0.748.127.194.541

^^RU **1958** 327; FF **1956** II 534 881 ediz. franc. **1956** II 520 861 ediz. ted.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l’Italia

Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956<br />Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1957[^2]<br />Entrato in vigore il 31 maggio 1958

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo italiano,

considerato

che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;

che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari e sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;

che è di conseguenza, necessario conchiudere fra la Svizzera e l’Italia un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’introduzione di servizi regolari;

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--1}
Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato e salvo che il testo stabilisca diversamente:
a. l’espressione «autorità aeronautica» indica: per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale[^3]per quanto concerne l’Italia la Direzione Generale dell’Aviazione civile e del Traffico Aereo o qualsiasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente adempite da dette autorità:
b. l’espressione «impresa designata» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che l’autorità aeronautica di una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto all’autorità aeronautica dell’altra Parte contraente come l’impresa che essa intende designare, in virtù degli articoli 2 e 3 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei indicati nella notificazione;
c. l’espressione «territorio» corrisponde alla definizione che ne è data all’articolo 2 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 1944[^4];
d. deve essere tenuto conto delle definizioni date all’articolo 96 di detta convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--2}
a.  Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.

b.  Ciascuna Parte contraente designa una o più imprese di trasporti aerei per esercitare i servizi convenuti, di cui essa stabilisce la data d’apertura, con la riserva che l’autorizzazione prevista all’articolo 3 sia stata rilasciata.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--3}
a.  Con riserva dell’articolo 9 del presente accordo, l’autorizzazione d’esercizio deve essere rilasciata all’impresa designata da ciascuna Parte contraente.

b.  Tuttavia, le imprese designate, prima di essere autorizzate a inaugurare i servizi convenuti, possono essere invitate a provare presso l’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio che esse adempiono le condizioni prescritte nelle leggi e nei regolamenti normalmente applicati da detta autorità.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--4}
a.  La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla richiesta di traffico.

b.  Le imprese designate devono tener conto, per i percorsi in comune, dei reciproci interessi nell’intento di non pregiudicare i loro rispettivi servizi aerei.

c.  I servizi convenuti perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese cui appartiene l’impresa designata e il paese al quale il traffico è destinato.

d.  Il diritto d’imbarcare e di sbarcare sul territorio di una Parte contraente, nei punti specificati nelle tavole qui appresso, del traffico internazionale a destinazione di Paesi terzi o in provenienza da essi deve essere esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, cui hanno sottoscritto i Governi svizzero e italiano, e in modo che la capacità sia adeguata:
1. alla richiesta di traffico fra il paese da cui il traffico proviene e il paese al quale il traffico è destinato;
2. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
3. alla richiesta di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.

e.  Le imprese designate dalle Parti contraenti fruiscono, per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti contraenti, di possibilità eguali ed eque.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--5}
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente comunicano, per approvazione, alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente, con un preavviso di un mese, gli orari completi dei servizi, specificandone la frequenza.

Dette autorità devono comunicare, di principio, qualsiasi modificazione dei dati sopra indicati, con lo stesso preavviso di un mese.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--6}
Le tariffe sono stabilite a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche presentate da ogni servizio, come la velocità e la comodità. Deve essere pure tenuto conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di queste raccomandazioni, le imprese designate devono consultare le imprese di trasporti aerei dei paesi terzi che prestano servizio sugli stessi percorsi. I loro accordi devono essere sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Se le imprese designate non possono accordarsi, queste autorità devono cercare di trovare una soluzione. In ultima istanza, esse ricorreranno alla procedura prevista nell’articolo 11 del presente accordo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--7}
a.  Per l’uso degli aeroporti e di altre agevolazioni messe a disposizione da una Parte contraente, l’impresa designata dall’altra Parte contraente non deve pagare tasse superiori a quelle pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

b.  I carburanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dall’impresa designata dall’altra Parte contraente o per conto di essa e destinati esclusivamente agli aeromobili di detta impresa, usati per esercitare i servizi convenuti, godono, con riserva della reciprocità, di un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono le imprese nazionali che esercitano regolarmente trasporti aerei internazionali, per quanto concerne i dazi, le spese d’ispezione o altri tributi e tasse.

