Consiglio, di tutte le commissioni e di tutti i comitati della Organizzazione, come pure delle conferenze da essa convocate. Egli può delegare queste funzioni.

##### **Art. 33** {#chap_VII/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--33}
Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l’esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell’Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d’attività.

##### **Art. 34** {#chap_VII/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--34}
Il Direttore generale deve preparare e sottoporre al Consiglio i rapporti finanziari ed il bilancio di previsione dell’Organizzazione.

##### **Art. 35** {#chap_VII/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--35}
Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale[^3]stabilito dall’Assemblea della sanità. Il criterio principale per la scelta del personale dev’essere la cura di garantire nella maggior misura possibile l’efficacia, l’integrità ed il carattere internazionale del Segretariato. Si terrà parimente conto dell’importanza di una scelta sulla più vasta base geografica possibile.

##### **Art. 36** {#chap_VII/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--36}
Le condizioni di servizio del personale dell’Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.

##### **Art. 37** {#chap_VII/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--37}
Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell’Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

## **Capo VIII** Delle commissioni {#chap_VIII}
##### **Art. 38** {#chap_VIII/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--38}
Il Consiglio istituisce le commissioni che possono essere prescritte dall’Assemblea della sanità; esso può, su iniziativa propria o su proposta del Direttore generale, istituire qualsiasi altra commissione, desiderabile pel raggiungimento dei fini propri dell’Organizzazione.

##### **Art. 39** {#chap_VIII/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--39}
Il Consiglio esamina, di tempo in tempo, ed almeno una volta all’anno, la necessità di mantenere le singole commissioni.

##### **Art. 40** {#chap_VIII/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--40}
Il Consiglio può istituire commissioni congiunte o miste facendo capo ad altre organizzazioni, o farvi partecipare l’Organizzazione; esso può provvedere a far rappresentare l’Organizzazione nelle commissioni istituite da altri organismi.

## **Capo IX** Delle conferenze {#chap_IX}
##### **Art. 41** {#chap_IX/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--41}
L’Assemblea della sanità od il Consiglio possono convocare conferenze locali, generali, tecniche od altre di carattere speciale per lo studio di problemi di competenza dell’Organizzazione, provvedere alla rappresentanza a queste conferenze di organizzazioni internazionali e, con il consenso dei governi interessati, d’organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali. Le modalità della rappresentanza sono fissate dall’Assemblea sanitaria o dal Consiglio.

##### **Art. 42** {#chap_IX/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--42}
Il Consiglio provvede alla rappresentanza dell’Organizzazione nelle conferenze che, secondo il suo parere, possono interessarla.

## **Capo X** Della sede {#chap_X}
##### **Art. 43** {#chap_X/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--43}
La sede dell’Organizzazione sarà fissata dall’Assemblea della sanità, dopo aver consultato le Nazioni Unite.

## **Capo XI** Degli accordi regionali {#chap_XI}
##### **Art. 44** {#chap_XI/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--44}
a)  L’Assemblea della sanità determina di volta in volta le regioni geografiche, nelle quali appare desiderabile l’istituzione di un’organizzazione regionale.

b)  L’Assemblea della sanità può, con il consenso della maggioranza degli Stati Membri di ogni regione così determinata, stabilire una organizzazione regionale che soddisfi ai bisogni particolari di questa regione. In ogni regione può esistere una sola organizzazione regionale.

##### **Art. 45** {#chap_XI/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--45}
Ogni organizzazione regionale è parte costituiva dell’Organizzazione, conformemente alla presente costituzione.

##### **Art. 46** {#chap_XI/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--46}
Ogni organizzazione regionale comprende un comitato regionale ed un ufficio regionale.

##### **Art. 47** {#chap_XI/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--47}
I comitati regionali sono composti di rappresentanti degli Stati Membri e di membri associati della regione considerata. I territori o gruppi di territori d’una regione, che non sono responsabili della direzione delle loro relazioni internazionali e non sono membri associati, hanno il diritto d’essere rappresentati a questi comitati regionali e di parteciparvi. La natura e l’estensione dei diritti e degli obblighi di questi territori o gruppi di territori nei comitati regionali saranno fissati dall’Assemblea della sanità, d’accordo con lo Stato Membro, o con un’altra autorità, responsabili della direzione delle relazioni internazionali di questi territori e con gli Stati Membri della regione.

