0.748.131.934.92

RU **1950** 1312; FF **1949** II 741 ediz. ted. e franc.

Traduzione

# Convenzione Franco-Svizzera relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim

Conchiusa il 4 luglio 1949<br />Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1949[^1]<br />Entrata in vigore il 25 novembre 1950

(Stato 25 febbraio 1971)

##### **Art. 1** Costituzione di un Ente di diritto pubblico franco-svizzero {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--1}
1. Il Consiglio federale svizzero e il Governo francese convengono di costruire ed esercitare in comune un aeroporto commerciale a miglior tutela degl’interessi rappresentati e conformemente ai principi ed alle norme della presente Convenzione e dei suoi allegati che con essa costituiscono un tutto unico.
2. A tale scopo sarà costituito un Ente di diritto pubblico chiamato Aeroporto di Basilea-Mulhouse.

Detto Ente sarà qui di seguito designato con l’espressione l’Aeroporto.
3. L’Aeroporto è retto dagli statuti e dal capitolato d’oneri qui allegati e dalla legge francese per quanto non vi deroghino la presente Convenzione ed i suoi allegati.
4. Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città surrogherà il Consiglio federale svizzero, conformemente alle modalità tecniche e finanziarie da convenirsi tra queste due Autorità, in tutto quanto concerne gli obblighi derivanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’aeroporto.

##### **Art. 2** Costruzione dell’aeroporto {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--2}
1. L’aeroporto sarà costruito in territorio dei comuni di Blotzheim, Hesingue, Bourgfelden e Saint-Louis.
2. Il Governo francese mette a disposizione dell’Aeroporto gli impianti che ha già eseguiti. Esso s’impegna ad acquistare, dichiarare di pubblico dominio e mettere parimente a disposizione i terreni necessari all’aeroporto, ai suoi impianti e al raccordo con le reti stradale e ferroviaria.
3. Il Consiglio federale svizzero s’impegna ad assumere a suo carico esclusivo le prime spese e come sono descritte e valutate nell’allegato.

Tali lavori ed impianti saranno eseguiti dall’Aeroporto. Quest’ultimo conchiuderà, a domanda del Consiglio federale svizzero, contratti con personale ed impresari svizzeri fino a concorrenza die due terzi dell’importo complessivo delle spese a carico della Confederazione Svizzera.

Le somme che la Confederazione Svizzera deve versare in applicazione del capoverso precedente potranno, ad eccezione di quelle il cui pagamento a personale ed impresari svizzeri è stato stipulato in franchi svizzeri, essere pagate in franchi francesi, conformemente ad un accordo speciale da conchiudersi tra i due Governi.
4. Il Governo francese s’impegna a dichiarare questi lavori ed impianti urgenti e di pubblica utilità.
5. I due Governi s’impegnano:
– a concedere tutte le autorizzazioni necessarie per permettere il raccordo tra l’aeroporto e le reti dell’uno e dell’altro Stato indispensabili al funzionamento dell’aeroporto stesso, come reti stradali, ferroviarie, elettriche e telefoniche;
– a garantire all’aeroporto la libertà da ostacoli aerei, così come è garantita a qualsiasi altro aeroporto di pari importanza. Le legislazioni francese e svizzera sulle servitù saranno applicabili rispettivamente in territorio francese e in territorio svizzero. Saranno conchiusi accordi locali per garantire la libertà da ostacoli aerei in territorio svizzero e in territorio francese.

Ciascuno dei due Governi assumerà suo territorio le spese di tali servitù.
6. Per facilitare l’esercizio dei controlli doganali e di polizia, gl’impianti e gli edifici comprenderanno tre settori:
– un settore adibito ai servizi francesi incaricati di procedere al controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti o diretti in Francia;
– un settore adibito ai servizi svizzeri incaricati di procedere al controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti o diretti in Svizzera;
– un settore, che comprende le piste, adibito ai servizi generali dell’aeroporto e al traffico dei viaggiatori e delle merci.

##### **Art. 3** Organizzazione dell’Aeroporto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--3}
1. La gestione dell’Aeroporto è esercitata da un Consiglio d’amministrazione assistito da un Direttore, da un Comandante dell’aeroporto e dagli aggiunti.
2. Gli statuti specificheranno le competenze del Consiglio di amministrazione, del Direttore, del Comandante dell’aeroporto e degli aggiunti.

##### **Art. 4** Competenze {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--4}
1. La messa in efficienza e il funzionamento delle opere e degli impianti attuali e futuri è affidata all’Aeroporto, ad eccezione die servizi seguenti:
a. i servizi generali radioelettrici (radiotelegrafia, radiotelefonia e radiogoniometria), di teletipia e di meteorologia;
b. la direzione della navigazione aerea e della pista;
c. il controllo dell’attività aerea;
d. il controllo sanitario;
e. i servizi doganali e di polizia.
2. I tre primi servizi incombono al Governo francese. I servizi menzionati alle lettere d ed e saranno assicurati dai Governi francese e svizzero. A tale scopo, il Consiglio federale svizzero potrà delegare i poteri necessari al Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città.
3. Per quanto concerne le loro funzioni e la disciplina, i funzionari, agenti ed impiegati delle Amministrazioni svizzere nei servizi menzionati alle lettere d ed c dipenderanno esclusivamente dalle Autorità svizzere.

Essi potranno rivestire le loro uniformi regolamentari entro i confini dell’aeroporto, come pure tra l’aeroporto e il loro domicilio.

##### **Art. 5** Oneri e utili d’esercizio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--5}
1. Ciascun Governo si addosserà le spese dei servizi doganali, di polizia e sanitario.
2. Le eccedenze disponibili in applicazione dell’articolo 36 degli Statuti saranno versate ai due Governi proporzionatamente al traffico dei passeggeri o delle merci di ogni categoria provenienti o a destinazione della Svizzera o della Francia, secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo tra i due Governi.
3. L’eventuale disavanzo sarà ripartito tra i due Governi conformemente alle norme enunciate nel capoverso precedente.

##### **Art. 6** Legislazione applicabile {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--6}
Entro i limiti dell’aeroporto sono applicabili esclusivamente la legislazione e la procedura francese, salve restando le espresse derogazioni apportate a tale norma dalla presente Convenzione e dai suoi allegati.

##### **Art. 7** Strada doganale {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--7}
1. L’aeroporto sarà collegato direttamente con il confine franco-svizzero da una strada adibita al suo traffico. L’aeroporto e la strada saranno separati dal resto del territorio doganale francese da una barriera. Fatta riserva delle disposizioni che fossero eventualmente emanate di comune accordo allo scopo di adibirla al traffico generale, questa strada farà parte del settore adibito ai servizi svizzeri conformemente agli articoli 2 e 8.
2. Il controllo di polizia su questa strada sarà esercitato congiuntamente dalle Autorità francesi e svizzere.
3. Non sarà esercitato alcun controllo di polizia o doganale al confine franco-svizzero sulla strada che dà accesso all’aeroporto. I due Governi si riservano, tuttavia, di far esercitare in ogni tempo un controllo qualora circostanze speciali lo giustifichino.

##### **Art. 8** Zona riservata al controllo svizzero nell’aeroporto {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--8}
1. Conformemente all’articolo 2, entro i limiti dell’aeroporto sarà creata una zona nettamente delimitata nella quale le Autorità svizzere avranno il diritto di controllare, sotto ogni riguardo, i viaggiatori e le merci provenienti o diretti in svizzera.
2. Per esercitare tale controllo, le Autorità svizzere applicheranno le loro leggi e i loro regolamenti nazionali.
3. Detto controllo sarà eseguito prima o dopo il controllo francese, secondo, che si tratti di viaggiatori e di merci provenienti o diretti in Svizzera.
4. Le leggi ed i regolamenti svizzeri saranno applicati:
 all’atto dell’entrata in Svizzera:
– per i viaggiatori, dal momento in cui si inizia il controllo svizzero o dal momento in cui i viaggiatori cernano di sottrarsi a tale controllo;
– per le merci, dal momento in cui queste sono dichiarate alla dogana svizzera o dal momento in cui cerca di sottrarle all’azione della dogana svizzera;
 all’atto dell’uscita dalla Svizzera:
– per i viaggiatori e le merci, fino al momento in cui è terminato il controllo svizzero.
5. Sui viaggiatori e sulle merci provenienti dalla Svizzera e diretti in questo paese, l’autorità doganale francese eserciterà soltanto una sorveglianza tra la zona svizzera e l’aeromobile. In simili casi, gli effetti personali e i bagagli dei viaggiatori, come pure le merci, non sono soggetti ad alcun dazio francese d’importazione o d’esportazione, nè a limitazione o divieti francesi d’entrata o d’uscita.
6. Le autorità doganali svizzere avranno il diritto di trasportare in territorio svizzero le merci sequestrate o fermate in detta zona per infrazione alle leggi ed ai regolamenti svizzeri.
7. Le facilità dei servizi di polizia svizzeri nella zona prevista al numero 1 saranno definite in una convenzione generale tra i Governi francese e svizzero concernente i diritti rispettivi dei servizi di polizia svizzeri in Francia e dei servizi di polizia francesi in Svizzera.