c.  Gli aeromobili che l’impresa designata da una Parte contraente usa per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili sono, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio, spese d’ispezione o altri tributi e tasse nazionali, anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio.

d.  Gli approvvigionamenti esenti in virtù del paragrafo precedente possono essere scaricati solo con l’approvazione delle autorità doganali dell’altra Parte contraente. Qualora non potessero essere usati o consumati, devono essere riesportati. In attesa della riesportazione, sono tenuti sotto il controllo di dette autorità, rimanendo, tuttavia, a disposizione delle imprese.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--8}
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti contraenti e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio dei servizi convenuti.

Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere per il sorvolo del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini o convalidati a loro favore dall’altra Parte contraente o da un paese terzo.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--9}
a.  Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente e concernenti l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio sono applicabili all’impresa designata dall’altra Parte contraente.

b.  Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, come quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--10}
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente o di revocarla, qualora non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini dell’una o dell’altra Parte contraente o qualora l’impresa designata non si conformi alle leggi e ai regolamenti citati all’articolo 9 o non adempia gli obblighi derivanti dal presente accordo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--11}
a.  Le Parti contraenti sottopongono ad arbitrato qualsiasi contestazione sull’interpretazione e sull’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non possa essere risolta mediante negoziati diretti.

b.  Una tale contestazione deve essere portata davanti a qualsiasi tribunale competente che fosse costituito in seno all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 1944[^5], o, in mancanza di un tale tribunale, davanti al Consiglio di questa Organizzazione.

c.  Tuttavia, le Parti contraenti possono, di comune intesa, risolvere la contestazione portandola davanti a un tribunale arbitrale o davanti a qualsiasi persona od organismo.

d.  Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza emanata.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--12}
Il presente accordo e tutti i contratti che vi si riferiscono sono registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 1944.[^6]

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--13}
a. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che i principi definiti nel presente accordo e nel suo allegato siano applicati e che i loro obiettivi siano attuati in modo soddisfacente.

All’uopo, le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista incaricata di mantenere una efficace e continua cooperazione fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

b. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si scambieranno regolarmente le statistiche del traffico dei servizi convenuti.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--14}
a.  Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui la sua ratificazione sarà notificata da ambedue le Parti contraenti mediante uno scambio di note.

b.  Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse vincolare le Parti contraenti.

c.  L’entrata in vigore del presente accordo mette fine all’accordo provvisorio firmato a Roma il 24-26 luglio 1946[^7]fra la Svizzera e l’Italia concernente il trattamento doganale dei carburanti e dei lubrificanti usati dagli aeromobili delle linee aeree regolari fra la Svizzera e l’Italia.

d.  Modificazioni all’allegato possono essere convenute fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

e.  Ciascuna Parte contraente può disdire il presente accordo mediante preavviso di un anno all’altra Parte contraente.

Fatto a Roma, il 4 giugno 1956, in doppio esemplare, in lingua francese.

| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo italiano: |
| --- | --- |
| (firm.) A. Escher | (firm.) G. de Astis |

Sul territorio di ciascuna Parte contraente, l’impresa designata dall’altra Parte contraente gode del diritto di transito e del diritto di scalo non commerciale, con facoltà di usare gli aeroporti e altre agevolazioni previsti per il traffico internazionale; essa gode, inoltre, ai punti specificati nelle tavole qui di seguito, del diritto d’imbarcare e del diritto di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni indicate nel presente accordo.Tavola IServizi che le imprese italiane di trasporti aerei possono esercitare Italia–Ginevra e Zurigo
 Italia–Zurigo
 Italia–asileaTavola IIServizi che l’impresa svizzera di trasporti aerei può esercitare Svizzera–Genova
 Svizzera–Torino
 Svizzera–Milano e Roma
 Svizzera–Roma

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: DF del 4 marzo 1957 (RU  **1957**  443)
[^3]: Oggi «Ufficio federale dell’aviazione civile».
[^4]: RS  **0.748.0**
[^5]: RS  **0.748.0**
[^6]: RS  **0.748.0**
[^7]: RS  **0.748.0**