##### **Art. 48** {#chap_XI/art_48 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--48}
I comitati regionali si riuniscono ogni qual volta sia necessario, e fissano il luogo, dove è convocata ogni seduta.

##### **Art. 49** {#chap_XI/art_49 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--49}
I comitati regionali stabiliscono il loro proprio regolamento.

##### **Art. 50** {#chap_XI/art_50 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--50}
Le funzioni del comitato regionale sono le seguenti:
a) Formulare le direttive concernenti questioni di carattere esclusivamente regionale;
b) Controllare l’attività dell’ufficio regionale;
c) Proporre all’ufficio regionale la riunione di conferenze tecniche, come pure ogni lavoro o ricerca accessori, concernenti i problemi sanitari suscettibili, secondo il parere del comitato regionale, di conseguire lo scopo perseguito dall’Organizzazione nella regione;
d) Cooperare con i rispettivi comitati regionali delle Nazioni Unite e con quelli di altre istituzioni, speciali, come pure con altre organizzazioni internazionali regionali, che abbiano interessi comuni con l’Organizzazione;
e) Dare all’Organizzazione, per mezzo del Direttore generale, il proprio parere su questioni sanitarie internazionali d’importanza più che regionale;
f) Raccomandare la concessione di crediti regionali supplementari da parte dei governi delle rispettive regioni, se la parte del preventivo centrale dell’Organizzazione, accordata a questa regione, è insufficiente per l’esercizio delle funzioni regionali;
g) Tutte le altre funzioni che possono essere delegate al Comitato regionale dall’Assemblea della sanità, dal Consiglio o dal Direttore generale.

##### **Art. 51** {#chap_XI/art_51 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--51}
L’ufficio regionale, sottoposto all’autorità generale del Direttore generale dell’Organizzazione, è l’organo amministrativo del comitato regionale. Esso deve, inoltre, eseguire, entro i limiti della regione, le decisioni dell’Assemblea della sanità e del Consiglio.

##### **Art. 52** {#chap_XI/art_52 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--52}
Capo dell’ufficio regionale è il Direttore regionale, nominato dal Consiglio, d’accordo con il comitato regionale.

##### **Art. 53** {#chap_XI/art_53 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--53}
Il personale dell’ufficio regionale è nominato conformemente alle norme che saranno fissate mediante un accordo tra il Direttore generale ed il Direttore regionale.

##### **Art. 54** {#chap_XI/art_54 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--54}
L’Organizzazione sanitaria panamericana, rappresentata dall’Ufficio sanitario panamericano e dalle Conferenze panamericane della sanità, e tutte le altre organizzazioni regionali intergovernamentali della sanità, esistenti prima della firma della presente Costituzione, saranno incorporate, a suo tempo, nell’Organizzazione. Quest’incorporazione sarà fatta il più presto possibile mediante azione comune, basata sul mutuo consenso delle autorità competenti, espresso dalle organizzazioni interessate.

## **Capo XII** Del bilancio di previsione e delle spese {#chap_XII}
##### **Art. 55** {#chap_XII/art_55 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--55}
Il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione dell’Organizzazione. Il Consiglio esamina il bilancio di previsione e lo sottopone all’Assemblea della sanità, aggiungendo le raccomandazioni che ritiene opportune.

##### **Art. 56** {#chap_XII/art_56 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--56}
Riservati eventuali accordi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite, l’Assemblea della sanità esamina ed approva il bilancio di previsione ed eseguisce la ripartizione delle spese tra gli Stati Membri conformemente al piano che essa stabilirà

##### **Art. 57** {#chap_XII/art_57 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--57}
L’Assemblea della sanità o, in suo nome, il Consiglio sono autorizzati ad accettare e ad amministrare donazioni e legati fatti all’Organizzazione, purché le condizioni poste a queste donazioni o legati paiano accettabili all’Assemblea della sanità od al Consiglio e corrispondano ai fini ed alla politica dell’Organizzazione.

##### **Art. 58** {#chap_XII/art_58 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--58}
Sarà istituito un fondo speciale per l’intervento in casi d’urgenza e d’imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.

## **Capo XIII** Del voto {#chap_XIII}
##### **Art. 59** {#chap_XIII/art_59 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--59}
Ogni Stato Membro ha diritto ad un voto nell’Assemblea della sanità.