##### **Art. 9** Visto di transito {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--9}
Le persone di qualsiasi nazionalità che transitano attraverso il territorio francese senza uscire dai limiti dell’aeroporto e quelle che s’imbarcano o sbarcano all’aeroporto a destinazione della Svizzera o provenienti da questo paese saranno esonerati dalla presentazione del visto francese.

##### **Art. 10** Franchigia doganale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--10}
1. Gli attrezzi o materiali diversi destinati ai lavori ed agli impianti saranno esenti da dazi doganali o tasse d’importazione nelle condizioni previste dall’articolo 5 del capitolato d’oneri.

Non sarà frapposto ostacolo alcuno all’importazione in Francia nella zona svizzera dell’aeroporto, o alla riesportazione eventuale di oggetti o materie necessarie ai bisogni die servizi, alla riparazione o all’approvvigionamento degli aeromobili, all’impianto e all’approvvigionamento dei servizi annessi.

L’importazione o la riesportazione eventuale si farà in franchigia di qualsiasi dazio o tassa.
2. Gli agenti dell’Aeroporto come pure il personale delle Amministrazioni svizzere fruiranno, al momento in cui si stabiliscono per la prima volta in Francia, della franchigia di dazio e di altri diritti o tasse per i mobili, gli effetti personali e gli altri oggetti casalinghi usati. In cambio, le provviste alimentari e le bevande saranno sottoposte a dazio.

##### **Art. 11** Polizia a terra {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--11}
La custodia dell’aeroporto potrà essere affidata a custodi francesi e svizzeri. Questi saranno posti sotto la diretta autorità del Comandante dell’aeroporto. Soltanto gli agenti francesi giurati avranno la facoltà di stendere processo verbale.

##### **Art. 12** Controllo doganale nel settore delle piste {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--12}
Nel settore in cui sono comprese le piste, le autorità svizzere saranno autorizzate a controllare gli aeromobili provenienti dalla Svizzera o ivi diretti, come pure le merci ed i viaggiatori che essi trasportano. In tal caso, essi applicheranno la legislazione doganale svizzera. Qualora l’applicazione della legislazione doganale francese o della legislazione svizzera richiedesse il fermo o il sequestro di una merce, la priorità spetterà all’autorità doganale del paese esportatore.

##### **Art. 13** Commissione doganale mista franco-svizzera {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--13}
1. Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà istituita una commissione permanente franco-svizzera, composta di tre membri francesi e tre membri svizzeri. Il presidente, che sarà alternativamente scelto tra i membri francesi e i membri svizzeri, sarà designato dalla commissione stessa; esso non avrà voto decisivo.

Questa commissione avrà la missione di:
– appianare, nel servizio doganale, le difficoltà che dovessero risultare dall’applicazione del regime previsto dalla presente Convenzione;
– prendere i provvedimenti intesi ad adeguare il servizio doganale ai bisogni del traffico;
– elaborare i preavvisi e le proposte concernenti il servizio doganale, da sottoporre ai due Governi.
2. I casi per i quali non si giungesse ad un’intesa in seno alla commissione saranno sottoposti senz’indugio ai due Governi che li regoleranno in via diplomatica o facendo capo, ove occorra, alla procedura prevista nell’articolo 20.

##### **Art. 14** Disciplinamento e polizia della circolazione aerea {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--14}
1. Gli aeromobili che evoluiscono nella zona di circolazione dell’aeroporto e segnatamente sull’aerea di manovra saranno soggetti al disciplinamento francese in materia di circolazione aerea.
2. Per quanto concerne le condizioni a cui sono assoggettati gli aeromobili, è convenuto

– che qualsiasi aeromobile svizzero o francese dovrà sottoporsi alla propria legislazione nazionale;
– che qualsiasi aeromobili di un terzo Stato sarà sottoposto al disciplinamento internazionale o, in mancanza, alla leggo francese.

##### **Art. 15** Utilizzazione dell’aeroporto da parte degli aeromobili. {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--15}
1. Tutti gli aeromobili civili non commerciali saranno al beneficio di un’autorizzazione generale d’accesso all’aeroporto, purché siano ammessi alla circolazione in Francia o nella Svizzera.
2. Tale autorizzazione varrà inoltre per tutti gli aeromobili civili svizzeri che eseguiscono voli senza scalo fuori del territorio svizzero.
3. Gli aeromobili civili svizzeri adibiti a servizi internazionali, nel senso dell’articolo 6 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944[^2], come pure gli aeromobili civili di terzi Stati adibiti a tali servizi e che fanno scalo nella Svizzera, goderanno del diritto di transito necessario per l’accesso all’aeroporto, con riserva di un’autorizzazione che il Consiglio federale chiederà per via diplomatica, per ciascun servizio, al Governo francese. L’autorizzazione chiesta non potrà essere rifiutata che per motivi di sicurezza nazionale.
4. Qualsiasi altro aeromobile civile svizzero, adibito a trasporti internazionali che non siano quelli di cui al paragrafo precedente, sarà autorizzato ad utilizzare l’aeroporto in quanto assicuri il traffico con il settore dell’aeroporto adibito ai servizi svizzeri, così come detto settore è definito nell’articolo 2.

Se aeromobili di terzi Stati sono adibiti agli stessi scopi, essi saranno posti al beneficio, in condizioni analoghe e fatto riserva della regolamentazione svizzera in materia, della stessa autorizzazione, a condizione che l’accesso all’aeroporto non sia loro negato per motivi di sicurezza nazionale.
5. L’utilizzazione dell’aeroporto da parte di aeromobili militari sarà autorizzata esclusivamente per attività identiche a quelle della aviazione civile e sotto la responsabilità del Comandante dell’aeroporto.

##### **Art. 16** Diritti commerciali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--16}
1. Gli aeromobili civili svizzeri goderanno sull’aeroporto gli stessi diritti commerciali che godono su un aeroporto svizzero.
2. Per quanto concerne gli aeromobili civili di terzi Stati, i diritti del traffico internazionale sull’aeroporto saranno rispettivamente accordati da ciascuno dei due Governi per il traffico in provenienza o a destinazione del proprio territorio.

##### **Art. 17** Scioglimento dell’Ente di diritto pubblico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--17}
1. Lo scioglimento dell’Ente dell’Aeroporto potrà risultare da un accordo amichevole tra le parti ovvero dalla disdetta della Convenzione data da una di esse.
2. Se la disdetta data da una delle parti non è motivata da mancanza grave dell’altra parte agli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, essa sarà notificata per via diplomatica almeno sei mesi prima della chiusura dell’esercizio, affinché possa aver effetto alla data di questa chiusura. Lo scioglimento dell’Ente dell’Aeroporto si farà allora conformemente alle norme seguenti:
a. Se la disdetta è data dal Consiglio federale svizzero, tutti i lavori e gl’impi-anti attuati in territorio francese conformemente agli statuti, al capitolato d’oneri e allo stato descrittivo allegati alla presente Convenzione diventeranno, senz’indennità, proprietà dello Stato francese.
 Quest’ultimo avrà la facoltà di riscattare qualsiasi altro lavoro od impianto, come pure il materiale e gli approvvigionamenti che appartengono all’Aeroporto, verso pagamento di un’indennità stabilita mediante perizia; per gli elementi dell’attivo soggetti a deprezzamento, tale indennità sarà calcolata tenendo conto di un ammortamento normale di detti elementi. L’importo dell’indennità sarà versato all’Aeroporto, alla cui liquidazione si procederà nelle condizioni previste nell’articolo 37 degli statuti.
b. Se la disdetta è data dal Governo francese, lo Stato francese entrerà in possesso die lavori e degli impianti di cui alla lettera a, con l’obbligo di versare alla Confederazione svizzera un’indennità per i lavori e gl’impianti attuati esclusivamente a spese della Confederazione Svizzera o con una sua partecipazione speciale. Tale indennità, pagabile in franchi svizzeri, corrisponderà al valore iniziale in franchi svizzeri di detti lavori e impianti, od alla quota della partecipazione svizzera, dopo deduzione di un normale ammortamento di questi elementi stabiliti, eventualmente, mediante perizia, non inferiore tuttavia all’aliquota annuale del 2% a contare dalla loro messa in servizio.
 Lo Stato francese potrà, d’altra parte, riscattare gli altri lavori e impianti, come pure il materiale e gli approvvigionamenti che appartengono all’Aero-porto alle condizioni indicate nella lettera a.
3. Nell’eventualità dell’applicazione delle disposizioni che precedono, sarà allegata annualmente al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite una distinta da cui risulti l’importo delle indennità corrispondenti alle varie opere ed agli impianti che potrebbero entrare in considerazione.
4. Se la disdetta è motivata da una mancanza grave dell’altra parte, la ripresa delle opere e degli impianti sarà fatta conformemente alle norme che precedono, presupponendo che la disdetta sia data dalla parte che la commesso la mancanza.

Tale disdetta avrà effetto entro un termine di tre mesi a contare dalla sua notificazione per via diplomatica.

##### **Art. 18** Sospensione della Convenzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--18}
1. In caso di guerra, di stato d’assedio o per motivi di sicurezza nazionale, la presente Convenzione potrà essere sospesa con decisione del Governo francese, mediante comunicazione scritta al Consiglio federale svizzero.
2. Le spese di manutenzione dell’aeroporto saranno, per tutta la durata della sospensione, a carico del Governo francese.