##### **Art. 60** {#chap_XIII/art_60 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--60}
a)  Le decisioni dell’Assemblea della sanità concernenti questioni importanti sono approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti degli Stati Membri presenti e votanti.

Queste questioni concernono: l’accettazione di convenzioni o di accordi; l’approvazione d’accordi che vincolano l’Organizzazione alle Nazioni Unite, alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, in applicazione degli articoli 69, 70 e 72; le modificazioni della presente costituzione.

b)  Le decisioni concernenti altre questioni, compresa la fissazione di ulteriori categorie di questioni che devono essere decise alla maggioranza dei due terzi, sono approvate dalla maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti.

c)  La votazione, nel Consiglio e nelle commissioni dell’Organizzazione, su questioni analoghe, sarà fatta conformemente alle disposizioni dei capoversi a) e b) del presente articolo.

## **Capo XIV** Dei rapporti presentati dagli stati {#chap_XIV}
##### **Art. 61** {#chap_XIV/art_61 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--61}
Ogni Stato Membro presenta annualmente all’Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

##### **Art. 62** {#chap_XIV/art_62 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--62}
Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per l’esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall’Organizzazione e per l’osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.

##### **Art. 63** {#chap_XIV/art_63 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--63}
Ogni Stato Membro comunica senza indugio all’Organizzazione le leggi, i regolamenti, i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati nello Stato.

##### **Art. 64** {#chap_XIV/art_64 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--64}
Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall’Assemblea della sanità.

##### **Art. 65** {#chap_XIV/art_65 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--65}
Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

## **Capo XV** Capacità giuridica, privilegi e immunità {#chap_XV}
##### **Art. 66** {#chap_XV/art_66 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--66}
L’Organizzazione gode, sul territorio d’ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.

##### **Art. 67** {#chap_XV/art_67 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--67}
a)  L’Organizzazione gode sul territorio d’ogni Stato Membro dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.

b)  I rappresentanti degli Stati Membri, le persone chiamate a fare parte del Consiglio ed il personale tecnico ed amministrativo dell’Organizzazione godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentisi all’Organizzazione.

##### **Art. 68** {#chap_XV/art_68 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--68}
Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall’Organizzazione, d’accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.

## **Capo XVI** Delle relazioni con altre organizzazioni {#chap_XVI}
##### **Art. 69** {#chap_XVI/art_69 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--69}
L’Organizzazione è vincolata alle Nazioni Unite come una delle istituzioni speciali previste all’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. L’accordo o gli accordi che stabiliscono le relazioni dell’Organizzazione con le Nazioni Unite devono essere approvati alla maggioranza dei voti dei due terzi dell’Assemblea della sanità.

##### **Art. 70** {#chap_XVI/art_70 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--70}
L’Organizzazione deve stabilire relazioni effettive e collaborare strettamente con altre organizzazioni intergovernamentali, per quanto ciò sia desiderabile. Qualsiasi accordo ufficiale concluso con queste organizzazioni dev’essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità.

##### **Art. 71** {#chap_XVI/art_71 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--71}
L’Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non governamentali, e, con l’approvazione del governo interessato, con organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali.

##### **Art. 72** {#chap_XVI/art_72 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--72}
Riservata l’approvazione dei due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità, l’Organizzazione può assumere le funzioni, le risorse e gli obblighi di altre organizzazioni od istituzioni internazionali, se i loro scopi e la loro attività sono di competenza dell’Organizzazione, e se questa ne è incaricata, conformemente ad una convenzione internazionale oppure ad un accordo, accettabili per le due parti e conclusi tra autorità competenti delle rispettive organizzazioni.

## **Capo XVII** Degli emendamenti {#chap_XVII}
##### **Art. 73** {#chap_XVII/art_73 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--73}
Il testo degli emendamenti della presente Costituzione dev’essere comunicato dal Direttore generale agli Stati Membri almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell’Assemblea della sanità.

Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati Membri, quando sono approvati dai due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità e ratificati dai due terzi degli Stati Membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

## **Capo XVIII** Dell’interpretazione {#chap_XVIII}
##### **Art. 74** {#chap_XVIII/art_74 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--74}
I testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo della presente costituzione sono considerati come egualmente autentici.

##### **Art. 75** {#chap_XVIII/art_75 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--75}
Qualsiasi questione o controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente costituzione, non regolata mediante trattative o dall’Assemblea della sanità, dev’essere sottoposta dalle Parti alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte[^4], a meno che le Parti non s’accordino circa un’altra soluzione.

##### **Art. 76** {#chap_XVIII/art_76 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--76}
Con l’autorizzazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite o con l’autorizzazione fondata su accordi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite, l’Organizzazione può domandare il parere della Corte internazionale di giustizia su qualsiasi eventuale questione giuridica di competenza dell’Organizzazione.

##### **Art. 77** {#chap_XVIII/art_77 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--77}
Il Direttore generale può rappresentare davanti alla Corte l’Organizzazione in qualsiasi procedura concernente siffatte richieste di parere.

Egli deve prendere le disposizioni necessarie per sottoporre la questione alla Corte; in esse sono comprese quelle necessarie all’esposizione degli argomenti a sostegno delle differenti opinioni espresse in merito.

## **Capo XIX** Entrata in vigore {#chap_XIX}
##### **Art. 78** {#chap_XIX/art_78 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--78}
Salve le disposizioni del Capo III, la presente costituzione resta aperta alla firma ed all’accettazione di tutti gli Stati.

##### **Art. 79** {#chap_XIX/art_79 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--79}
a) Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:
I. Firma, senza riserva d’approvazione;
II. Firma con riserva d’approvazione e consecutiva accettazione;
III. Accettazione pura e semplice.

b) L’accettazione è effettiva con il deposito d’un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

##### **Art. 80** {#chap_XIX/art_80 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--80}
La presente costituzione entrerà in vigore, quando l’avranno accettata 26 Stati Membri delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 79.

##### **Art. 81** {#chap_XIX/art_81 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--81}
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretariato generale delle Nazioni Unite registrerà questa costituzione, quando sarà stata firmata senza riserva d’approvazione da uno Stato, oppure dopo il deposito del primo documento di accettazione.

##### **Art. 82** {#chap_XIX/art_82 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.1--82}
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell’accettazione da parte di altri Stati.