##### **Art. 19** Revisione degli statuti e del capitolato d’oneri {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--19}
La revisione degli statuti e del capitolato d’oneri, chiesta con decisione del Consiglio d’amministrazione presa alla maggioranza dei due terzi dei membri in carica, potrà essere eseguita d’intesa tra i due Governi.

##### **Art. 20** Clausola d’arbitrato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--20}
Qualsiasi contestazione concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non potesse essere risolta mediante trattative dirette potrà essere sottoposta, a domanda di uno dei due Governi, alla Corte Internazionale di Giustizia.

##### **Art. 21** Ratificazione ed entrata in vigore della Convenzione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--21}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Parigi.

Essa entrerà in vigore non appena scambiati gli strumenti di ratificazione.

Fatta a Berna, il 4 luglio 1949, in doppio esemplare.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Max Petitpierre | Per il Governo <br>della Repubblica Francese:<br>H. Hoppenot |
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### Statuti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--annex-i}
##### **Art. 1** Oggetto dell’Ente di diritto pubblico {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--1}
L’Ente di diritto pubblico chiamato Aeroporto di Basilea-Mulhouse ha per oggetto la costruzione e l’esercizio di un aeroporto, situato in territorio francese, destinato esclusivamente al traffico civile, conformemente alle capitolato d’oneri e nello stato descrittivo e valutativo allegati, come pure, in generale, tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che si riferiscono direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ad uno qualsiasi degli scopi dell’Ente di diritto pubblico o a tutti gli altri scopi analoghi o connessi.

##### **Art. 2** Sede dell’Ente di diritto pubblico {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--2}
La sede dell’Ente di diritto pubblico è situata in Francia, in territorio del comune di Blotzheim.
### **Capo I** Il Consiglio d’amministrazione {#annex_u1/chap_I}
##### **Art. 3** Composizione del Consigli d’amministrazione {#annex_u1/chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--3}
1. Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente di diritto pubblico è composto di sedici membri, di cui:
– la metà di nazionalità francese, nominati dal Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo,
– la metà di nazionalità svizzera, nominati con decisione del Capo del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie.[^3]
2. Ai membri del Consiglio d’amministrazione potranno essere assegnati gettoni di presenza, il cui importo è computato tra le spese generali dell’Aeroporto. Saranno assegnate indennità per spese di rappresentanza al Presidente ed al Vicepresidente e, eventualmente, ad altri membri del Consiglio a cui sono conferite attribuzioni speciali. Le spese di soggiorno e di trasferta degli amministratori convocati alle sedute del Consiglio saranno rimborsate verso presentazione dei documenti giustificativi.
3. L’importo e le modalità per la concessione di questi vari assegni e indennità saranno fissati con decisione del Consiglio d’amministrazione sottoposta a ratificazione da parte delle Autorità competenti francesi e svizzere, conformemente all’articolo 13.

##### **Art. 4** Requisiti richiesti agli amministratori. {#annex_u1/chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--4}
Possono essere designate come membri del Consiglio d’amministrazione soltanto le persone di nazionalità francese o svizzera in possesso dei loro diritti civili e politici.

##### **Art. 5** Incompatibilità d’interessi {#annex_u1/chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--5}
I membri del Consiglio d’amministrazione non potranno essere interessati direttamente o indirettamente in un’impresa personale o che abbia forma di società civile o commerciale, o in una filiale d’azienda che tratti con l’Aeroporto, a meno che non ne siano espressamente autorizzati mediante decisione speciale del Consiglio d’amministrazione, presa alla maggioranza dei due terzi e su proposta dei Controllori finanziari previsti nell’articolo 23.

##### **Art. 6** Rinnovamento. Vacanze. Sostituzioni {#annex_u1/chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--6}
1. I membri del Consiglio d’amministrazione sono nominati per un periodo di sei anni, restando riservato il diritto dell’Autorità competente, conformemente all’arti-colo 3, di sostituire la metà dei membri ogni tre anni a contare dalla prima nomina.
2. Cessano di pieno diritto di far parte del Consiglio d’amministrazione i membri che hanno perduto la qualità nella quale sono stati designati o nominati. I membri che si sono astenuti, durante tre mesi, di recarsi alle convocazioni senza motivi giustificati sono dichiarati dimissionari dal Consiglio d’amministrazione.
3. Le vacanze in seguito a morte, dimissioni, scadenza del mandato od altro motivo sono portate d’urgenza a conoscenza delle competenti Autorità francesi o svizzere dal Presidente del Consiglio d’amministrazione.
4. Le Autorità competenti francesi e svizzere provvedono, per il resto del tempo che va fino alla scadenza del loro mandato, alla sostituzione dei membri che hanno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione. La sostituzione è fatta secondo le norme poste per la nomina e tenendo conto della categoria dei membri da sostituire. Le competenti Autorità francesi e svizzere notificano al Presidente il nome dei nuovi membri.

##### **Art. 7** Scioglimento del Consiglio d’amministrazione {#annex_u1/chap_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--7}
Il Consiglio d’amministrazione può essere sciolto, se la sua gestione è contraria all’interesse pubblico, mediante decisione comune dei Governi francese e svizzero, su rapporto dei Controllori delle finanze. In tale caso, è sostituito provvisoriamente da una delegazione istituita mediante la stessa decisione e incaricata di sbrigare gli affari correnti. Un nuovo Consiglio sarà designato nelle forme qui sopra definite entro un termine di tre mesi al massimo.
### **Capo II** Funzionamento del Consiglio d’amministrazione {#annex_u1/chap_II}
##### **Art. 8** Il Presidente, Il Direttore, Il Segretario {#annex_u1/chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--8}
1. Il Consiglio sceglie:

| – tra i suoi membri: | il suo Presidente<br>il suo Vicepresidente, |
| --- | --- |
| – fuori del Consiglio: | il Direttore<br>il Vicedirettore Aggiunto. |

2. Il Presidente e il Direttore devono essere di nazionalità diversa: lo stesso dicasi del Presidente e del Vicepresidente, del Direttore e del Vicedirettore Aggiunto.
3. La nomina è sottoposta al gradimento delle Autorità competenti francesi e svizzere.
4. Le funzioni del Presidente e del Vicepresidente spirano normalmente col mandato d’amministratore. Gli stessi membri possono essere nuovamente designati per queste funzioni quando sia rinnovato il loro mandato d’amministratore. Il Consiglio può esonerarli in ogni tempo dalle loro funzioni. Le revoche sono fatte nelle stesse condizioni delle nomine.
5. Il Consiglio designa il suo Segretario, il quale può essere scelto fuori del suo seno.

##### **Art. 9** Regolamento, Comitato direttivo {#annex_u1/chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--9}
Il Consiglio d’amministrazione allestisce il suo regolamento interno. Esso costituisce nel proprio seno un Comitato direttivo, di composizione paritetica franco-svizzera, il quale comprende il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio delega una parte delle sue competenze al Comitato che deve rendergli periodicamente conto della sua attività.

##### **Art. 10** Riunioni. Deliberazioni {#annex_u1/chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--10}
1. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno otto volte all’anno o più sovente se l’interesse dell’aeroporto ed i bisogni del servizio lo esigono. Il Presidente è inoltre tenuto a convocarlo immediatamente se vi è invitato almeno dalla metà dei membri.
2. Il Consiglio può validamente deliberare soltanto se la metà almeno dei membri in carica tanto del gruppo francese quanto del gruppo svizzero assiste alla seduta. Tuttavia, se il quorum non è raggiunto, il Consiglio potrà essere convocato, con lo stesso ordine del giorno, ad una nuova seduta che dovrà essere tenuta con un intervallo di almeno tre giorni completi dalla prima. Le deliberazioni saranno in tal caso valide qualunque sia il numero dei presenti, a condizione che non sia però inferiore a quattro e che ambedue le nazionalità siano rappresentate.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.
4. Qualsiasi amministratore impedito d’intervenire può conferire procura ad un altro amministratore della stessa nazionalità, senza che nessuno possa tuttavia disporre di più di due voti.
5. I membri del Consiglio d’amministrazione sono tenuti al segreto professionale. Le infrazioni sono punite conformemente alla legislazione nazionale degli interessati.
6. Il Direttore ed il Comandante dell’aeroporto possono assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio d’amministrazione e del Comitato direttivo, purché non vi siano discussi conti o la loro posizione personale.

##### **Art. 11** Processi verbali. Copie. Estratti {#annex_u1/chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--11}
1. Le deliberazioni del Consiglio d’amministrazione sono consegnate nei processi verbali iscritti su di uno speciale registro e firmati sia dal Presidente, da un amministratore che non abbia la stessa nazionalità del Presidente, e dal Segretario, sia, in caso d’impedimento del Presidente, dalla maggioranza dei membri presenti e dal Segretario.
2. Le copie o gli estratti di questi processi verbali da produrre in giustizia o altrove sono firmati, sia dal Presidente del Consiglio d’amministrazione, sia da due amministratori di nazionalità diversa, sia da un mandatario designato dal Consiglio.
3. Un processo verbale in extenso di ciascuna riunione è mandato alle Autorità competenti francesi e svizzere.