*In fede di che* i Rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente costituzione.Fatto nella città di Nuova York, il ventidue luglio 1946, in un unico esemplare steso in inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo; ogni testo è considerato come egualmente autentico.I testi originali saranno depositati negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite consegnerà copie certificate conformi ad ogni governo rappresentato alla Conferenza.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 19 aprile | 1948 | 19 aprile | 1948 |
| Albania | 26 maggio | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Algeria | 8 novembre | 1962 | 8 novembre | 1962 |
| Andorra | 15 gennaio | 1997 | 15 gennaio | 1997 |
| Angola | 15 maggio | 1976 | 15 maggio | 1976 |
| Antigua e Barbuda | 12 marzo | 1984 | 12 marzo | 1984 |
| Arabia Saudita | 26 maggio | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Argentina | 22 ottobre | 1948 | 22 ottobre | 1948 |
| Armenia | 4 maggio | 1992 | 4 maggio | 1992 |
| Australia | 2 febbraio | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Austria | 30 giugno | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Azerbaigian | 2 ottobre | 1992 | 2 ottobre | 1992 |
| Bahamas | 1° aprile | 1974 | 1° aprile | 1974 |
| Bahrein | 2 novembre | 1971 | 2 novembre | 1971 |
| Bangladesh | 19 maggio | 1972 | 19 maggio | 1972 |
| Barbados | 25 aprile | 1967 | 25 aprile | 1967 |
| Belarus | 7 aprile | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Belgio | 25 giugno | 1948 | 25 giugno | 1948 |
| Belize | 23 agosto | 1990 | 23 agosto | 1990 |
| Benin | 20 settembre | 1960 | 20 settembre | 1960 |
| Bhutan | 8 marzo | 1982 | 8 marzo | 1982 |
| Bolivia | 23 dicembre | 1949 | 23 dicembre | 1949 |
| Bosnia e Erzegovina | 10 settembre | 1992 | 10 settembre | 1992 |
| Botswana | 26 febbraio | 1975 | 26 febbraio | 1975 |
| Brasile | 2 giugno | 1948 | 2 giugno | 1948 |
| Brunei | 25 marzo | 1985 | 25 marzo | 1985 |
| Bulgaria | 9 giugno | 1948 | 9 giugno | 1948 |
| Burkina Faso | 4 ottobre | 1960 | 4 ottobre | 1960 |
| Burundi | 22 ottobre | 1962 | 22 ottobre | 1962 |
| Cambogia | 17 maggio | 1950 | 17 maggio | 1950 |
| Camerun | 6 maggio | 1960 | 6 maggio | 1960 |
| Canada | 29 agosto | 1946 | 7 aprile | 1948 |
| Capo Verde | 5 gennaio | 1976 | 5 gennaio | 1976 |
| Ceca, Repubblica | 22 gennaio | 1993 | 22 gennaio | 1993 |
| Ciad | 1° gennaio | 1961 | 1° gennaio | 1961 |
| Cile | 15 ottobre | 1948 | 15 ottobre | 1948 |
| Cina | 22 luglio | 1946 F | 7 aprile | 1948 |
| Cipro | 16 gennaio | 1961 | 16 gennaio | 1961 |
| Colombia | 14 maggio | 1959 | 14 maggio | 1959 |
| Comore | 9 dicembre | 1975 | 9 dicembre | 1975 |
| Congo (Brazzaville) | 26 ottobre | 1960 | 26 ottobre | 1960 |
| Congo (Kinshasa) | 24 febbraio | 1961 | 24 febbraio | 1961 |
| Corea (Nord) | 19 maggio | 1973 | 19 maggio | 1973 |
| Corea (Sud) | 17 agosto | 1949 | 17 agosto | 1949 |
| Costa Rica | 17 marzo | 1949 | 17 marzo | 1949 |
| Côte d'Ivoire | 28 ottobre | 1960 | 28 ottobre | 1960 |
| Croazia | 11 giugno | 1992 | 11 giugno | 1992 |
| Cuba | 9 maggio | 1950 | 9 maggio | 1950 |
| Danimarca | 19 aprile | 1948 | 19 aprile | 1948 |
| Dominica | 13 agosto | 1981 | 13 agosto | 1981 |
| Dominicana, Repubblica | 21 giugno | 1948 | 21 giugno | 1948 |
| Ecuador | 1° marzo | 1949 | 1° marzo | 1949 |
| Egitto | 16 dicembre | 1947 | 16 dicembre | 1947 |
| El Salvador | 22 giugno | 1948 | 22 giugno | 1948 |
| Emirati Arabi Uniti | 30 marzo | 1972 | 30 marzo | 1972 |
| Eritrea | 24 luglio | 1993 | 24 luglio | 1993 |
| Estonia | 31 marzo | 1993 | 31 marzo | 1993 |
| Eswatini | 16 aprile | 1973 | 16 aprile | 1973 |
| Etiopia | 11 aprile | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Figi | 1° gennaio | 1972 | 1° gennaio | 1972 |