##### **Art. 12** Poteri del Consiglio d’amministrazione {#annex_u1/chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--12}
1. Al Consiglio d’amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per agire in nome dell’aeroporto e per eseguire o autorizzare tutti gli atti e le operazioni inerenti alla sua attività.
2. Esso ha segnatamente, e con riserva dell’articolo 13, i seguenti poteri, enumerati in modo indicativo e non limitativo:

Definire la politica generale dell’Aeroporto.

Rappresentare l’aeroporto verso i terzi, le amministrazioni e i Governi francese e svizzero.

Emanare i regolamenti interni dell’aeroporto.

Creare agenzie o uffici ovunque lo creda utile, in Francia e in Svizzera.

Decidere il piano d’organizzazione e di funzionamento dei servizi dell’aeroporto e fissare le tabelle d’effettivi per categorie generali, ad eccezione dei servizi che dipendono esclusivamente dai Governi francese e svizzero.

Procedere alla nomina, pronunciare la revoca, fissare le condizioni d’ammissione o di pensionamento di tutti gli agenti e impiegati dell’aeroporto, ad eccezione del Comandante dell’aeroporto, dei capi dei servizi radioelettrici e meteorologici e degli agenti nominati dai Governi francese e svizzero allo scopo di assicurare i servizi di cui hanno la gestione; il Consiglio d’amministrazione ha, sotto tale riguardo, soltanto il potere di esprimere desideri.

Fissare, con riserva dell’articolo 22, gli stipendi, i salari, le indennità, gli abbuoni, le gratificazioni di tutti gli agenti ed impiegati; organizzare le casse di soccorso e le casse pensioni del personale.

Sbrigare le formalità necessarie per sottoporre l’aeroporto alle legislazioni dei paesi nei quali potrebbe essere chiamato ad operare e nominare gli agenti responsabili.

Allestire il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, che deve essere comunicato almeno tre settimane prima della deliberazione ai Controlli finanziari previsti nell’articolo 23.

Riscuotere le somme dovute all’aeroporto e pagare quelle di cui è debitore.

Determinare il collocamento delle somme disponibili e regolare l’uso dei fondi di riserva.

Sottoscrivere, girare, accettare e pagare effetti commerciali.

Statuire sui contratti, sulle delibere, sulle aggiudicazioni a cottimo o altre, che interessano l’attività dell’aeroporto.

Autorizzare l’acquisto, il ritiro, il trasferimento e l’alienazione di redditi, valori, crediti, brevetti o licenze di brevetti d’invenzione e diritti mobiliari d’ogni genere.

Consentire, cedere o disdire affitti e locazioni con o senza promessa di vendita.

Autorizzare l’acquisto, la permuta di beni immobili come pure la vendita di quelli che considera inutili, ad eccezione dei beni o dei diritti immobili appartenenti al demanio statale.

Decidere l’esecuzione di costruzioni e di lavori.

Stabilire ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili, il programma generale dei lavori ordinari e straordinari da eseguire e approvare gli avanprogetti o i progetti corrispondenti.

Approvare il piano d’insieme dell’aeroporto o le sue modificazioni, come pure l’espansione, l’ampliamento e le nuove creazioni che potessero imporsi.

Prendere l’iniziativa dei provvedimenti necessarie per la creazione di risorse destinate a coprire gli oneri d’amministrazione, di manutenzione, d’esercizio o di miglioramento e, in modo particolare, fissare le condizioni d’uso e le tariffe delle tasse e dei canoni che l’aeroporto riscuote.

Contrarre prestiti mediante apertura di crediti o altrimenti.

Consentire ipoteche, fornire pegni, dare deleghe, prestare cauzioni, avalli e altre garanzie, mobiliari e immobiliari, sui beni appartenenti all’aeroporto.

Effettuare prestiti e anticipazioni.

Esaminare e trasmettere ai Governi francese e svizzero, con le sue conclusioni, il rapporto annuale del Direttore, fissare lo stato di situazione, allestire gli inventari ed i conti.

Agire in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Autorizzare transazioni, compromessi, adesioni, desistenze, come pure priorità e surrogazioni, con o senza garanzia, e levate di sequestro, di iscrizione, di opposizione e altri diritti anteriori o posteriori al pagamento.

Dare parere, ogni volta che è interpellato dalle competenti Autorità francesi o svizzere, su tutte le questioni inerenti ai vari servizi pubblici e concernenti l’esercizio dell’aeroporto.

##### **Art. 13** Decisioni sottoposte a ratificazione {#annex_u1/chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--13}
1. Devono essere sottoposti alla ratificazione delle competenti Autorità francesi e svizzere, qualora nel corso delle deliberazioni non abbiano avuto l’assenso degli amministratori incaricati di rappresentare queste Autorità in seno al Consiglio d’amministrazione, le decisioni relative agli oggetti qui appresso, la sui enumerazione è fatta in senso limitativo:
– organizzazione del Comitato direttivo e delega di certi poteri del Consiglio d’amministrazione, sia a tale Comitato, sia al Direttore,
– bilancio preventivo delle entrate e delle uscite,
– condizioni d’uso e tariffe delle tasse e dei canoni che l’aeroporto può riscuotere per le attrezzature concesse, autorizzate o messe in esercizio,
– contratti conchiusi con appaltatori per la messa in esercizio di tutte o parte delle opere dell’aeroporto,
– determinazione delle tariffe per il rimborso delle spese di soggiorno e di trasferta degli amministratori in occasione di riunioni del Consiglio d’amministrazione,
– operazioni finanziarie d’importanza superiore ad un importo fissato mediante accordo tra le competenti Autorità francesi e svizzere,
– accettazione di doni e legati.
2. Devono sempre essere sottoposte alla ratificazione delle Autorità francesi e svizzere le decisioni concernenti i seguenti oggetti la cui enumerazione è limitativa:
– questioni concernenti i regolamenti nazionali ed internazionali,
– piani d’insieme dell’aeroporto, progetti di modificazioni essenziali e impianti nuovi d’importanza superiore ad un importo fissato mediante accordo tra le competenti Autorità francesi e svizzere,
– determinazione dell’importo die gettoni di presenza, emolumenti ed indennità assegnati al Presidente, al Vicepresidente, agli amministratori, al Direttore, al Comandante dell’aeroporto ed agli amministratori incaricati di missioni speciali, come pure agli agenti che dipendono direttamente dai Governi francese e svizzero,
– prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni ipotecarie o altre,
– prelevamenti dai fondi di riserva.
3. Tali decisioni saranno considerate approvate quando le competenti Autorità francesi e svizzere non avranno risposto nel termine di un mese a contare loro notificazione.

##### **Art. 14** Funzioni del Presidente e del Vicepresidente {#annex_u1/chap_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--14}
1. Il Presidente del Consiglio d’amministrazione convoca e presiede il Consiglio. Egli esercita una vigilanza permanente sulla gestione dell’aeroporto. Prepara le riunioni del Consiglio e vigila sull’esecuzione delle decisioni prese da quest’ultimo.

Egli rappresenta l’aeroporto nei suoi rapporti coi Governi francese e svizzero.

Egli prepara e trasmette il rapporto che il Consiglio deve presentare ogni anno a questi Governi sulla situazione dell’aeroporto e sullo stato dei vari servizi. Il rapporto del Direttore, il processo verbale delle deliberazioni che l’approvano e il rapporto del Consiglio devono essere trasmessi ogni anno, entro il 1° aprile, alle competenti Autorità francesi e svizzere, a titolo di rendiconto generale.
2. Il Vicepresidente assiste il Presidente. In caso di assenza o di altro impedimento, egli lo sostituisce provvisoriamente nella pienezza delle sue funzioni. In mancanza del Vicepresidente, il Consiglio può designare, a tale scopo, un amministratore.

##### **Art. 15** Responsabilità del Presidente, del Vicepresidente, degli amministratori {#annex_u1/chap_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--15}
Il Presidente, il Vicepresidente e gli amministratori sono responsabili conformemente alle norme del diritto comune, individualmente o solidalmente, secondo il caso, verso l’aeroporto o verso i terzi, delle infrazioni alla Convenzione ed ai suoi allegati e degli errori commessi nella gestione dell’aeroporto.

La loro responsabilità civile verso l’Aeroporto può essere chiamata in causa, sia dall’aeroporto stesso, sia dal Governo francese, sia dal Consiglio federale svizzero.

##### **Art. 16** Firma degli atti {#annex_u1/chap_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--16}
Tutti gli atti che impegnano l’aeroporto verso i terzi sono firmati dal Presidente e da un amministratore o dal Direttore e da un amministratore di nazionalità diversa, a meno che il Consiglio d’amministrazione non deleghi espressamente il Presidente o il Direttore o un solo amministratore.
### **Capo III** il Direttore {#annex_u1/chap_III}
##### **Art. 17** Compiti del Direttore {#annex_u1/chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--17}
1. Il Direttore è l’agente esecutivo del Consiglio d’amministrazione. Le sue funzioni hanno carattere essenzialmente economico e commerciale.

Egli è incaricato d’allestire ed applicare il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite dell’aeroporto.

Egli rappresenta l’aeroporto in giustizia e in tutti gli atti della vita civile.