| Filippine | 9 luglio | 1948 | 9 luglio | 1948 |
| Finlandia | 7 ottobre | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Francia | 16 giugno | 1948 | 16 giugno | 1948 |
| Gabon | 21 novembre | 1960 | 21 novembre | 1960 |
| Gambia | 26 aprile | 1971 | 26 aprile | 1971 |
| Georgia | 26 maggio | 1992 | 26 maggio | 1992 |
| Germania | 29 maggio | 1951 | 29 maggio | 1951 |
| Ghana | 8 aprile | 1957 | 8 aprile | 1957 |
| Giamaica | 21 marzo | 1963 | 21 marzo | 1963 |
| Giappone | 16 maggio | 1951 | 16 maggio | 1951 |
| Gibuti | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
| Giordania | 7 aprile | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Grecia | 12 marzo | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Grenada | 4 dicembre | 1974 | 4 dicembre | 1974 |
| Guatemala | 26 agosto | 1949 | 26 agosto | 1949 |
| Guinea | 19 maggio | 1959 | 19 maggio | 1959 |
| Guinea equatoriale | 5 maggio | 1980 | 5 maggio | 1980 |
| Guinea-Bissau | 29 luglio | 1974 | 29 luglio | 1974 |
| Guyana | 27 settembre | 1966 | 27 settembre | 1966 |
| Haiti | 12 agosto | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Honduras | 8 aprile | 1949 | 8 aprile | 1949 |
| India | 12 gennaio | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Indonesia | 23 maggio | 1950 | 23 maggio | 1950 |
| Iran | 23 novembre | 1946 | 7 aprile | 1948 |
| Iraq | 23 settembre | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Irlanda | 20 ottobre | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Islanda | 17 giugno | 1948 | 17 giugno | 1948 |
| Isole Cook | 9 maggio | 1984 | 9 maggio | 1984 |
| Isole Marshall | 5 giugno | 1991 | 5 giugno | 1991 |
| Israele | 21 giugno | 1949 | 21 giugno | 1949 |
| Italia | 11 aprile | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Kazakstan | 19 agosto | 1992 | 19 agosto | 1992 |
| Kenya | 27 gennaio | 1964 | 27 gennaio | 1964 |
| Kirghizistan | 29 aprile | 1992 | 29 aprile | 1992 |
| Kiribati | 26 luglio | 1984 | 26 luglio | 1984 |
| Kuwait | 9 maggio | 1960 | 9 maggio | 1960 |
| Laos | 17 maggio | 1950 | 17 maggio | 1950 |
| Lesotho | 7 luglio | 1967 | 7 luglio | 1967 |
| Lettonia | 4 dicembre | 1991 | 4 dicembre | 1991 |
| Libano | 19 gennaio | 1949 | 19 gennaio | 1949 |
| Liberia | 14 marzo | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Libia | 16 maggio | 1952 | 16 maggio | 1952 |
| Lituania | 25 novembre | 1991 | 25 novembre | 1991 |
| Lussemburgo | 3 giugno | 1949 | 3 giugno | 1949 |
| Macedonia del Nord | 22 aprile | 1993 | 22 aprile | 1993 |
| Madagascar | 16 gennaio | 1961 | 16 gennaio | 1961 |
| Malawi | 9 aprile | 1965 | 9 aprile | 1965 |
| Malaysia | 24 aprile | 1958 | 24 aprile | 1958 |
| Maldive | 5 novembre | 1965 | 5 novembre | 1965 |
| Mali | 17 ottobre | 1960 | 17 ottobre | 1960 |
| Malta | 1° febbraio | 1965 | 1° febbraio | 1965 |
| Marocco | 14 maggio | 1956 | 14 maggio | 1956 |
| Mauritania | 7 marzo | 1961 | 7 marzo | 1961 |
| Maurizio | 9 dicembre | 1968 | 9 dicembre | 1968 |
| Messico | 7 aprile | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Micronesia | 14 agosto | 1991 | 14 agosto | 1991 |
| Moldova | 4 maggio | 1992 | 4 maggio | 1992 |
| Monaco | 8 luglio | 1948 | 8 luglio | 1948 |
| Mongolia | 18 aprile | 1962 | 18 aprile | 1962 |
| Montenegro | 29 agosto | 2006 | 29 agosto | 2006 |
| Mozambico | 11 settembre | 1975 | 11 settembre | 1975 |
| Myanmar | 1° luglio | 1948 | 1° luglio | 1948 |
| Namibia | 23 aprile | 1990 | 23 aprile | 1990 |
| Nauru | 9 maggio | 1994 | 9 maggio | 1994 |
| Nepal | 2 settembre | 1953 | 2 settembre | 1953 |
| Nicaragua | 24 aprile | 1950 | 24 aprile | 1950 |
| Niger | 5 ottobre | 1960 | 5 ottobre | 1960 |
| Nigeria | 25 novembre | 1960 | 25 novembre | 1960 |