Egli riceve delega speciale permanente nei limiti stabiliti mediante decisione del Consiglio d’amministrazione, conformemente alle disposizione previste nell’articolo 13 (1), per l’approvazione dei progetti e dei contratti, la conclusione di contratti di locazione d’immobili, gli acquisti, le vendite, l’affitto e la trasformazione di oggetti mobili, le transazioni nei casi litigiosi. La sua funzione in materia finanziaria è definita nell’articolo 30.
2. Mediante delega generale e nei limiti degli effettivi autorizzati dal Consiglio d’amministrazione, egli nomina gli impiegati, eccettuati gli agenti che i Governi francese e svizzero delegano presso l’aeroporto, conformemente agli articoli 12, 19 e 22.
3. Le nomine degli impiegati di direzione sono fatte soltanto con l’approvazione del Consiglio d’amministrazione.

Il Direttore stende ogni anno un rapporto nel quale rende conto del funzionalmente dei servizi e della situazione generale dell’aeroporto.

Egli esercita una funzione di coordinamento generale. Egli risponde, in modo generale, davanti al Consiglio d’amministrazione del funzionamento dei servizi che gli sono affidati.

La sua responsabilità verso i terzi e verso l’aeroporto è sottoposta alle norme dell’articolo 15.

Il suo stipendio è fissato dal Consiglio d’amministrazione ed è sottoposto alla ratificazione delle competenti Autorità francesi e svizzere.

##### **Art. 18** Assenza del Direttore. {#annex_u1/chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--18}
In caso d’assenza, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore Aggiunto. Se tale assenza si prolunga di oltre sei mesi, si potrà, su proposta del Consiglio d’amminis-trazione, procedere alla nomina di un nuovo Direttore.
### **Capo IV** il Comandante dell’Aeroporto {#annex_u1/chap_IV}
##### **Art. 19** Nomina del Comandante dell’aeroporto. {#annex_u1/chap_IV/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--19}
1. Il Comandante dell’aeroporto è un agente del Governo francese che lo nomina su preavviso del Consiglio d’amministrazione.
2. Egli può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto con decisione di quella stessa autorità, su proposta o preavviso del Consiglio d’amministrazione.
3. Il Comandante è retribuito dal Governo francese, da cui dipende; il relativo importo sarà rimborsato dall’aeroporto. Egli può parimente fruire, nelle condizioni previste dall’articolo 22 qui appresso, di indennità il cui importo è fissato dal Consiglio d’amministrazione e che gli sono pagate direttamente dall’aeroporto.
4. Le sue funzioni non sono incompatibili con quelle di Vicedirettore.

##### **Art. 20** Compiti del Comandante dell’aeroporto. {#annex_u1/chap_IV/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--20}
1. Il Comandante dell’aeroporto è incaricato della direzione dei servizi tecnici di competenza del Governo francese.
2. Egli è assistito, nelle sue funzioni, dai capi dei servizi radioelettrici e meteorologico, che dipendono direttamente dalla sua autorità, e da un personale subalterno, che può essere francese o svizzero.
3. Egli è tenuto ad applicare le leggi ed i regolamenti francesi. Egli è, come i suoi capiservizio, penalmente responsabile della loro applicazione ed ha tutta l’autorità richiesta da tale responsabilità.
4. In caso di disaccordo grave tra il Direttore e il Comandante dell’aeroporto, il conflitto è sottoposto, dopo deliberazione del Consiglio d’amministrazione, alle competenti Autorità francesi e svizzere.

##### **Art. 21** Assenza del Comandante dell’aeroporto e dei capi dei servizi radioelettrici e meteorologico. {#annex_u1/chap_IV/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--21}
In caso d’assenza, il Comandante dell’aeroporto è sostituito dal suo primo aggiunto francese, il quale esercita le funzioni di comandante d’aeroporto ad interim; i capi dei servizi radioelettrici e meteorologico sono sostituiti da funzionari di nazionalità francese.

##### **Art. 22** Personale dell’aeroporto {#annex_u1/chap_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--22}
1. Il personale dell’aeroporto, escluso quello del controllo sanitario e dei servizi doganali e di polizia, comprende:
a. agenti assunti direttamente dall’aeroporto;
b. agenti dei Governi, enti, aziende pubbliche francesi e svizzeri, messi a disposizione, conformemente al disciplinarmento vigente nei loro corpi e in modo da potere in ogni tempo essere messi di nuovo a disposizione della loro Amministrazione, senza che ciò significhi tuttavia un provvedimento disciplinare;
c. personale di direzione, incaricato di assicurare i servizi di cui il governo francese ha la gestione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 (lettere da a a c), della Convenzione. Questi agenti dipendono dall’Amministrazione francese. I loro rapporti con l’aeroporto sono regolati dagli articoli 13, 19 e 20.
2. Gli stipendi, i salari e le indennità degli agenti di cui alle lettere a e b sono pagati dall’aeroporto.

Gli stipendi del personale di direzione di cui alla lettera c sono pagati dal Governo francese, e rimborsati dall’aeroporto. Qualsiasi indennità o rimunerazione suppletiva, di qualsivoglia natura, assegnata direttamente dall’aeroporto deve essere sottoposta all’approvazione delle competenti Autorità francesi e svizzere, conformemente all’articolo 13 (2).
### **Capo V** Controllo {#annex_u1/chap_V}
##### **Art. 23** Controllo finanziario {#annex_u1/chap_V/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--23}
1. Ciascuno dei due Governi nomina un Controllore finanziario incaricato di esercitare una sorveglianza sulle operazioni e la situazione dell’aeroporto, sul bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, sul bilancio consultivo e sui conti presentati dagli amministratori e sul rapporto annuale del Direttore.
2. I Controllori finanziari possono assistere, con voto consultivo, alle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, del Comitato direttivo e dei consigli e comitati che fossero costituiti dal Consiglio. Essi vi devono essere convocati alle stesse condizioni degli amministratori. Essi hanno facoltà di provocare una deliberazione del Consiglio su un determinato oggetto.
3. Essi hanno il più ampio e generale diritto di esaminare gli atti e sul posto.

Essi hanno inoltre il potere di chiedere lo scioglimento del Consiglio d’Amminis-trazione nelle condizioni previste dall’articolo 7.

##### **Art. 24** Controllo tecnico {#annex_u1/chap_V/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--24}
1. Le Autorità svizzere competenti possono far ispezionare e verificare, in ogni tempi, i servizi tecnici dipendenti dal Governo francese, dopo intesa col Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo.
2. Per apprezzare lo stato dell’Aeroporto e dei suoi impianti, gli ispettori designati hanno i più ampi e generali poteri di esaminare gli atti e sul posto.
### **Capo VI** Regime finanziario {#annex_u1/chap_VI}
##### **Art. 25** Disposizioni generali {#annex_u1/chap_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--25}
I contratti conchiusi dall’Aeroporto sono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali. Le operazioni in valuta ed altre sono registrate mediante scritture nella forma commerciale; le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite nelle forme usuali del commercio. I loro risultati sono determinati dagli inventari, dal conto d’esercizio e dal bilancio annuale.

##### **Art. 26** Esercizio {#annex_u1/chap_VI/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--26}
1. L’esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Eccezionalmente, il primo esercizio comprenderà il tempo che va dal giorno della costituzione dell’aeroporto fino al 31 dicembre 1949.

##### **Art. 27** Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite {#annex_u1/chap_VI/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--27}
1. Il Consiglio d’amministrazione allestisce ogni anno, entro il 1° ottobre, il disegno di bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l’esercizio seguente.
2. Le previsioni delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie vi formano oggetto di sezioni speciali, divise in capitoli i quali comprendono unicamente operazioni della stessa natura.
3. Le spese di manutenzione e di riparazione sono obbligatorie.
4. Il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite è sottoposto all’approvazione dei due Governi.
5. Se al momento dell’apertura dell’esercizio il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite non è ancora approvato, il Direttore può, nei limiti delle previsioni votate dal Consiglio d’amministrazione e salvo opposizione di uno dei due Governi, autorizzare le spese di gestione propriamente dette.
6. Nel corso dell’esercizio, possono essere allestiti, nella forma del bilancio primitivo di previsione delle entrate e delle uscite, dei del bilancio primitivo di previsione delle entrate e delle uscite, dei bilanci di previsione suppletivi destinati a rettificare le previsioni iniziali.

##### **Art. 28** Sezione ordinaria {#annex_u1/chap_VI/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--28}
a. alle entrate:
        – le tasse ed i canoni di qualsiasi natura la cui riscossione sia stata regolarmente autorizzata,
        – i redditi degli immobili,
        – il risultato dell’esercizio dell’Aeroporto e delle attrezzature che esso amministra direttamente i che cede in affitto,
        – i sussidi versati per la manutenzione e il funzionamento dell’aeroporto e dei suoi accessi,
        – i prelevamenti dai fondi di riserva,
        – le entrate occasionali.
b. alle uscite:
        – le imposte e le tasse,
        – il servizio dei prestiti,
        – gli stipendi, i salari e le indennità del personale,
        – le spese d’esercizio,
        – le spese di manutenzione e di riparazione.

L’eventuale disavanzo sarà ripartito tra i due Governi proporzionatamente al traffico, in applicazione dell’articolo 5 della Convenzione.

##### **Art. 29** Sezione straordinaria {#annex_u1/chap_VI/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--29}
La sezione straordinaria comprende segnatamente:
a. alle entrate:
        – i sussidi dello Stato francese e della Confederazione Svizzera, degli enti pubblici, delle camere di commercio e di altri istituti pubblici, come pure dei gruppi economici e dei privati, versati sotto forma di capitale o di annualità e destinati esclusivamente alle spese di primo impianto,
        – i fondi di prestiti,
        – i prelevamenti sui fondi di riserva,
        – le entrate occasionali.
b. alle uscite:
        – le spese di primo impianto, di miglioramento, d’ampliamento dell’aeroporto e delle vie d’accesso, comprese le spese corrispondenti per il personale.

##### **Art. 30** Compito del Direttore in materia finanziaria {#annex_u1/chap_VI/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--30}
Il Direttore stabilisce l’ordine delle entrato, procede all’apertura, alla liquidazione e all’ordine di pagamento delle spese.

Egli può, sotto responsabilità, delegare a tale effetto la sua firma ad uno o più agenti dichiarati accetti dal Consiglio d’amministrazione.

Egli tiene la contabilità dell’apertura delle spese e dell’emissione dei titolo di entrate e degli ordini di pagamento che trasmette all’Agente contabile.

##### **Art. 31** Agente contabile {#annex_u1/chap_VI/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--31}
1. L’Agente contabile è nominato con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo, su preavviso del Consiglio d’am-ministrazione e col gradimento del Consiglio federale svizzero.
2. Egli assicura il funzionamento dei servizi contabili dell’aeroporto ed ha ai suoi ordini il personale necessario.
3. Egli è posto sotto l’autorità del Direttore. Tuttavia è personalmente e pecunariamente responsabile degli atti della sua gestione.
4. Egli è incaricato, sotto la sua responsabilità, di incassare i crediti, di pagare i mandati emessi dal Direttore, di amministratore la cassa e il portafogli. Egli è il solo che possa amministrare i fondi o i valori ed è responsabile della loro conservazione.
5. L’Agente contabile deve prestare una cauzione il cui importo e la cui natura sono fissati dai due Governi.

##### **Art. 32** Bilancio generale {#annex_u1/chap_VI/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--32}
1. Allo scopo di accertare alla chiusura dell’esercizio la compensazione delle entrate e delle uscito di ciascun esercizio, sono aperti dei conti debitori e creditori.
2. Il bilancio generale mette separatamente in evidenza, all’inizio dell’esercizio, i saldi di ciascun conto, il movimento annuale, comprese le registrazioni d’ordine e i saldi di fine esercizio.
3. I conti saldati devono essere iscritti separatamente nel bilancio.

##### **Art. 33** Conti {#annex_u1/chap_VI/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--33}
1. È allestito ogni anno, avanti il 1° giugno, un conto generale delle entrate e delle uscite ed il bilancio dell’anno precedente.

Il conto generale delle entrate e delle uscite comprende due sezioni:
– un conto d’esercizio corrispondente alla sezione ordinaria del bilancio di previsione;
– un conto di costruzione corrispondente alla sezione straordinaria del bilancio di previsione.

A sostegno di questo ultimo conto è fornita una situazione dei prestiti contratti dall’aeroporto.
2. Il conto generale e il bilancio dell’aeroporto sono trasmessi, con la scorta dei risultati dell’inventario e di un rapporto sui risultati dell’esercizio precedente, direttamente ai due Governi i quali statuiscono sull’approvazione dei conti, la destinazione degli utile e fissano il bilancio definitivo entro tre mesi dal ricevimento dei documenti.

##### **Art. 34** Destinazione delle entrate d’esercizio {#annex_u1/chap_VI/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--34}
Il prodotto delle tasse e delle entrate d’esercizio che l’Aeroporto è autorizzato a riscuotere è destinato:
1. a coprire le spese di esercizio e di manutenzione, come pure le spese per il pagamento degli interessi dell’ammortamento dei prestiti;
2. a costituire un fondo di riserva nelle condizioni previste nell’articolo seguente.

##### **Art. 35** Fondo di riserva {#annex_u1/chap_VI/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--35}
1. Le eccedenze disponibili delle entrate sono versate ad un fondo di riserva, il cui importo massimo è fissato dai due Governi, dopo aver sentito il Consiglio d’am-ministrazione.
2. Il collocamento delle riserve è fissato dal Consiglio d’amministrazione d’intesa con i Controllori finanziari.
3. Quando il fondo di riserva avrà raggiunto il massimo previsto, si potrà procedere, d’intesa coi due Governi, tanto all’aumento del fondo di riserva quanto alle migliorie dell’aeroporto, ovvero ad un versamento ai due Governi conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione.

##### **Art. 36** Liquidazione {#annex_u1/chap_VI/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--36}
In caso di scioglimento all’amichevole o di disdetta della Convenzione, i Governi nominano uno o più amministratori liquidatori,

di cui delimiteranno i poteri, ed un agente contabile liquidatore con poteri identici a quelli dell’Agente contabile dell’aeroporto.

Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri del Consiglio d’amministrazione, del Direttore e dell’Agente contabile, ai quali essi si sostituiscono.

Il potere di approvare i conti di liquidazione e di dare scarico ai liquidatori spetta alle Autorità competenti francesi e svizzere.

Dopo regolamento del passivo e degli oneri dell’aeroporto, il ricavo netto della liquidazione, compreso il fondo di riserva, è ripartito tra i due Governi proporzionatamente al traffico medio dell’aeroporto a destinazione della Francia e della Svizzera durante i cinque precedenti esercizi.

##### **Art. 37** Amministratori di anticipazioni e di entrate {#annex_u1/chap_VI/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--37}
1. Il Direttore può designare degli amministratori (régisseurs de recettes) incaricati di versare anticipazioni per il pagamento dei salari del personale provvisorio.
2. Delle anticipazioni possono essere fatte alle persone mandate in missione per conto dell’aeroporto.

L’importo massimo delle anticipazioni, il modo di giustificazione e l’uso delle anticipazioni, come pure la natura e l’importo delle garanzie richieste a detti amministratori sono definiti dal Consiglio d’amministrazione d’intesa coi Controllori finanziari.

Il Direttore può designare degli amministratori per la riscossione dei crediti che saranno enumerati con decisione del Consiglio d’amministrazione d’intesa coi Controllori finanziari. Detta decisione fisserà parimente le modalità di riscossione dei crediti da parte di tali amministratori e di versamento alla cassa dell’Agente contabile, come pure, dato il caso, la natura e l’importo delle garanzie richieste agli amministratori stessi.

##### **Art. 38** Esazione e regolamento dei conto {#annex_u1/chap_VI/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--38}
1. Le operazioni di riscossione e di pagamento possono essere eseguite in tutte le forme in uso nel commercio e, segnatamente, mediante girata bancaria, chèque, cambiale, vaglia o chèque postale, mediante consegna o sconto di titoli di credito.
2. Gli chèques o altri titolo di regolamento bancario sono emessi dall’Agente contabile. Essi portano la doppia firma sua e del Direttore, salvo derogazione autorizzata dal Consiglio d’amministrazione.
3. In caso di regolamento mediante compensazione, le entrate e le uscite devono essere conteggiate distintamente per il loro importo totale.
4. I precetti o le opposizioni concernenti somme dovute dall’aeroporto, gli avvisi di cessione di dette somme ed altre intimazioni che abbiano per oggetto un ordine di pagamento devono essere consegnati all’Agente contabile.

##### **Art. 39** Rifiuto di pagamento {#annex_u1/chap_VI/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--39}
1. L’Agente contabile deve informare senza indugio il Direttore e i Controllori finanziari circa i motivi per i quali si rifiuta di eseguire un pagamento.
2. Se il Direttore domanda per iscritto e sotto la sua responsabilità che il pagamento sia fatto egualmente, l’Agente contabile deve conformarsi a tale richiesta, che allega al titolo di pagamento.
3. Tuttavia, nessun ordine di pagamento può essere fatto in caso di rifiuto del benestare dei Controllori finanziari, come pure in caso di opposizione o di contestazione circa la validità della ricevuta. In caso di mancanza o d’insufficienza di disponibilità in base al bilancio di previsione, non sono ammessi ordini di pagamento in materia d’investimento.
4. Il Direttore rende conto al Consiglio d’amministrazione degli ordini di pagamento che ha rilasciato. L’Agente contabile ne informa i Controllori finanziari con lettera di cui rimette copia al Direttore.

##### **Art. 40** Inizio del funzionamento dell’Ente di diritto pubblico {#annex_u1/chap_VI/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--40}
L’Ente di diritto pubblico chiamato aeroporto di Basilea-Mulhouse potrà validamente funzionare il giorno dell’inizio del primo esercizio fissato nel primo bilancio preventivo delle entrate e delle uscite sottoposto all’approvazione dei due Governi.Traduzione
### Capitolato d’Oneri {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--annex-i}

### **Titolo I** Esecuzione dei lavori, piano d’insieme {#annex_u1/tit_III}
##### **Art. 1** Consistenza dei lavori {#annex_u1/tit_III/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--1}
1. I lavori di primo impianto sono stabilità dallo stato descrittivo e dal preventivo contenuti nell’allegato III alla Convenzione.
2. Essi fermano oggetto, nei limiti del piano d’insieme approvato, di tappe di attuazione successive, i cui progetti saranno sottoposti all’approvazione delle competenti Autorità francesi e svizzere.
3. I progetti di lavori e d’impianti dovranno essere sottoposti per parere ai servizi che partecipano all’esercizio ed al controllo dell’aeroporto.