| Niue | 5 maggio | 1994 | 5 maggio | 1994 |
| Norvegia | 18 agosto | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Nuova Zelanda | 10 dicembre | 1946 | 7 aprile | 1948 |
| Oman | 28 maggio | 1971 | 28 maggio | 1971 |
| Paesi Bassi | 25 aprile | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Pakistan | 23 giugno | 1948 | 23 giugno | 1948 |
| Palau | 9 marzo | 1995 | 9 marzo | 1995 |
| Panama | 20 febbraio | 1951 | 20 febbraio | 1951 |
| Papua Nuova Guinea | 29 aprile | 1976 | 29 aprile | 1976 |
| Paraguay | 4 gennaio | 1949 | 4 gennaio | 1949 |
| Perù | 11 novembre | 1949 | 11 novembre | 1949 |
| Polonia | 6 maggio | 1948 | 6 maggio | 1948 |
| Portogallo | 13 febbraio | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Qatar | 11 maggio | 1972 | 11 maggio | 1972 |
| Regno Unito | 22 luglio | 1946 F | 7 aprile | 1948 |
| Rep. Centrafricana | 20 settembre | 1960 | 20 settembre | 1960 |
| Romania | 8 giugno | 1948 | 8 giugno | 1948 |
| Ruanda | 7 novembre | 1962 | 7 novembre | 1962 |
| Russia | 24 marzo | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Saint Kitts e Nevis | 3 dicembre | 1984 | 3 dicembre | 1984 |
| Saint Lucia | 11 novembre | 1980 | 11 novembre | 1980 |
| Saint Vincent e Grenadine | 1° settembre | 1983 | 1° settembre | 1983 |
| Salomone, Isole | 4 aprile | 1983 | 4 aprile | 1983 |
| Samoa | 16 maggio | 1962 | 16 maggio | 1962 |
| San Marino | 12 maggio | 1980 | 12 maggio | 1980 |
| São Tomé e Príncipe | 23 marzo | 1976 | 23 marzo | 1976 |
| Seicelle | 11 settembre | 1979 | 11 settembre | 1979 |
| Senegal | 31 ottobre | 1960 | 31 ottobre | 1960 |
| Serbia | 28 novembre | 2000 | 28 novembre | 2000 |
| Sierra Leone | 20 ottobre | 1961 | 20 ottobre | 1961 |
| Singapore | 25 febbraio | 1966 | 25 febbraio | 1966 |
| Siria | 18 dicembre | 1946 | 7 aprile | 1948 |
| Slovacchia | 4 febbraio | 1993 | 4 febbraio | 1993 |
| Slovenia | 7 maggio | 1992 | 7 maggio | 1992 |
| Somalia | 26 gennaio | 1961 | 26 gennaio | 1961 |
| Spagna | 28 maggio | 1951 | 28 maggio | 1951 |
| Sri Lanka | 7 luglio | 1948 | 7 luglio | 1948 |
| Sudafrica | 7 agosto | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Sudan | 14 maggio | 1956 | 14 maggio | 1956 |
| Sudan del Sud | 27 settembre | 2011 | 27 settembre | 2011 |
| Suriname | 25 marzo | 1976 | 25 marzo | 1976 |
| Svezia | 28 agosto | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Svizzera | 26 marzo | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Tagikistan | 4 maggio | 1992 | 4 maggio | 1992 |
| Tanzania | 26 aprile | 1964 | 26 aprile | 1964 |
| Thailandia | 26 settembre | 1947 | 7 aprile | 1948 |
| Timor-Leste | 27 settembre | 2002 | 27 settembre | 2002 |
| Togo | 13 maggio | 1960 | 13 maggio | 1960 |
| Tonga | 14 agosto | 1975 | 14 agosto | 1975 |
| Trinidad e Tobago | 3 gennaio | 1963 | 3 gennaio | 1963 |
| Tunisia | 14 maggio | 1956 | 14 maggio | 1956 |
| Turchia | 2 gennaio | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Turkmenistan | 2 luglio | 1992 | 2 luglio | 1992 |
| Tuvalu | 7 maggio | 1993 | 7 maggio | 1993 |
| Ucraina | 3 aprile | 1948 | 7 aprile | 1948 |
| Uganda | 7 marzo | 1963 | 7 marzo | 1963 |
| Ungheria | 17 giugno | 1948 | 17 giugno | 1948 |
| Uruguay | 22 aprile | 1949 | 22 aprile | 1949 |
| Uzbekistan | 22 maggio | 1992 | 22 maggio | 1992 |
| Vanuatu | 7 marzo | 1983 | 7 marzo | 1983 |
| Venezuela | 7 luglio | 1948 | 7 luglio | 1948 |
| Vietnam | 22 ottobre | 1975 | 22 ottobre | 1975 |
| Yemen | 20 novembre | 1953 | 20 novembre | 1953 |
| Zambia | 2 febbraio | 1965 F | 2 febbraio | 1965 |
| Zimbabwe | 16 maggio | 1980 | 16 maggio | 1980 |

[^1]: Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU  **1948**  975).
[^2]: RS  **0.120**
[^3]: Non pubblicato nella RU.
[^4]: RS  **0.193.501**