##### **Art. 2** Aeree. Disposizioni. Ampliamenti {#annex_u1/tit_III/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--2}
Il Consiglio d’amministrazione farà proposte ai due Governi, mediante decisione e conformemente all’articolo 13 (2) degli statuti, circa le opere e gl’impianti da eseguire per l’esercizio dell’aeroporto.

##### **Art. 3** Ampliamento e bonifiche {#annex_u1/tit_III/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--3}
1. Dopo che il Governo francese avrà acquistato i nuovi terreni necessari all’eser-cizio dell’aeroporto ed entro i termini che gli saranno impartiti, l’aeroporto farà procedere a sue spese alla terminazione contraddittoria e farà allestire un piano dei terreni appartenenti all’insieme della concessione.
2. Una copia debitamente certificata conforme dei processi verbali di terminazione e del piano sarà stesa a spesa dell’aeroporto e depositata negli archivi del Governo francese. I nuovi terreni saranno in tal modo incorporati nel demanio pubblico.
3. Qualsiasi nuovo ampliamento darà luogo ad una terminazione suppletoria e sarà incorporato nel demanio pubblico.

##### **Art. 4** Agevolazioni per i servizi non commerciali. {#annex_u1/tit_III/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--4}
1. L’aeroporto concederà tutte le agevolazioni necessarie al funzionamento dei servizi non compresi nell’esercizio commerciale:

Servizi radioelettrici, dei teletipi e della meteorologia,

– della navigazione aerea e della pista,
– di controllo delle attività aeree,
– di controllo sanitario,
– di dogana e di polizia.
2. Esso dovrà, segnatamente, mettere gratuitamente a disposizione delle amministrazioni incaricate di assicurare questi servizi i locali necessari, come pure l’alloggio per il personale di cui è indispensabile la presenza permanente sull’aeroporto.
3. I piani dei locali e degli alloggi saranno sottoposti per approvazione a dette amministrazioni.

##### **Art. 5** Franchigia doganale per oggetti e materiali {#annex_u1/tit_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--5}
1. In considerazione degli oneri risultanti dalla costruzione, dall’esercizio e dalla manutenzione dell’aeroporto, il Governo francese concederà l’esenzione da dazi e tasse d’importazione per i materiali e gli oggetti destinati all’esecuzione delle clausole del capitolato d’oneri, dello stato descrittivo e del preventivo, come pure delle modificazioni, decise conformemente all’articolo 13 (2) degli statuti e concernenti la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell’aeroporto. Questi materiali ed oggetti dovranno in ogni caso essere dichiarati alla dogana francese.
2. In caso di cessione a terzi, gratuitamente o con lucro, degli oggetti ammessi in franchigia doganale conformemente alle disposizioni che precedono, i dazi e le tasse francesi vigenti al momento della cessione dovranno essere pagati immediatamente dopo esaurite le formalità previste in materia di controllo del commercio con l’estero e di cambi.
3. La riesportazione eventuale conformemente all’articolo 17 della Convenzione si farà in franchigia di qualsiasi dazio o tassa.

##### **Art. 6** Manutenzione delle opere e degli impianti {#annex_u1/tit_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--6}
1. L’aeroporto è tenuto a mantenere in buono stato le opere e gl’impianti esistenti e quelli che avrà fatto eseguire, in modo che rispondano in ogni tempo all’uso al quale sono destinati.
2. Le spese di manutenzione di tutte le opere e di tutti gl’impianti sono a carico dell’aeroporto.

##### **Art. 7** Responsabilità verso i terzi {#annex_u1/tit_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--7}
1. L’aeroporto è responsabile verso i terzi dei danni cagionati da difetto di solidità o di manutenzione delle opere e degli impianti, di qualsiasi natura.
2. L’approvazione dei progetti da parte dei due Governi non diminuisce la responsabilità dell’aeroporto e non impegna in nessun modo quella dei due Governi.

##### **Art. 8** Indennità ai terzi {#annex_u1/tit_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--8}
Tutte le indennità che fossero dovute a terzi per il fatto dell’esecuzione, della manutenzione o del funzionamento delle opere date in concessione, sono a carico dell’aeroporto, salvo restando il diritto di regresso, ad eccezione delle indennità chieste pel fatto dell’esistenza stessa dell’aeroporto; queste ultime saranno a carico dei due Governi, conformemente all’articolo 5 della Convenzione.

##### **Art. 9** Insufficienza delle opere o degli impianti {#annex_u1/tit_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--9}
Se, dopo completa attuazione dello stato descrittivo e del preventivo, le opere o gli impianti si dimostrano insufficienti, le condizioni d’installazione e di messa in servizio delle opere o degli impianti suppletori saranno stabilite mediante aggiunta al presente capitolato d’oneri, nelle condizioni previste dall’articolo 19 della Convenzione.
### **Titolo II** Esercizio {#annex_u1/tit_II}
##### **Art. 10** Modalità per l’esecuzione delle formalità doganali e di polizia {#annex_u1/tit_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--10}
1. L’Aeroporto presterà il suo concorso e agevolerà il compito delle Amministrazioni francesi e svizzere che dovranno coordinare le competenze degli agenti e far coincidere le ore d’apertura dei loro rispettivi uffici.
2. Il passaggio dei viaggiatori e delle merci da un ufficio all’altro sarà controllato dagli agenti delle Amministrazioni francesi e svizzere. Le operazioni nell’uno e nell’altro ufficio dovranno susseguirsi, per quanto possibile, senza perdita di tempo.

##### **Art. 11** Concessionari {#annex_u1/tit_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--11}
L’Aeroporto può, alle condizioni previste dall’articolo 13 degli statuti, affidare ad imprese francesi o svizzere l’esercizio di tutta o parte delle opere o impianti e la riscossione delle tasse corrispondenti, ma resta personalmente responsabile di fronte ai Governi francese e svizzero e di fronte ai terzi dell’adempimento di tutti gli obblighi impostigli dalla Convenzione, dagli statuti e dal presente capitolato d’oneri.

##### **Art. 12** Esercizi annessi {#annex_u1/tit_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--12}
Gli esercizi annessi, istallati dall’aeroporto o dai suoi concessionari sull’aeroporto stesso, sono sottoposti alla legislazione francese.

##### **Art. 13** Assicurazioni {#annex_u1/tit_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--13}
1. L’aeroporto dovrà concludere contratti con una o parecchie compagnie d’assicurazione francesi o svizzere. Gli utenti dell’aeroporto, segnatamente quelli dell’attrezzatura, potranno profittare di tali contratti il cui testo sarà tenuto o loro disposizione, verso pagamento dei premi previsti.
2. Le spese d’assicurazione non sono comprese nelle tasse d’uso.

##### **Art. 14** Imposte e tasse fiscali {#annex_u1/tit_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--14}
1.[^4]Le condizioni secondo le quali l’aeroporto, le compagnie di navigazione aerea e le imprese incaricate dell’esecuzione di lavori immobiliari per l’aeroporto, possono essere assoggettati ad obblighi fiscali da parte della Francia, formeranno oggetto di un accordo tra i due Governi.
2. Il personale svizzero domiciliato in territorio francese non è soggetto a nessuna delle imposte o tasse dalle quali sono esenti gli altri abitanti delle stesse località; inoltre, gli agenti svizzeri e i membri della loro famiglia non sono soggetti ad alcuna tassa di polizia francese.

##### **Art. 14bis** Situazione della mano d’opera impiegata nel settore svizzero dell’aeroporto {#annex_u1/tit_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--14_bis}
I due Governi determineranno, di comune accordo, le condizioni alle quali potrà essere derogato alle leggi o ai regolamenti francesi concernenti le attività professionali rimunerate di stranieri e la sicurezza sociale.

##### **Art. 15** Situazione statistica dell’esercizio {#annex_u1/tit_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--15}
L’aeroporto dovrà presentare, mensilmente ed annualmente, ai Governi francese e svizzero un rendiconto statistico dell’esercizio allestito conformemente ad un modello che sarà stabilito d’intesa tra le competenti autorità francesi e svizzere.

##### **Art. 16** Perturbamenti d’esercizio {#annex_u1/tit_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--16}
1. L’aeroporto non potrà formulare reclami a cagione di perturbamenti o interruzioni di servizio risultanti sia da provvedimenti temporanei d’ordine o di polizia presi dal Governo francese, sia da lavori d’interesse generale fatti eseguire dal Governo francese sul territorio del demanio pubblico.
2. Tali provvedimenti non possono in nessun caso impegnare la responsabilità del Governo francese verso i terzi. Tuttavia, il Governo francese sopporterà le spese di manutenzione dell’aeroporto proporzionatamente alle interruzioni complete del servizio di una certa durata.

##### **Art. 17** Registro dei reclami {#annex_u1/tit_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--17}
1. Negli uffici della direzione dell’aeroporto è tenuto un registro per l’iscrizione, da una parte, dei reclami di persone che intendono presentare le loro lamentele, sia contro l’aeroporto sia contro il suo personale di qualsiasi categoria e, dall’altra, dei desideri espressi dagli utenti.
2. L’aeroporto è tenuto a comunicare periodicamente alle competenti Autorità francesi e svizzere le osservazioni iscritte in detto registro.
### **Titolo III** Tasse e canoni {#annex_u1/tit_III}
##### **Art. 18** Tariffe {#annex_u1/tit_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--18}
L’aeroporto è autorizzato a riscuotere tasse e a fissarne l’aliquota, all’espressa condizione che adempia tutti gli obblighi assegnatigli dalla Convenzione, dagli statuti e dal presente capitolato d’oneri. La natura e l’importo delle tasse saranno determinati mediante decisione del Consiglio d’amministrazione, sottoposta alla ratificazione delle competenti Autorità francesi e svizzere, alle condizioni previste dall’articolo 13 degli statuti.

##### **Art. 19** Locazione di immobili {#annex_u1/tit_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--19}
Alle imprese di navigazione aerea ed agli ute ti dell’aeroporto potranno essere dati in locazione immobili, terreni liberi da costruzioni e impianti. I contratti di locazione dovranno contenere una clausola di disdetta immediata in caso di cessazione dell’esercizio dell’aeroporto.

##### **Art. 20** Obblighi dei locatari {#annex_u1/tit_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--20}
I locatari non potranno costruire sui terreni affittati né apportare modificazioni agl’immobili ed agl’impianti senza l’espressa autorizzazione dell’aeroporto; in caso di lavori importanti, l’autorizzazione è concessa dopo decisione del Consiglio d’amministrazione alle condizioni previste nell’articolo 13 (2) degli statuti, e d’intesa con servizi che partecipano all’esercizio ed al controllo dell’aeroporto.

##### **Art. 21** Controllo delle riscossioni {#annex_u1/tit_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--21}
1. Le tariffe vigenti sono comunicate al pubblico mediante appositi affissi, collocati in modo molto appariscente in posti specialmente riservati a tale scopo.
2. Un esemplare degli affissi è depositato nella sede dell’aeroporto.
3. L’aeroporto risponde della conservazione degli affissi e li sostituisce in caso di bisogno.
4. Lo stato delle tasse riscosse risulta dalla loro registrazione, conformemente alle istruzioni del Direttore impartite d’intesa con i Controllori finanziari.1.  Alfine di rendere l’aeroporto rispondente allo sviluppo del proprio traffico e alle esigenze tecniche vincolate alle caratteristiche dei nuovi aeromobili e alle procedure di circolazione aerea si procede all’ampliamento del terreno e degli impianti esistenti.2.  La ripartizione degli oneri risultanti da siffatta estensione è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 della convenzione. I lavori da fare saranno considerati come lavori di primo impianto.3.  La determinazione dei terreni d’acquistare e delle opere e impianti suppletivi da costruire sarà oggetto di modificazioni successive dello stato descrittivo e del preventivo dei lavori di primo impianto costituente l’allegato III alla convenzione, emanata d’intesa fra i due Governi.
### Lavori di primo impianto stato descrittivo e preventivo delle spese {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.934.92--annex-i}
Stato descrittivo

Il presente stato descrittivo definisce le disposizioni generali dell’Aeroporto, come pure l’entità dei lavori di primo impianto che devono essere attuati conformemente all’articolo 2 della Convenzione.

I. Infrastruttura

L’Aeroporto risponderà almeno alle caratteristiche della classe A delle norme francesi.

Esso comprenderà due piste.

La prima formerà con il Nord geografico un angelo di 355° e servirà particolarmente per gli atterramenti con cattiva visibilità.

La seconda formerà con il Nord geografico un angolo di 260° e corrisponderà sensibilmente alla direzione dei venti frequenti e più impetuosi.

Queste piste saranno larghe 60 metri e lunghe almeno 4000 metri la prima e 2000 metri la seconda.

I tappeti verdi associati a queste piste saranno larghi almeno 300 e rispettivamente 150 metri.

Le piste saranno messe in comunicazione con la zona degli impianti mediante vie di circolazione larghe 25 metri.

Oltre alle piste per l’aviazione commerciale e parallelamente ad esse, potranno essere apprestate strisce di decollaggio per aeroplani leggeri, in ragione di una striscia per ogni pista.

La striscia d’involo corrispondente alla pista A. M. V. può essere sostituita con una pista di una lunghezza massima di 1800 metri costruita parallelamente e detta striscia è destinata a aumentare la capacità mediante segregazione dell’Aviazione Generale.

II. Impianti

Gli impianti saranno situati negli angoli Nord-Est e Nord-Ovest delle piste. Essi comprenderanno almeno un’aerostazione e una stazione bagagli con una superficie coperta di 21 000 e rispettivamente 10 500 m^2^, compresi gli uffici dei servizi generali e quelli per i servizi doganali e di polizia aeroportuali.

Gli impianti aeroportuali comprenderanno parimenti le autorimesse e gli alloggi per quel personale che, nell’interesse del servizio, deve risiedere nel luogo.

Le rimesse avranno approssimativamente 10 000 m^2^di superficie coperta.

Gli impianti per la sicurezza della navigazione aerea comprenderanno al minimo, oltre all’equipaggiamento classico delle torri di controllo:
– un impianto radar di sorveglianza SRE
– un impianto d’atterramento in volo strumentale ILS nelle fasi 2 e 3 a
– un radiogoniometro
– un impianto VOR
– la radiosegnaletica necessaria alle evoluzioni degli aeromobili nella regione di controllo terminale.

III. Allacciamento stradale

L’allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale svizzera sarà fatto mediante un’autostrada che varcherà la frontiera tra Saint-Louis e Bourgfelden e che permetterà ai cittadini svizzeri di accedere senza formalità doganali all’aeroporto.

L’autostrada sarà costruita lungo una striscia di terreno larga almeno 20 metri che sarà provvista di cinte indicanti il limite doganale, conformemente alle disposizioni che i servizi doganali francesi e svizzeri giudicheranno necessarie.

L’allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale francese sarà fatto mediante raccordo all’autostrada A 35 e un raccordo stradale al CD 12^bis^.

All’interno dell’impresa aeroportuale saranno costruite le strade necessarie per assicurare l’allacciamento dei diversi settori svizzeri e francesi con la rete stradale dei rispettivi Paesi.

Saranno considerati come lavori spettanti all’Aeroporto la strada di allacciamento tra l’Aeroporto e la Svizzera limitata al confine, come pure la strada di allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale francese.

IV. Estensione

Il piano sommario n. 509, stabilito dall’Aeroporto di Basilea-Mulhouse il 6 febbraio 1969, qui allegato, definisce l’estensione massima che potrà essere data all’Aero-porto.

La superficie massima da espropriare comporta 536 ha di terreno di cui circa 380 in territorio del Comune di Blotzheim, 127 su quello di Hésingue e 29 su quello di Saint-Louis.

Preventivo delle spese

Le modificazioni apportate al preventivo dell’allegato III della Convenzione del 4 luglio 1949[^5]sono le seguenti:

| Operazioni | Complemento<br>del 15.5.1965<br>Indice al<br>1.8.1960<br>Fr. sv. | Complemento 1970<br>Indice 1.3.1970<br>Fr. sv. |
| --- | --- | --- |
| 1. Acquisto terreni | pro memoria | pro memoria |
| 2. Lavori di genio civile | 36 321 000.– | 29 535 000.–^1)^ |
| 3. Impianti elettrici | 8 035 000.– | 5 315 000.–^1)^ |
| 4. Apparecchiature radioelettriche | 4 515 000.– | 1 905 000.–^1)^ |
| 5. Edifici amministrativi | 22 150 000.– | – |
| 6. Edifici per la compagnie | 14 697 000.– | – |
| 7. Spostamento degli ostacoli | 1 474 000.– | – |
| | 87 192 000.–^2)^ | 36 755 000.–^3)^ |

Osservazioni:

| ^1)^ | – | Prolungamento della pista principale Nord-Sud a 4000 × 60 m compresa la segnaletica ad alta intensità e la linea d’avvicinamento |
| --- | --- | --- |

– Costruzione della prima tappa di 1000 × 45 m della pista d’Aviazione Generale, compresa la segnaletica
– Ampliamento delle aree di stazionamento di 45 000 m^2^
– Area di traffico del centro d’aviazione ovest e strada di raccordo con questa zona ovest
– Modificazione degli impianti di sicurezza aerea

^2)^Ovvero, in franchi francesi al cambio dell’1,135, un subtotale di FFr. 98 962 920 il quale può essere soggetto ad aumento dovuto al rincaro nell’edilizia a contare dal 1° agosto 1960.

^3)^Ovvero, in franchi francesi al cambio dell’1,27 un subtotale di FFr. 46 678 850 il quale può essere soggetto ad aumento dovuto al rincaro nell’edilizia a contare dal 1° marzo 1970.

[^1]: DF del 21 dic. 1949 (RU  **1950**  1311)
[^2]: RS  **0.748.0**
[^3]: Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle  comunicazioni»
[^4]: Nuovo testo giusta la modificazione entrata in vigore il 8 nov. 1960 (RU  **1961**  862).
[^5]: vedere qui appresso